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Questo è il parere del mio legale che lo ha tradotto in ricorso amministrativo chiedendo la illegittimità costituzionale dell'Art. 59....:

Il d.P.R. 380/2001 è un testo unico meramente compilativo.
La legge delega sulla cui base esso fu emanato (l. 50/99, art. 7, co. 2, lett. D) poneva il seguente criterio: “Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. Fino alla data di entrata in vigore di una legge generale sull'attività normativa, nella redazione dei testi unici, emanati ai sensi del comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri e princìpi direttivi: … d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo”.
L’art. 59 comma 2 del DPR 380/2001 dunque ha esteso il potere ministeriale di concedere tale autorizzazione anche alle prove geotecniche su terreni e rocce, benché la fonte legislativa raccolta in seno al Testo Unico Edilizia ed ivi indicata (art. 20, legge 1086/1971) non contemplasse tale estensione, limitando l’oggetto dell’autorizzazione ai laboratori effettuanti prove sui materiali da costruzione. L’estensione alle prove geotecniche su terreni e rocce era però prevista dall’articolo 8, comma 6, del d.P.R. 246/1993, secondo cui “Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove
geotecniche sui terreni e sulle rocce.”.
A rigore, dunque, è solo per un mero errore che l’art. 59 d.P.R. 380/01 non è stato indicato come categoria mista L-R, in quanto riproduttivo sia di una fonte primaria e sia di una fonte regolamentare (quest’ultima annullata con sentenza del 2008 in base ad un giudizio introitato nel 2000: vedi infra).
Sulla scorta dell’art. 8 del d.P.R. 246/93 fu emanata la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16.12.99 n. 349/STC (“Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, art. 8 comma 6 – Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali”, pubblicata sulla GURI, serie
generale n. 69 del 23.3.2000).
Sia il d.P.R. 246/1993 che la circolare n. 349/STC del 1999 sono stati annullati dal TAR Lazio, Roma, III sezione, sentenza 1422/2008, mai appellata. Tale sentenza ha stabilito il principio per cui non si può introdurre con norma di regolamento (art. 8, comma 6, DPR 246/1993), e tanto meno con norma contenuta in una Circolare, una limitazione dell’esercizio dell’attività economica privata che ai sensi dell’art. 41 Cost. è libera e che può essere compressa solo con legge (e non con fonte di rango sublegislativo).
Inoltre, “quanto all’art. 8, comma 6, del DPR n. 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE), che estende alle prove geotecniche il regime previsto dalla legge n. 1086/71 per i laboratori “non ufficiali” autorizzati allo svolgimento di prove su materiali da costruzione, si tratta
appunto di una norma regolamentare, che in quanto tale non può fondare, in violazione del principio della riserva di legge, la materia controversa. E quindi l’articolo suddetto (come dedotto dall’istante nel secondo motivo d’impugnativa) è esso stesso illegittimo sia perché, estendendo il regime di cui all’art. 20 della legge n. 1086/71 alle prove geotecniche, ha esorbitato dalla propria finalità di mero recepimento della direttiva 89/106/CEE (che riguarda infatti i prodotti o materiali impiegati nelle costruzioni e non menziona le prove geotecniche), sia perché ha disciplinato ex novo una materia coperta, per i motivi già esposti, da riserva di legge.” (TAR Lazio, Rm, 1422/08, cit.)
Trattandosi di atti a contenuto normativo, generale e inscindibile, gli effetti del giudicato di annullamento si producono erga omnes (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, VI, 9 marzo 2011, n. 469; TAR Campania, Napoli, 11 novembre 2011, n. 5294).
Il TAR Lazio non si espresse sull’articolo 59 TUED perché il ricorso fu introitato precedentemente all’entrata in vigore del TUED stesso (r.g. 8441/2000), e l’articolo 59 non poteva essere impugnato in quella sede. Oggi, il punto 6.2.2. delle norme tecniche allegate al D.M. 14.1.2008 stabilisce che “Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR 6.6.2001, n.380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture”.
Tale disposto non può essere interpretato nel senso di imporre che tutte le prove geotecniche su terreni e rocce debbano essere eseguite da soggetti muniti di autorizzazione ministeriale, per le medesime ragioni che portarono all’annullamento del d.p.r. 246/93 e della circolare del 1999.
Infatti esso incontra i limiti posti dalla norma primaria di riferimento, che resta l’articolo 20 della legge 1086/71.
Le uniche prove che possono essere limitate ai soggetti autorizzati dal Ministero sono quindi quelle eseguite su materiali che vengono fabbricati ed impiegati nelle costruzioni, e non su terreni e rocce del suolo e sottosuolo naturale.
Ad ogni buon fine, il punto 6.2.2 dell’allegato “norme tecniche” al d.m. 14.1.2008 va disapplicato nella misura in cui possa interpretarsi nel senso di escludere dall’attività di indagine geognostica su terreni e rocce i soggetti non muniti di autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 59 TUED (sul potere di disapplicazione del G.A. vedi da ultimo ed ex multis TAR Campania, Napoli, III, 10.6.2011, n. 3074; cfr. anche TAR Sicilia, Catania, III, 27.2.2009, n. 422).
Tale interpretazione, riproducendo una disciplina regolamentare annullata da un giudicato amministrativo, è violativa di quest’ultimo e sfocia dunque in una norma secondaria affetta da nullità ai sensi dell’articolo 21septies della l. 241/1990 (Consiglio di Stato, VI, 5 luglio 2011, n. 4037: “Per ravvisare il vizio di violazione o elusione del giudicato non è sufficiente che la nuova
attività posta in essere dall'amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l'assetto degli interessi definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo necessario che l'amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure cerchi di realizzare il medesimo risultato con un'azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo giustificano.”)
Il punto 6.2.2 menzionato, se interpretato nel senso suddetto, è inoltre privo di copertura normativa primaria, ed è illegittimamente lesivo della libertà di impresa e di concorrenza. ....

