DOVE LA SENTENZA IDENTIFICA LE INDAGINI GEOTECNICHE CON LE SOLE PROVE DI LABORATORIO?
evidentemente non hai letto attentamente la sentenza, caro sirius. L'identificazione di cui scrivo è riportata in diversi punti della stessa; ti segnalerò solo quella della parte finale, in cui c'è il preludio dell'annullamento ufficiale della circoalare 7619/10:
vai a pag. 17 di 19, ottavo rigo dal basso.
E' CHIARO CHE NON FACCIA RIFERIMENTO AD ANALISI IN SITO...... CHEW SIGNIFICA ANALISI IN SITO? QUI STIAMO PARLANDO DI PROVE GEOTECNICHE. LE PROVE PENETROMETRICHE NON SONO PROVE GEOTECNICHE IN SITO?
senza alcun riferimento al prelievo di campioni ed analisi in sitoquesta frase è nella sentenza, sempre pag. 17 di 19, quinto rigo dal basso. Per comprendere correttamente la sentenza, bisogna ragionare con le definizioni della sentenza: indagini geotecniche = prove di laboratorio. Indagini geognostiche = perforazioni, prelievo di campioni e prove in situ. E' chiaro che le prove penetrometriche sono prove geotecniche in sito.
COME VEDI SI RIFERISCE AD INDAGINI GEOGNOSTICHE , PRELIEVO DI CAMPIONI E PROVE SUI TERRENI IN SITU. NON C'E' SCRITTO INDAGINI GEOTECNICHE.
per tua corretta informazione, le indagini geotecniche in sito sono delle indagini
geognostiche, cioè di
conoscenza del sottosuolo, eseguite con finalità tecniche su terreni in sede naturale.
Tutte le relazioni che vanno al Genio Civile sono a corredo di calcoli di progetti esecutivi, quindi i dati geotecnici contenuti nella relazione geologica devono essere certificati.
SE SEI UN GEOLOGO CHE FA RELAZIONI GEOLOGICHE A SUPPORTO DI PROGETTI DA PRESENTARE AL GENIO CIVILE E NELLA TUA RELAZIONE CI SONO DATI GEOTECNICI CHE UTILIZZA IL PROGETTISTA NELLE VERIFICHE GEOTECNICHE DEL PROGETTO , QUESTI DEVONO ESSERE CERTIFICATI SECONDO IL 6.2.2 DEL DM 08 . QUESTA E' LEGGE NON E' SCRITTO NELLA SENTENZA.
mammamia sirius che confusione che fai!!?? Allora...:
A parte il fatto che nella relazione geologica i dati geotecnici non andrebbero riportati secondo NTC2008, pur volendoli riportare, visto e considerato che ancora si fa così ampiamente in più parti d'Italia, ti scrivo che, per quanto riguarda le
indagini geotecniche in sito, l'annullamento della Circolare Ministeriale autorizzativa 7619/10 (richiamata indirettamente nel par. 6.2.2 di NTC 2008 dalla citazione dell'art. 59), ci consente, d'ora in poi e PER GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA RICEVUTA, di poter procedere
professionalmente all'esecuzione delle indagini stesse, con i mezzi e nei modi che riteniamo più opportuni ed idonei, assumendocene le responsabilità anche in merito alla
certificazione dei dati ricavati (DPR 328/01). Il funzionario che rigetti gli elaborati contenenti questi dati è perseguibile legalmente per abuso di ufficio.
E INFINE..... CHI SEI TU PER "ripetere la questione come sta veramente"? come scrivi all'inizio della tua risposta. SEI UN FINE GIURISTA APPLICATO ALLA GEOLOGIA? O FORSE........... IN RISPOSTA ALLA TUA ULTIMA FRASE....... HAI UN PENETROMETRINO DA FAR LAVORARE O UNA DITTA NON AUTORIZZATA?
MI SEMBRA CHE LE TUE INTERPRETAZIONI DELLA SENTENZA METTANO IN RISALTO SOLO ALCUNI ASPETTI A FAVORE DI UNA TUA TESI PRECONCETTA.
Io non sono nessuno...sono solo un geologo professionista che si attiene ai fatti, alle evidenze, alle norme ed alle sentenze, in maniera oggettiva e senza preconcetti particolari, ma soprattutto, nell'interesse e nella tutela della propria dignità professionale.
Ciao sirius, salutami Alpha Centauri quando passi di lì!