Quote:
punto 1: per le indagini e prove geognostiche,
intese come quelle che il geologo (o ditta) svolge nei più disparati ambiti della propria attività professionale,
inclusa quella relativa alle costruzioni con la finalità della redazione di una relazione geologica (come da 6.2.1 + C6.2.1 ntc08),
non si necessita del supporto dei "laboratori autorizzati";
ps1: caratterizzazione e modellazione geologica.


Mimmo, è un'interpretazione che non trova riscontro legale nei termini della sentenza, dunque non ha "forza legale".

poi esclusivamente nel merito della tua interpretazione osservo:

- l'unico ambito dell'attività professionale del geologo di cui trattasi nella circolare 7619 e quindi nella sentenza, è quello geotecnico, quindi, volendo forzatamente richiamare gli elaborati di cui al cap.6 di ntc 2008 (visto che non se ne parla mai nella sentenza), ci si deve comunque coerentemente riferire alla relazione geotecnica o a parte di essa.

- che cosa è una "prova geognostica"? una prova di conoscenza del sottosuolo? che cosa deve provare, il modello geologico? Il modello geologico è un modello concettuale sufficientemente definto con certezza da un normale studio geologico-stratigrafico-strutturale ed idrogeologico, condotto con l'ausilio di una cartografia geologica ufficiale. Alla scala del manufatto di cui alle NTC2008 è significativo il modello geotecnico, in cui intervengono indagini geognostiche di tipo geotecnico (in sito ed in laboratorio). Quelle in sito, quando condotte attraverso carotaggi geomeccanici, permettono di avere contezza anche del modello geologico già definito, almeno relativamente al suo volume più superficiale. In conclusione, in ambito Norme Tecniche per le Costruzioni, non ha ragione di essere una indagine geognostica finalizzata alla esclusiva definizione del modello geologico, anche da un punto di vista tipicamente ingegneristico, cioè di valutazione tecnico-economica costi/benfici.

per il resto quoto 100% l'intervento di mccoy.