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Quello di cui parli è il laboratorio mobile, che non ha niente a che vedere con il laboratorio in sito che non esiste.

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continuo a pensare che sia una sentenza salomonica, anche se penso che il CNG questa volta ha fatto un buon lavoro

Comunque ora, faccio una considerazione e chiedo gentilmente che qualcuno possa in maniera civile e senza alzare i toni rispondere a queste domande:

premesso che siamo tutti geologi e quindi professionisti e abbiamo il dovere morale di essere obiettivi mi chiedo:
1) perchè tutta la discussione verte sulle prove in sito?
2) perchè sembra vada a tutti bene la sentenza sulle prove indoor n.787 (attenzione dico prove e non laboratori indoor se no qualcuno potrebbe risentirsi) e nessuno ha da lamentarsi su quelle indoor?? - vanno bene così??
queste non sono domande retoriche. aspetto qualche risposta

a parte che continuo a credere che non ci sia differenza tra prove geotecniche indoor e outdoor, non è che ci si accanisce contro le prove geotecniche in sito, fino a negare che esse siano prove di laboratorio (in sito), solo perchè abbiamo degli scheletri nell'armadio, io compreso? (scheletri=penetrometro, scissometro o altro).
questa domanda invece è purtroppo retorica.

Bisogna essere onesti innanzitutto con se stessi, continuo a guardare con occhio critico alla "vittoria" del CNG, non perchè sono, o siamo, vista la discussione, autolesionisti, ma io purtroppo io continuo a leggere solo che ci hanno ridato la geognostica, (cfr "inguista estensione dell'art 59 alle indagini geognostiche") intesa come prove finalizzate al modello geologico, mentre le geotecniche sono ancora soggette all'art 59.
vedremo cosa succederà, spero che la mia rigorosa interpretazione e i miei rigorosi dubbi siano presto chiariti da qualcuno

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Io la vedo così

esiste ed è vigente il DPR 328/2001 art 41 commi c, e

"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A

c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo [...]

e)le indagini e la relazione geotecnica

le circolari mettevano in crisi i Geni Civili, perchè il DPR 328/2001 ... non era applicato ed era in contraddizione ... in sostanza piaceva poco.

annullata la circolare .... DPR 328/2001

NOI (GEOLOGI) SIAMO ABILITATI AD ESEGUIRE LE "INDAGINI E LE RELAZIONI GEOTECNICHE".

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Originariamente inviato da: riccardo
Io la vedo così

esiste ed è vigente il DPR 328/2001 art 41 commi c, e

"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A

c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo [...]

e)le indagini e la relazione geotecnica

le circolari mettevano in crisi i Geni Civili, perchè il DPR 328/2001 ... non era applicato ed era in contraddizione ... in sostanza piaceva poco.

annullata la circolare .... DPR 328/2001

NOI (GEOLOGI) SIAMO ABILITATI AD ESEGUIRE LE "INDAGINI E LE RELAZIONI GEOTECNICHE".


E' esattamente questo il punto, a me sembra che il ministero abbia fatto un abuso nell'estendere l'obbligo anche alla attività di cui alla lettera c) normata dal DPR 328/2001 del 5/6/2001, mentre per la lettera e) si sono affrettati (il giorno dopo) 06/06/2001 con la 380 a dire che è vero che le debbono fare i geologi, ma nell'ambito di strutture autorizzate. questo mi sembra rafforzato anche dalla sentenza della 787 (laboratori fissi) che giustamente ci rida' ruolo come direttore di un laboratorio. continuo a pensare che l'attività oggetto della sentenza 788 sia quella descritta dal punto c del DPR 328.

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Quote:
ve lo dico ancora una volta, il LABORATORIO IN SITO esiste, al contrario di quello che voi sostenete.
Non potete dire che dato che l’art 59 riporta la parola “laboratori” e dato che SECONDO IL VOSTRO PENSIERO i laboratori in sito non esistono, cio’significa che l’art 59 si riferisce ai solo laboratori indoor.
L’art 59 si riferisce ai laboratori senza specificare se sono indoor o outdoor.
Quindi per logica si riferisce ad entrambi ed in base alla sentenza n 13483 del 2010 il TAR LAZIO RECITA “è necessario che vengano abilitati solo i soggetti (ESP aggiunge: non li chiama neanche laboratori per farvi contenti) in possesso di sicura integrità professionale, di accertata competenza tecnica, di imparzialità di indipendenza” concetto ribadito nella sentenza 0787/2011