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La sentenza ha annullato la circolare ministeriale 7619 perché non ha fondamento normativo, non il punto 6.2.2 delle NTC08 ...


Michele ma questo non è importante, l'importante è, dato l'annullamento della circolare 7619 (richiamata indirettamente nel 6.2.2 dalla citazione dell'art. 59), poter procedere professionalmente all'esecuzione di indagini geotecniche in sito (sottocategoria di indagini geognostiche nel senso letterale del termine, cioè di conoscenza del sottosuolo per finalità tecniche), senza dover necessariamente ricorrere (perchè irragionevole secondo la sentenza) ad imprese in possesso di autorizzazione ministeriale. Cioè, il professionsita geologo con scienza, coscienza ed esperienza, nell'ambito dello svolgimento della sua attività professionale (garantita da disposizioni legislative), secondo il tribunale può indagare geotecnicamente in sito con i mezzi e con i modi che ritiene più opportuni, assumendosene naturalmente le responsabilità professionali, anche in merito alla certificazione dei dati ricavati (DPR328/01).

Questo in sostanza conclude la sentenza quando recita:

E' assolutamente irragionevole, quindi, oltre che in violazione delle disposizioni legislative, che le indagini geognostiche siano di per sé inibite ai geologi liberi professionisti, così come il prelievo di campioni e le prove i situ che possono anche essere operate senza particolari mezzi tecnici.

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Originariamente inviato da: geoantonio
shocked Fabio e Mimmo! Troppo attrito nelle vostre discussioni e in questo thread non serve,

grazie a tutti e due.

...e non dovevo più entrare oggi...


hai ragione,
era meglio se non entravi
http://www.geoforum.it/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=113539#Post113539


confido nella percezione della mia ignoranza
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...per il resto ribadisco:

le nostre,
sono chiacchiere senza valore legale,
ma se applichiamo male le ntc forse fra qualche tempo
un giudice ci prende per le orecchie...
quindi preferisco fare chiacchiera e chiarire anche con altri professionisti!

(evidentemente questa per fabio è un'offesa)


confido nella percezione della mia ignoranza
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Quoto, infatti basta leggere la sentenza, ma per qualcuno è ancora di difficile comprensione hahahaha


Fabio Termentini

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di quelli che amano sporcarsi le mani in cantiere, mica a colorare le cartine....


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Questo è il parere del mio legale che lo ha tradotto in ricorso amministrativo chiedendo la illegittimità costituzionale dell'Art. 59....:


Ivan, è già stato presentato il ricorso? Le argomentazioni appaiono salde, l'estrapolazione delle prove sui materiali da costruzione citati nella L 1086 ai geomateriali sarebbe giuridicamente illegittima.




