se qualcuno avesse ancora dei dubbi sulla distinzione tra indagini geognostiche, campionamenti e prove in sito e indagini geotecniche campionamenti e prove in sito, riporto sentenza TAR Trento in cui si specifica questo.

N. 00050/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2010 REG.RIC.
….Omississ..
3a. Il Collegio osserva che dalla documentazione depositata in
giudizio costituente parte degli allegati al bando di gara emerge che l’attività che sarà svolta dall’aggiudicataria dei lavori in questione si concretizza in una serie di indagini di natura geognostica (realizzazione di sondaggi geomeccanici, sondaggi a distruzione con posa piezometri) ed in altri lavori, quali l’esecuzione di pozzi e relative
prove di pompaggio, nonché in indagini ambientali con prelievo e analisi di caratterizzazione dei campioni
. Dette indagini non riguardano espressamente prove geotecniche su terreni e rocce ma, all’opposto, sono dirette alla mera caratterizzazione e alla modellazione geologica del sito attraverso uno studio preliminare i cui risultati saranno esposti in una specifica perizia geologica, la quale
dovrà individuare le indagini geotecniche da eseguire a supporto della realizzanda progettazione esecutiva della circonvallazione del Comune di Pinzolo.
…Omssiss..
4a. Infine, la ricorrente Land Service sostiene che nella
documentazione fornita dalla Stazione appaltante ai concorrenti per la presentazione dell’offerta, e concernente la descrizione dei lavori che dovranno essere eseguiti dall’aggiudicataria ai fini della redazione della
richiesta relazione geologica, rientrerebbe anche l’esecuzione di “prove SPT” nonché l’“esecuzione di pozzetti esplorativi … con fornitura della
stratigrafia geotecnica” (cfr., doc. n. 12 in atti di parte ricorrente), attività che risulterebbero riferibili alle indagini e alle modellazioni geotecniche di cui al punto 6.2.2 del visto D.M. 14.1.2008, e quindi eseguibili solo da parte di imprese dotate di laboratori di prova
autorizzati ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 380 del 2001.
4b. Il Collegio reputa che detto ragionamento meriti un’indubbia attenzione, ma non del Tribunale, bensì, piuttosto, da parte della Stazione appaltante. In proposito, infatti, non si può non rilevare che,se in sede di materiale esecuzione delle indagini e dei sondaggi geognostici viene richiesta o risulta necessaria anche l’esecuzione di
una o più indagini di natura geotecnica, sarà cura
dell’Amministrazione procedente vigilare affinché queste siano
eseguite e certificate da un laboratorio in possesso della prescritta autorizzazione rilasciata dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti
(cfr., sulla competenza, C.d.S., sez. IV, 7.2.2011, n. 818).
5. In conclusione, sulla base delle argomentazione svolte, il ricorso deve essere respinto, congiuntamente all’avanzata domanda di risarcimento del danno.
Le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensati tra le
parti, in ragione della particolarità della questione giuridica oggetto di
causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione
Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 162 del 2010, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio
2011 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente


In parole povere la società autorizzata art 59 ricorrente ad una aggiudicazione di gara d’appalto si è vista respingere il ricorso perché l’oggetto dei lavori riguardava l’esecuzione dei sondaggi e delle prove geoegnostiche al “mero” scopo della realizzazione del modello geologico (relazione geologica), inoltre dice che qualora siano previste prove geotecniche in sito (SPT) sarà cura che esse siano realizzate da laboratori art 59.
Questo conferma quanto da me già affermato in altri post: il ministero ha sbagliato nell’estendere alle indagini geognostiche, campionamenti e prove in sito la necessità dell’autorizzazione e il TAR ha dato ragione al CNG. Ma le indagini geotecniche, i campionamenti e le prove in sito utilizzate per il modello geotecnico DEVONO rispondere alla normativa art. 59.
Credo che adesso sia abbastanza chiaro