senti, stai rimescolando le carte in tavola e sei tu ad arrampicarti sugli specchi. La conclusione della sentenza TAR Roma 3761/12 parla chiaro. L'art. 59 citato in ntc2008 non è applicabile alle indagini geognostiche, i campionamenti e prove in sito. Le indagini geotecniche in sito sono indagini geognostiche, cioè di conoscenza del sottosuolo, per finalità tecniche, condotte su terreni in sede naturale. Il laboratorio geotecnico esterno è solo il laboratoio mobile di cui ti è stato già detto, non certo il mio penetrometro statico con certificati di taratura validi.


Quote:
Cordiali saluti, ricordandovi che i laboratori autorizzati sono ancora autorizzati con autorizzazione valide ed efficaci probabilmente con prescrizione di adeguamento ENTRO 12 MESI, al nuovo regime che arriverà a breve….


...bla, bla, bla, bla...

x Baldassarre:

Quote:
premesso che siamo tutti geologi e quindi professionisti e abbiamo il dovere morale di essere obiettivi mi chiedo:
1) perchè tutta la discussione verte sulle prove in sito?
2) perchè sembra vada a tutti bene la sentenza sulle prove indoor n.787 (attenzione dico prove e non laboratori indoor se no qualcuno potrebbe risentirsi) e nessuno ha da lamentarsi su quelle indoor?? - vanno bene così??
queste non sono domande retoriche. aspetto qualche risposta


1) perchè la 3761/12 è un sentenza emessa a seguito di un ricorso vinto integralemnte per gli interessi di categoria professionale ed è quindi il più "lampante" risultato ottenuto
2) a parte il fatto che se rileggi i posts di qualche giorno fa, noterai commenti di oggettiva perplessità, anche relativamente alla sentenza legata al ricorso alla 7618/10, ma nei fatti, qualcuno si è già mosso per risolvere anche questa questione (vedi sempre questo 3d).

Quote:
Bisogna essere onesti innanzitutto con se stessi, continuo a guardare con occhio critico alla "vittoria" del CNG, non perchè sono, o siamo, vista la discussione, autolesionisti, ma io purtroppo io continuo a leggere solo che ci hanno ridato la geognostica, (cfr "inguista estensione dell'art 59 alle indagini geognostiche") intesa come prove finalizzate al modello geologico, mentre le geotecniche sono ancora soggette all'art 59.


rileggi la risposta sopra data a ESPT e poi anche questo:

Quote:
Il modello geologico è un modello concettuale sufficientemente definto con certezza da un normale studio geologico-stratigrafico-strutturale ed idrogeologico, condotto con l'ausilio di una cartografia geologica ufficiale. Alla scala del manufatto di cui alle NTC2008 è significativo il modello geotecnico, in cui intervengono indagini geognostiche di tipo geotecnico (in sito ed in laboratorio). Quelle in sito, quando condotte attraverso carotaggi geomeccanici, permettono di avere contezza anche del modello geologico già definito, almeno relativamente al suo volume più superficiale. In conclusione, in ambito Norme Tecniche per le Costruzioni, non ha ragione di essere una indagine geognostica condotta con mezzi, strumentazioni e/o attrezzature, finalizzata alla esclusiva definizione del modello geologico, anche da un punto di vista tipicamente ingegneristico, cioè di valutazione tecnico-economica costi/benfici.
chi afferma il contrario ragiona in maniera "strumentale" e/o con poca conoscenza delle ortodosse metodologie di lavoro geologico professionale.

x geodesi nell'altro 3d: ...hai ragione!

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probabilmente se avessero a che fare con la geotecnica,
anche i loro dati andrebbero certificati;

non sono i geologi a dover essere certificati,
ma i dati che entrano nella relazione geotecnica


Risposta illogica...
perchè i risultati di prove di laboratorio geotecnico debbono essere "certificati", mentre i risultati di un laboratorio chimico no??


la sentenza n 13483 del 2010, ha affermato la leggitimità di un regime controllato.....poichè le attività di prova sono fondamentali ai fini della sicurezza delle cosstruzioni...con il D.M. 14.1.2008 è sato istituito un sistema di autorizzazione e di controllo...... nella materia sono in gioco esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica.