"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
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Ma fammi il piacere, hai detto molto di più, tanto da motivare in parte anche l'intervento di geoantonio....non perdo neanche tempo a risponderti... no_no

Ultima modifica di Fabio Termentini; 01/05/2012 19:06.

Fabio Termentini

GEOLOGO
di quelli che amano sporcarsi le mani in cantiere, mica a colorare le cartine....


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Giá presentato. Aspetta solo un audiuvandum dal CNG....e secondo me si chiuderebbe una volta per tutte questo capitolo.

Ultima modifica di Ivan Scaravilli; 01/05/2012 19:10.
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I LABORATORI IN SITO ESISTONO.

Caro MCCOY, caro Geoantonio, secondo me continuate ad arrampicarvi sugli specchi!!!

ve lo dico ancora una volta, il LABORATORIO IN SITO esiste, al contrario di quello che voi sostenete.
Non potete dire che dato che l’art 59 riporta la parola “laboratori” e dato che SECONDO IL VOSTRO PENSIERO i laboratori in sito non esistono, cio’significa che l’art 59 si riferisce ai solo laboratori indoor.
L’art 59 si riferisce ai laboratori senza specificare se sono indoor o outdoor.
Quindi per logica si riferisce ad entrambi ed in base alla sentenza n 13483 del 2010 il TAR LAZIO RECITA “è necessario che vengano abilitati solo i soggetti (ESP aggiunge: non li chiama neanche laboratori per farvi contenti) in possesso di sicura integrità professionale, di accertata competenza tecnica, di imparzialità di indipendenza” concetto ribadito nella sentenza 0787/2011

Laboratorio dal latino mediovale laboratorium, (der. di laborare “lavorare”) è il luogo o ambiente dove si lavora;

il laboratorio scientifico è il luogo o ambiente dove si lavora ed eseguono delle misure con attrezzature tecniche (strumenti di misura a volte soggetti a taratura) utilizzati da tecnici qualificati, che agiscono o effettuano prove rispettando degli standard (UNI, ISRM, AGI, ASTM); le strumentazioni di prova devo essere assoggettate a verifiche e manutenzioni periodiche; bisogna rispettare precise e rigorose norme costruttive e gestionali (iso 9001:2208 e iso 17025, tarature dei manometri ecc.) tutto cio’ che viene richiesto dal Ministero delle Infrastrutture per un laboratorio in sito.


Tu MCCOY mi hai sfidato a citare dei laboratori in sito, sostenendo che non esistono laboratori in sito:

te ne posso citare quanti ne vuoi, eccone alcuni:

1) laboratori in sito di tipo geotecnico (erroneamente chiamati geognostici dal Ministero);
dato che la sentenza che ha annullato la 7619 non ha annullato le autorizzazione ai laboratori già autorizzati dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, l’elenco di laboratori geotecnici in sito, li trovi al sito del SERVIZIO TECNICO CENTRALE (tali laboratori sono autorizzati in base all’art. 59, cosi come si evince dai decreti di ciascuno di essi)

ORA VI ELENCO UN PO DI LABORATORI IN SITO CHE OPERANO NEI SETTORI PIU’ SVARIATI:

2) laboratorio spaziale europeo COLUMBUS:
come lo spacelab, esegue esperimenti nello spazio all’ESTERNO del COLUMBUS stesso; più laboratorio in sito di questo non si può trovare ): );

3) Università degli studi di Trieste, Orto Botanico di Camerino, Laboratorio all'aperto di identificazione delle piante
Nell'ambito del Progetto KeyToNature, il laboratorio all’aperto è uno strumento didattico per esercitazioni all'aperto dedicate all'identificazione di alberi ed arbusti presso l'Orto Botanico dell'Università di Camerino.

4) II° Laboratorio di Archeologia Sperimentale presso il sito archeologico di via Ordiere (Solarolo, Ra)
Proseguono le attività del Laboratorio di Archeologia sperimentale, organizzato dal Dipartimento di Archeologia in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, con il Comune di Solarolo e con l’archeologo sperimentalista Roberto Deriu (www.gestiritrovati.com).

