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Quote:
niente di tutto ciò.
sto solo cercando di non attaccarmi con la forza della disperazione a ciò che solo i nostri occhi vogliono vedere tralasciando tutto il resto....

poi per geoantonio: non so se hai attrezzature per prove in sito ma io le ho e come tanti anche io ho investito parecchie migliaia di euro per comprarle,e non sai quanto mi brucia non poterle utilizzare, ma questo non mi mette il prosciutto sugli occhi.

non capite che basta che il ministero aggiunga la parola GEOTECNICHE alla circolare invece che "geognostiche" e ce la pigliamo in saccoccia??


i nostri occhi vedono l'evidenza della sentenza e devono rifiutare il "fumus" delle opinioni non corrette, perche questo thread è letto dai nostri rappresentanti che dovranno recepire bene le impressioni dei loro iscritti per giocare di anticipo sulla prossima mossa del Ministero e possibilimente con interlocutori convincenti.

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geoantonio, sono d'accordo con TE.
ma il fumus lo ha creato il Ministero e meglio ancora il TAR, che, senza fare demagogia, come al solito, in perfetto stile italiota e burocratese, invece di chiarire le cose come stanno hanno dato modo di creare discussioni di pagine e pagine.

abbiamo bisogno di chiarezza.
qualcuno venga in nostro aiuto.



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Originariamente inviato da: ESPT
Si può parlare di laboratorio in sito? oppure i laboratori sono solo quelli indoor?
rendo uno dei più autorevoli dizionari italiani (Treccani) e leggo alla voce "Laboratorio scientifico":
"locale, edificio, o ambiente fornito di apposite installazioni e apparecchi scientifici o tecnici, in cui vengono svolte attività sperimentali (in particolre di misurazioni)finalizzate ad analise, controllo, ricerca..."
Quindi il laboratorio può essere anche l'ambiente! l'ambiente è sia l'esterno che l'interno, oppure no?
Ora l'art 59, parla di laboratorio ma non specifica se è all'interno o all'esterno.
inoltre non mi sembra che la sentenza 00788 dica che il ministero ha sbaglaito a chiamare le imprese che lavorano all'esterno "laboratorio" oppure mi sbaglio?
quanto riguarda il termine "indagini geotecniche", l'art 59 non mi sembra che specifichi che le indagini geotecniche siano solo quelle indoor!
Ci sono o no anche indagini geotecniche in sito?
Ci sono o no indagini geotecniche che possono essere compiute solo in sito?
...poi nasce, a mio modestissimom parere, un paradosso:
Se compro un bella scatola di Casagrande (tipica prova di laboratorio geotecnico indoor) e la porto in un sito all'aperto: in questo caso non sono più soggetto ad alcuna autorizzazione?


Attenzione, ESTP, a non eccedere con i sofismi. Io non ho mai visto un laboratorio geotecnico all'aperto, e con laboratorio geotecnico si intende solo ed esclusivamente un laboratorio atto ad effettuare un insieme di prove standardizzate su campioni di terreno o rocce prelevati in cantiere e traportati nel laboratorio stesso. Se conosci dei laboratori geotecnici installati all'aperto nel territorio italiano, ti invito a fornirci le prove a sostegno della tua tesi.
Quanto al paradosso della scatola di casagrande installata all'aperto, rimane un evento non pertinente alla nostra discussione. Come ti hanno già risposto, il trasporto all'esterno sarebbe fine a se stesso e anche deleterio per lo svolgimento della prova, in quanto le condizioni ambientali potrebbero essere molto variabili, con estremi che inficierebbero i risultati della prova stessa.
In questa sede dobbiamo fare esclusivamente riferimento alla pratica corrente, che è quella di mantenere la scatola di casagrande e altre simili apparecchiature all'interno dei loro laboratori.

Non hai citato però il caso della 'portable shear box':

http://www.docstoc.com/docs/83541910/Portable-Shear-Box

in questo caso abbiamo un'attrezzatura portatile, ideata per essere utilizzata nel campo, non nel laboratorio, pertanto classificabile come prova in situ.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
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Comincio anch'io a fare il pervicace.

Non sono un avvocato, ma ricordo ancora qualcosa di grammatica italiana e di logica, per cui la conclusione, tradotta, della sentenza -788 parla chiaro: "appare manifestamente irragionevole che la circolare potesse ricondurre i prelievi e le prove in situ all'attività di laboratorio geotecnico".

Per esprimerci in maniera pedestre, i giudici hanno detto: "È da pazzi sostenere che le prove in situ e i prelievi di campioni debbano essere sottoposti a certificazione al pari delle prove di laboratorio".

Le prove in situ sono una classe ben distinta dalle prove di laboratorio, la sentenza può essere criticata in altre parti o sedi ma la conclusione è chiarissima.

Quote:
La distinzione tra analisi geotecnica e indagini geognostiche in genere è una nozione appartenente alla scienza tecnica, ma nel caso di specie appare manifestamente irragionevole che la circolare abbia [inteso] riportare qualsiasi prelievo su campione e prove in situ all’attività dei laboratori autorizzati, oltre al dato normativo, per cui tale previsione non rientra nel potere attribuito ai sensi dell’art 59 comma 2. Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini geotecniche, che sono indagini di laboratorio tanto che l’art 59 parla di prove su terreni e rocce, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ.


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Originariamente inviato da: mccoy
Comincio anch'io a fare il pervicace.