Al massimo il problema lo devi vedere al contrario, nel caso le indagini ambientali dovesso proteggere l'incolumità pubblica anche quelle indagini dovrebbero essere certificate, dici bene.

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...mentre per la lettera e) si sono affrettati (il giorno dopo) 06/06/2001 con la 380 a dire che è vero che le debbono fare i geologi, ma nell'ambito di strutture autorizzate. questo mi sembra rafforzato anche dalla sentenza della 787 (laboratori fissi) che giustamente ci rida' ruolo come direttore di un laboratorio. continuo a pensare che l'attività oggetto della sentenza 788 sia quella descritta dal punto c del DPR 328.


hahahaha

semplicemente ridicola...ed ho detto tutto...


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signori,
fintantochè i sopra citati punti delle ntc08 sono vivi,
cosa devo fare?
non li applico?


li applichi! li applichi!! Ma non hai necessità particolari (leggi non sei obbligato), se non per tua particolare preferenza, di chiamare un'azienda di indagini geognostiche, campionamenti e prove in situ, autorizzata secondo la Circolare 7619/12 perchè questa è stata annullata!

ti ricordo che quanto fu annullata la 349 le autorizzazioni non furono annualte e stessa cosa accade adesso (vedi sentenza)
i laboratori autorizzati dovranno solo adeguarsi alla nuova circolare che emanerà il ministero dove cambierà probabilmente la parola geognostiche con geotecniche, oltre al direttore che potrà essere un geologo o un ing geotecnico

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Originariamente inviato da: riccardo

e)le indagini e la relazione geotecnica

le circolari mettevano in crisi i Geni Civili, perchè il DPR 328/2001 ... non era applicato ed era in contraddizione ... in sostanza piaceva poco.

annullata la circolare .... DPR 328/2001

NOI (GEOLOGI) SIAMO ABILITATI AD ESEGUIRE LE "INDAGINI E LE RELAZIONI GEOTECNICHE".

Vedi Riccardo, io credo che la dizione "indagini" sia un po' strumentalizzata.
Ti spiego il senso di quello che voglio dire: indagine anche dal punto di vista letterale significa "Ricerca attenta e minuziosa". E' ovvio quindi che tale ricerca attenta e minuziosa sia competenza esclusiva del geologo (o ing. geotecnico). Diverso è il mezzo con cui il responsabile sceglie di svolgere tale ricerca.
Per fare un'analogia: gli inquirenti della polizia svolgono ricerche attente i minuziose (appunto indagini) per scoprire i colpevoli di qualche reato. Chiaramente loro saranno quelli che coordinano le varie squadre che utilizzano diverse apparecchiature tecnologiche, per esempio quelle per effettuare test del dna, ma non sono quelli che materialmente effettuano tali test...


Impara l'arte e mettila da parte!
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la sentenza n 13483 del 2010, ha affermato la leggitimità di un regime controllato.....poichè le attività di prova sono fondamentali ai fini della sicurezza delle cosstruzioni...con il D.M. 14.1.2008 è sato istituito un sistema di autorizzazione e di controllo...... nella materia sono in gioco esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica.



In relazione alla corretta ed affidabile determinazione dei principali parametri geotecnici attraverso indagini in sito o in laboratorio, la Sicurezza (SLU) e l’efficienza (SLE)della maggior parte delle Opere Ordinarie (sensu NTC2008) di ingegneria civile ricadenti in Categoria Geotecnica II ( Eurocodice 7), sono ampiamente garantite con esecuzioni condotte secondo standards ufficiali di riferimento esistenti, da sempre utilizzati in validi contesti organizzativi di tipo professionale. Non corrisponde al vero quindi quanto sostenuto da chi invoca in particolare la Sicurezza e la pubblica utilità ed incolumità (SLU), come motivi fondanti l’idea dell’autorizzazione ministeriale per "prove" su geomateriali, in laboratorio ed in sede naturale.

Insomma cari Colleghi del CNG, al fine di non perdere un’importante fetta di mercato di prestazione intellettuale e rilanciare concretamente il ruolo del geologo nel campo della geotecnica professionale, cerchiamo di non assecondare più erronee ed equivoche comunicazioni.

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