5) IL LABORATORIO DI LINGUA ONLINE: AUTOVALUTAZIONE E APPRENDIMENTO (Stella Peyronel, Monica Cini, Tina Lasala) Università degli Studi di Torino

6) Laboratorio Virtuale Ettore Majorana (laboratorio virtuale per appassionati di fisica)

7) Laboratorio linguistico:

il Laboratorio Linguistico include tra le sue attività la traduzione e l'interpretariato in diversi settori (commerciale/ accademico/ burocratico/turistico) ….

4) Laboratorio outdoor ESTER (Energia Solare TEst Ricerca)

Nel mese di ottobre 2007 il gruppo di Fisica Tecnica Ambientale guidato dal Prof. Angelo Spena, coadiuvato dalla Prof. Cristina Cornaro ha messo a punto, nell'ambito delle attività di ricerca inerenti il Polo Solare Organico del Lazio, il nuovo laboratorio ESTER (Energia Solare TEst e Ricerca) .
Esso è costituito da una stazione meteo-solare attiva dal 2003 alla quale, nel 2007, è stata affiancata una stazione di monitoraggio moduli fotovoltaici di varie tecnologie. Vari test vengono effettuati all’aperto.
8) Tor Caldara – geosito –Laboratorio all’aperto

9) Monteforte – laboaratorio all’aperto di ceramica Raku

ORA TE NE CITO QUALCUNO ESTERO:


10) Hollister Outdoor Laboratory Archives (HOLA)

11) Outdoor Geology Lab
Appalachian has an outdoor geology laboratory with 32 rock specimens dating between 1.2 billion and 300 million years old. It features a winding path that leads visitors to rock specimens from four states.The collection includes igneous, metamorphic and sedimentary rocks, each weighing one to three tons. The outdoor lab is located adjacent to Rankin Science Building.
12) The Fred Webb Jr. Outdoor Geology Laboratory - Interactive Rock Garden
13) Outdoor Laboratory - The University of Colorado at Boulder College of Engineering and Applied Science
The University of Colorado at Boulder College of Engineering and Applied Science is building a unique new teaching and learning outdoor facility that gives its students the opportunity to practice sustainable building techniques in an outdoor setting. The students gain experience with low cost, low maintenance green building materials through active and experiential learning.
14) FERRINO OUTDOOR LABORATORY
The year 1994 represents a true turning point in Ferrino's history. In fact, High Lab was born: an "outdoor" laboratory with its permanent location at 3585 m altitude. Here at the Quintino Sella Refuge on Mount Rosa, mountaineers, trekkers, and excursionists collaborate with the Ferrino team to perfect new hi-tech prototypes. Beginning with High Lab, Ferrino gives life to a project that reaches beyond mountaineering to embark onto the frontier of extreme exploration.
15) Quanti laboratorio all’aperto vengono organizzati oggi dale scuole di tutta Europa???La sperimentazione all’aperto è alla base della pedagogia moderna.
Se mi permettete, vi do un idea, chiamate il CNG e fate fare causa a tutti coloro che nel mondo, hanno chiamato i sopraelencati laboratori, “laboratorio in sito o laboratorio all’aperto”
Dalle parti nostre si usa cosi ….
Chiedo ancora una volta:
siete ancora convinti che non esistono i laboratori in sito o all’aperto???
ED INFINE, DOVE E’ SCRITTO NELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DELLA CIRCOLARE 7619 CHE IL MINISTERO HA SBAGLIATO A CHIAMRE LABORATORI I “LABORATORI IN SITO”?????
Alcune caratteristiche-fisiche meccaniche e per alcuni terreni, possono essere misurate solo in sito
(ve lo dice uno che ha lavorato anche in un laboratorio Universitario) e dato che le misure sono attività principe di un laboratorio, se queste misure le faccio indoor outdoor o nello spazio sono sempre misure di laboratorio.
Infine se più vi piace:
i laboratori in sito effettuano le misurazioni, le prove e le indagini geotecniche (non geognostiche) (ad esempio una prova Le Franc o Lugeon o pressiometrica) che poi vengono elaborate e graficate tra le mura dei locali del laboratorio in sito e cosi abbiamo risolto tutti i vostri problemi.
Cordiali saluti, ricordandovi che i laboratori autorizzati sono ancora autorizzati con autorizzazione valide ed efficaci probabilmente con prescrizione di adeguamento ENTRO 12 MESI, al nuovo regime che arriverà a breve….



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