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Mimmo ti prego rileggi con calma la mia risposta al tuo punto 1 con le definizioni che tu usi. E' importante che ti arrivi il mio pensiero, dimentica per un attimo tutto il resto del thread.
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Mimmo ti prego rileggi con calma la mia risposta al tuo punto 1 con le definizioni che tu usi. E' importante che ti arrivi il mio pensiero, dimentica per un attimo tutto il resto del thread. ok dammi un pò di tempo che sono a casa col portatilino.... lentissimo con schermo 8" e chiavetta usb... è peggio di una tortura
confido nella percezione della mia ignoranza
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devono per Norma (ntc08) essere certificati i dati che vanno nella relazione geotecnica attenzione Mimmo! L'art.59 di cui al 6.2.2 di ntc 2008 non è applicabile in base al TAR Roma 3761/12 per le indagini geognostiche, i campionamenti e le prove in sito. Quindi, a ben vedere qualsiasi altra futura circolare ministeriale non avrà potere legale !
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Risposta illogica... perchè i risultati di prove di laboratorio geotecnico debbono essere "certificati", mentre i risultati di un laboratorio chimico no?? devono per Norma (ntc08) essere certificati i dati che vanno nella relazione geotecnica la mia domanda è una "esasperazione" della discussione.. supponiamo che la norma (ntc08) non esista.., per quale motivo i risultati di un laboratorio geotecnico devono essere "certificati" e quelli di un laboratorio chimico no???
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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punto 1: per le indagini e prove geognostiche, intese come quelle che il geologo (o ditta) svolge nei più disparati ambiti della propria attività professionale, inclusa quella relativa alle costruzioni con la finalità della redazione di una relazione geologica (come da 6.2.1 + C6.2.1 ntc08), non si necessita del supporto dei "laboratori autorizzati"; ps1: caratterizzazione e modellazione geologica. Mimmo, è un'interpretazione che non trova riscontro legale nei termini della sentenza, dunque non ha "forza legale". poi esclusivamente nel merito della tua interpretazione osservo: - l'unico ambito dell'attività professionale del geologo di cui trattasi nella circolare 7619 e quindi nella sentenza, è quello geotecnico, quindi, volendo forzatamente richiamare gli elaborati di cui al cap.6 di ntc 2008 (visto che non se ne parla mai nella sentenza), ci si deve comunque coerentemente riferire alla relazione geotecnica o a parte di essa. - che cosa è una "prova geognostica"? una prova di conoscenza del sottosuolo? che cosa deve provare, il modello geologico? Il modello geologico è un modello concettuale sufficientemente definto con certezza da un normale studio geologico-stratigrafico-strutturale ed idrogeologico, condotto con l'ausilio di una cartografia geologica ufficiale. Alla scala del manufatto di cui alle NTC2008 è significativo il modello geotecnico, in cui intervengono indagini geognostiche di tipo geotecnico (in sito ed in laboratorio). Quelle in sito, quando condotte attraverso carotaggi geomeccanici, permettono di avere contezza anche del modello geologico già definito, almeno relativamente al suo volume più superficiale. In conclusione, in ambito Norme Tecniche per le Costruzioni, non ha ragione di essere una indagine geognostica finalizzata alla esclusiva definizione del modello geologico, anche da un punto di vista tipicamente ingegneristico, cioè di valutazione tecnico-economica costi/benfici. per il resto quoto 100% l'intervento di mccoy. ok sono riuscito a quotare provo a sintetizzare ancora di più: immaginiamo che domani (e fortuna che non è così) devo dare indicazioni per una pianificazione di indagini geotecniche (leggi dati da riportare nella relazione geotecnica), cosa devo fare? prendo le norme tecniche per le costruzioni 2008 e relativa circolare 617 e vado a leggere ai punti 6.2.2 e c6.2.2 e tabella c6.2.1 signori, fintantochè i sopra citati punti delle ntc08 sono vivi, cosa devo fare? non li applico?
confido nella percezione della mia ignoranza
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signori, fintantochè i sopra citati punti delle ntc08 sono vivi, cosa devo fare? non li applico? li applichi! li applichi!! Ma non hai necessità particolari (leggi non sei obbligato), se non per tua particolare preferenza, di chiamare un'azienda di indagini geognostiche, campionamenti e prove in situ, autorizzata secondo la Circolare 7619/12 perchè questa è stata annullata!
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signori, fintantochè i sopra citati punti delle ntc08 sono vivi, cosa devo fare? non li applico? li applichi! li applichi!! Ma non hai necessità particolari (leggi non sei obbligato), se non per tua particolare preferenza, di chiamare un'azienda di indagini geognostiche, campionamenti e prove in situ, autorizzata secondo la Circolare 7619/12 perchè questa è stata annullata! Antonio, la Circolare 7619/2010 è stata annullata dal tar perchè vi era stata una estensione delle certificazioni alle indagini geognostiche. l'apparato normativo per le indagini e prove geotecniche, che avranno quindi la finalità di formare dati da inserire nella relazione geotecnica, è vivo e va rispettato.
confido nella percezione della mia ignoranza
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l'apparato normativo per le indagini e prove geotecniche, che avranno quindi la finalità di formare dati da inserire nella relazione geotecnica, è vivo e va rispettato. l'apparato normativo NTC2008 prevede al 6.2.2. l'art. 59 DPR 380/01, che rimanda alla 7618/10 ed alla 7619/10. Quest'ultima è stata annullata dalla sentenza TAR Roma 3761/12, stop.Mimmo...
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l'apparato normativo per le indagini e prove geotecniche, che avranno quindi la finalità di formare dati da inserire nella relazione geotecnica, è vivo e va rispettato. l'apparato normativo NTC2008 prevede al 6.2.2. l'art. 59 DPR 380/01, che rimanda alla 7618/10 ed alla 7619/10. Quest'ultima è stata annullata dalla sentenza TAR Roma 3761/12, stop.Mimmo... Antonio che peccato (size 14 pt addirittura), comunque provami a quotare tutto nel mio precedente post e troverai perchè è stata annullata edit: per stasera chiudo qui
Ultima modifica di mimmo71; 30/04/2012 23:16.
confido nella percezione della mia ignoranza
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il size 14 pt non è per te, è per chi deve recepire il messaggio forte e chiaro e senza equivoci Mimmo!
La Circolare 7619/10 è stata annullata perchè, secondo la sentenza TAR Roma 3761/12 nella sua parte finale, l'art.59 DPR 380/01, il quale dà potere al Ministero di autorizzare con proprio decreto (le Circolari appunto)(vd. par. 6.2.2 di ntc 2008), non è applicabile per le indagini geognostiche, i campionamenti e le prove in sito. Lo è invece per le prove di laboratorio.
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