Non sono un avvocato, ma ricordo ancora qualcosa di grammatica italiana e di logica, per cui la conclusione, tradotta, della sentenza -788 parla chiaro: "appare manifestamente irragionevole che la circolare potesse ricondurre i prelievi e le prove in situ all'attività di laboratorio geotecnico".

Per esprimerci in maniera pedestre, i giudici hanno detto: "È da pazzi sostenere che le prove in situ e i prelievi di campioni debbano essere sottoposti a certificazione al pari delle prove di laboratorio".

Le prove in situ sono una classe ben distinta dalle prove di laboratorio, la sentenza può essere criticata in altre parti o sedi ma la conclusione è chiarissima.

Quote:
La distinzione tra analisi geotecnica e indagini geognostiche in genere è una nozione appartenente alla scienza tecnica, ma nel caso di specie appare manifestamente irragionevole che la circolare abbia [inteso] riportare qualsiasi prelievo su campione e prove in situ all’attività dei laboratori autorizzati, oltre al dato normativo, per cui tale previsione non rientra nel potere attribuito ai sensi dell’art 59 comma 2. Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini geotecniche, che sono indagini di laboratorio tanto che l’art 59 parla di prove su terreni e rocce, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ.
e' si leggendo quest'ultimo passo devo dire che hai ragione. Probabilmente credo che a questo punto l'unica cosa che dovrebbero obbligare ad avere e' almeno la uni en iso 9001:2008 per garantire il rispetto dei programmi di taratura poco importante per i sondaggi, fondamentale per le prove pemetrometriche...


Impara l'arte e mettila da parte!
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Beh a quello si potrebbe ovviare semplicemente obbligando ad allegare il certificato di taratura del penetrometro alle prove. Sarebbe la cosa più semplice e giusta, dato che sono anche io d'accordo csull'importanza di taratura della cella di lettura in caso di CPT o dei sensori della punta in caso di CPTU/E

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Supplemento di Tecnici.it - Quotidiano di informazione scientifica e tecnica - Anno 5 n° 85 del 30/04/2012
_______________________________________________________________
Prove su terre e rocce, indagini geognostiche e prove in sito: annullate le circolari ministeriali
Il Tar Roma da' ragione al Cng
da "professione - 27 aprile 2012"

Le circolari ministeriali relative a prove su terre e rocce, indagini geognostiche, prelievo campioni e prove in situ sono state annullate dalla sentenza del Tar Roma depositata il 26 aprile 2012, che ha dato ragione al Consiglio nazionale dei geologi.

In particolare, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riguardante “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce”, prevedeva che il direttore di tali laboratori potesse essere indifferentemente in possesso della laurea in geologia, ingegneria ed architettura. Ma la normativa professionale vigente indica tali attività come specifiche del geologo e solo in parte dell’ingegnere civile.

Risulta annullata anche la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di per l’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito”. Si precisa che queste attività sono esplicitamente regolate dal Codice e dal Regolamento dei Contratti Pubblici, dunque la circolare non può richiedere l’intervento di un laboratorio autorizzato in attività di studio del terreno e delle rocce, proprie dell’attività del geologo.Con le sentenze del Tar Roma, sono state avvalorate le tesi che riconoscono la specifica competenza della figura professionale del geologo nella conoscenza dei terreni di fondazione per le costruzioni.

C.C.


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ero già intervenuto con alcuni esempi in precedenza,
ed ho preferito "mollare la presa" per una giornata
in modo da lasciar sedimentare....;

ho riletto le sentenze e,
evitando di richiamare numeri di circolari, leggi...,
evitando altresì di tediarvi con i vari "quote",

mi ripropongo sinteticamente con quella che è la mia lettura:

punto 1: per le indagini e prove geognostiche,
intese come quelle che il geologo (o ditta) svolge nei più disparati ambiti della propria attività professionale,
inclusa quella relativa alle costruzioni con la finalità della redazione di una relazione geologica (come da 6.2.1 + C6.2.1 ntc08),
non si necessita del supporto dei "laboratori autorizzati";
ps1: caratterizzazione e modellazione geologica.

punto 2: per le indagini e prove geotecniche,
intese come quelle che si riferiscono all'ambito delle costruzioni con la finalità della redazione di una relazione geotecnica (come da 6.2.2 + C6.2.2 ntc08), si necessita del supporto dei "laboratori autorizzati";
valgono i mezzi di indagine e le prove geotecniche in sito di più frequente uso come da tabella C6.2.1 ntc08, ovvero senza escluderne a priori altre;
ps2: caratterizzazione e modellazione geotecnica.

Infine, le varie argomentazioni su indoor e outdoor
non trovano secondo me alcuna applicazione.

m.

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Mimmo, ma se leggi la conclusione della sentenza, il Tribunale identifica le indagini geotecniche con le indagini di laboratorio, ai fini del contendere.

Per cui, sempre ai fini dell'argomento del ricorso (applicabilità della certificazione ministeriale), quello che scrivi nel punto 2 non sarebbe pertinente perchè sempre la sentenza non identifica le prove in situ con le 'indagini geotecniche', alias prove di laboratorio, bensì identifica le prove in situ con le 'indagini geognostiche', non soggette a certificazione.

Comprendo che la forma della sentenza può confondere, ma la sostanza è chiarissima.



"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
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Originariamente inviato da: ESPT
Sono insistente, no sono solo stato provocato, da visioni troppo soggettive....


http://www.youtube.com/watch?v=3gHIDgsgE2E

mi raccomando 2 volte al giorno!! grin

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