Originariamente inviato da: geoantonio
Quote:
AVETE AVUTO IL TEMPO DI LEGGERE LA SENTENZA:
iniziamo a dibbattere i vari punti cercando di arrivare ad una interpretazione oggettiva.
riporto uno dei passaggi più interessanti, che mi sembra essere molto chiaro, forse mi sbaglio:

pag 15 di 19 della sentenza 00788/2011
"OMISSIS......La sentenza di questa sezione n. 13483 del 2010, pur relativa ad altra problematica, ha appunto fatto riferimento al nesso tra l’art 59 e la disciplina delle NTC tutte relative alle indagini geotecniche: “ con il DM 14.1.2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni) è stato introdotto un sistema organico di qualificazione e di controllo di modo che, in particolare, i progetti delle opere strutturali interagenti con il terreno siano basati su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove, costituenti parte integranti del progetto e caratterizzate da sicure autorevolezza ed affidabilità proprio in quanto condotte e certificate dai laboratori autorizzati di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Nella materia sono chiaramente in gioco esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica, poichè l’autorizzazione dei laboratori all’effettuazione, con validità certificatoria ufficiale, di prove geotecniche su rocce e terreni ai fini dell’edificazione di costruzioni, deve essere ispirata al massimo rigore proprio al fine di evitare che una funzione così delicata, non a caso costituente servizio pubblico, possa essere svolta da soggetti inadeguati, con conseguente possibile compromissione delle menzionate esigenze.”


La sentenza n. 13483 del 2010 afferma la legittimità delle norme tecniche sulle costruzioni nella parte in cui sottopongono, quindi, anche i prelievi di campioni e le prove in situ alla autorizzazione di cui all’art 59, ma la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni specifica il tipo di prove sottoposte ad autorizzazione.

Le norme tecniche sulle costruzioni non fanno alcun riferimento alle indagini geognostiche..... OMISSIS"


e poi...!???? Continuando a leggere, subito dopo e fino alla fine della sentenza, la 7619 viene sostanzialmente smontata ESPT!!

Quote:
MI SEMBRA DI CAPIRE DA QUESTI PASSI RIPORTATI CHE L'ART 59 SPECIFICA CHE SOLO LE PROVE GEOTECNICHE (E NON LE GENERICHE GEOGNOSTICHE) DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE, INOLTRE CHE LE INDAGINI GEOTECNICHE IL PRELIEVO DEI CAMPIONI E LE PROVE IN SITO GEOTECNICHE VENGONO LEGGITTIMATE E DEVONO ANCORA OGGI ESERE ESEGUITA DAI LABORATORI IN SITO ATTUALMENTE AUTORIZZATI IN BASE ALL'ART 59
O MI SBAGLIO?????????????

sbagli o meglio interpreti a modo tuo una sentenza, o tutte e due se preferisci, in cui i giudici, a modo loro o a modo di qualcun'altro...hanno definito in maniera impropria i termini dell'oggetto del contendere; sostanziamente in questo modo:

-indagini geotecniche (prove geotcniche di laboratorio)
-indagini geognostiche (carotaggi, campionamenti, prove in sito, ecc.)

riguardo al tuo amato art. 59, che secondo me farà un brutta fine nella pratica (vd. mio post precedente su questo therad), a pag. 17 di 19 della sentenza 3761/12 terzo capoverso, comunque si afferma che esso non ha potere per i campionamenti e le prove in situ e si ribadisce (impropriamente) che le indagini geotecniche corrispondono (esclusivamente) crazy alle prove di laboratorio.

Poi, aggiungo solamente una commento per farti riflettere anche sulla tua generalizzazione, comune a molti Colleghi e Rappresentanti, riguardo alla distinzione NETTA tra attività professionale e d'impresa in nome della terzietà o di cause meno nobili, mascherate in passato ANCHE dietro a quest'ultima:

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come ho già scritto in altri post, considerare l'esecuzione di indagine geotecnica (sito/laboratorio)un'attività di impresa in senso assoluto e per di più da sottoporre in ogni caso a regime autorizzatorio, è concettualmente errato e fortemente lesivo per l'attività professionale di Geologo. Tale equivoco è alla base della strumentalizzazione operata con le Circolari MIT senza considerare, chissà perchè!, le Categorie Geotecniche sensu Eurocodice 7 e i loro sottoprodotti.


CHE LA 7619N SIA SCRITTA MALE NON C'E' DA ECCEPIRE, SONO D'ACCORDO

MA QUESTA PARTE DELLA SENTENZA A PAG 17 DI 19 MI FA RIMANERE SULLE MIE CONVINZIONI:

"OMISSIS...APPARE MANIFESTATAMENTE IRRAGIONEVOLE CHE LA CIRCOLARE ABBIA RIPORTATO "QUALSIASI" PRELIEVO SU CAMPIONE E PROVE IN SITU ALL'ATTIVITA' DEI LABORATORI AUTORIZZATI....OMISSIS....TALE DISPOSIZIONE SI RIFERISCE SOLO ALLE INDAGINI GEOTECNICHE, CHE SONO INDAGINI DI LABORATORIO....OMISSIS"

IO CONTINUO A CREDERE CHE IL LA BOREATORIO NON DEBBA ESSERE CONFINATO IN UN AMBIENTE CHIUSO

L'ART 59 NON SPECIFICA SE IL LAB E' IN SITO O FISSO

A PAG18 DI 19 LEGGO:

"...OMISSIS..IL RICORSO E' FONDATO...NELLA PARTE IN CUI SI RIDERISCE A TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE CON LE INDAGINI GEOGNOSTICHE IL PRELIEVO DEI CAMPIONI E E LE PROVE SUI TERRENI IN SITO...OMISSIS"

ANCHE QUI IL "TUTTE" MI FA PENSARE CHE FORSE ALCUNI CAMPIONAMENTI,PROVE IN SITO E INDAGINI NON SONO CONTEMPLATE...
FORSE STANNO APRLANDO DELLE GEOTECNICHE IN SITO...???

LA SENTENZA N 13483 DEL 20120 A MIO PARERE, SEMBRA LEGGITTIMARE LE INDAGINI CAMPIONAMENTI E PROVE GEOTECNICHE IN SITO:
LEGGO NELLA SENENZA A PAG 15:

La sentenza n. 13483 del 2010 afferma la legittimità delle norme tecniche sulle costruzioni nella parte in cui sottopongono, quindi, anche i prelievi di campioni e le prove in situ alla autorizzazione di cui all’art 59, ma la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni specifica il tipo di prove sottoposte ad autorizzazione.

CHE SECONDO ME SONO LE GEOTECNICHE.

E POI C'E' LA CORCOLARE N 617 CHe DEFINISCE QUALE SONO LE
PROVE GEOTECNICHE IN SITO.

NELLA CIRCOLARE 617 IL PRESSIOMETRO ED IL PENETROMETRO VENGONO DEFINITI NELLA TAB C 6.2.1 MEZZI DI INDAGINE E PROVE GEOTECNICHE IN SITO

CHIEDO:
DOVE E' SCRITTO NELLA SENTENZA CHE IL MINISTERO HA SBAGLIATO A CHIAMARE "LABORATORIO" I LABORATORI IN SITO INERENTI LA 7619???????????????????????????????????????

Ultima modifica di ESPT; 30/04/2012 09:35.