Originariamente inviato da: Gianni Gambetta Vianna

Avevo già posto la domanda (o la richiesta di parere, specie a ivan che è quello che ha più dimestichezza con gli avvocati) ma il fiume di post la ha travolta: la sentenza ha annullato tutta la circolare oppure solo il punto 1 - Campo di applicazione.
Domando perchè da quella dizione alla penultima pagina che dice "L'accoglimento per tale motivo di ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori censure" non capisco se è annullata tutta la circolare o solo l'art. 1.1.

Qualcuno mi dice come la pensa? [/quote]

"Disposizioni Generali
1.1 – Campo di applicazione
Con riferimento al disposto del comma 2 dell’art. 59 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 nonché alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, le autorizzazioni disciplinate dalla presente Circolare riguardano tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove
sui terreni in sito.
Ai fini di quanto riportato nella presente circolare, per ‘Laboratorio’ che effettua le attività e prove
suddette si intende l’insieme costituito da attrezzature, personale ed idonei spazi per il ricovero delle
attrezzature.
I laboratori autorizzati per lo svolgimento e la certificazione delle attività e prove di cui trattasi devono essere in grado di effettuare, documentare e certificare almeno le prove elencate nel seguito ed essere dotati di tutte le apparecchiature ed attrezzature a ciò necessarie, e comunque dell’attrezzatura minima
indicata al successivo punto 6."

A mio modesto avviso, poichè la sentenza ribadisce che è un "campo di applicazione", ossia competenza esclusiva dei geologi (DPR 328/2001) ed essendo, il punto 1.1, il cardine dal quale derivano, in subordine, tutti gli altri punti della circolare, questa debba ritenersi interamente annullata.


"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859