Originariamente inviato da: mccoy
Comincio anch'io a fare il pervicace.

Non sono un avvocato, ma ricordo ancora qualcosa di grammatica italiana e di logica, per cui la conclusione, tradotta, della sentenza -788 parla chiaro: "appare manifestamente irragionevole che la circolare potesse ricondurre i prelievi e le prove in situ all'attività di laboratorio geotecnico".

Per esprimerci in maniera pedestre, i giudici hanno detto: "È da pazzi sostenere che le prove in situ e i prelievi di campioni debbano essere sottoposti a certificazione al pari delle prove di laboratorio".

Le prove in situ sono una classe ben distinta dalle prove di laboratorio, la sentenza può essere criticata in altre parti o sedi ma la conclusione è chiarissima.

Quote:
La distinzione tra analisi geotecnica e indagini geognostiche in genere è una nozione appartenente alla scienza tecnica, ma nel caso di specie appare manifestamente irragionevole che la circolare abbia [inteso] riportare qualsiasi prelievo su campione e prove in situ all’attività dei laboratori autorizzati, oltre al dato normativo, per cui tale previsione non rientra nel potere attribuito ai sensi dell’art 59 comma 2. Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini geotecniche, che sono indagini di laboratorio tanto che l’art 59 parla di prove su terreni e rocce, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ.
e' si leggendo quest'ultimo passo devo dire che hai ragione. Probabilmente credo che a questo punto l'unica cosa che dovrebbero obbligare ad avere e' almeno la uni en iso 9001:2008 per garantire il rispetto dei programmi di taratura poco importante per i sondaggi, fondamentale per le prove pemetrometriche...


Impara l'arte e mettila da parte!