Mimmo, circa la tabella C6.2.I, che la Circolare chiama: "indagini e prove geotecniche in sito".

La sentenza ha semplicemente precisato che:

Secondo i giudici nell'ambito dell'applicazione della normativa certificatoria le indagini geotecniche sono più propriamente quelle di laboratorio, quindi non sono quelle elencate nella tabella C6.2.I.

Quelle elencate nella tabella C6.2.I. sono, sempre nell'ambito del contendere, da intendere come prove in sito, equivalenti a prove geognostiche e pertanto non assoggettabili a certificazione obbligatoria.

Non si tratta di uno stravolgimento delal normativa, bensì di una rielaborazione delle dfinizioni già esistenti.

Se sia o meno legittima questa rielaborazione non lo so, ma è chiaro che la conclusione della Sentenza è dualistica, da una parte tutte le indagini eseguite in situ, non certificabili. Dall'altra quelle eseguite tradizionalmente in laboratorio, che tutti conosciamo senza bisogno di applicare sofismi.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)