Originariamente inviato da: riccardo
Io la vedo così

esiste ed è vigente il DPR 328/2001 art 41 commi c, e

"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A

c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo [...]

e)le indagini e la relazione geotecnica

le circolari mettevano in crisi i Geni Civili, perchè il DPR 328/2001 ... non era applicato ed era in contraddizione ... in sostanza piaceva poco.

annullata la circolare .... DPR 328/2001

NOI (GEOLOGI) SIAMO ABILITATI AD ESEGUIRE LE "INDAGINI E LE RELAZIONI GEOTECNICHE".


E' esattamente questo il punto, a me sembra che il ministero abbia fatto un abuso nell'estendere l'obbligo anche alla attività di cui alla lettera c) normata dal DPR 328/2001 del 5/6/2001, mentre per la lettera e) si sono affrettati (il giorno dopo) 06/06/2001 con la 380 a dire che è vero che le debbono fare i geologi, ma nell'ambito di strutture autorizzate. questo mi sembra rafforzato anche dalla sentenza della 787 (laboratori fissi) che giustamente ci rida' ruolo come direttore di un laboratorio. continuo a pensare che l'attività oggetto della sentenza 788 sia quella descritta dal punto c del DPR 328.