Originariamente inviato da: Gianni Gambetta Vianna
Originariamente inviato da: Gianni Gambetta Vianna
Originariamente inviato da: geoantonio


Le detta la sentenza TAR ROMA 3761/12 CHE ANNULLA la circolare ministeriale autorizzativa 7619/10 relativamente all'esecuzione di indagini geognostiche, campionamenti e prove in situ in AMBITO NTC2008.


Avevo già posto la domanda (o la richiesta di parere, specie a ivan che è quello che ha più dimestichezza con gli avvocati) ma il fiume di post la ha travolta: la sentenza ha annullato tutta la circolare oppure solo il punto 1 - Campo di applicazione.
Domando perchè da quella dizione alla penultima pagina che dice "L'accoglimento per tale motivo di ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori censure" non capisco se è annullata tutta la circolare o solo l'art. 1.1.

Qualcuno mi dice come la pensa?



Così la sentenza 3761 :
In questo quadro normativo, che prevede che le prove geotecniche siano effettuate da laboratori autorizzati, quadro normativo di cui si dà atto anche nelle premesse dell’atto impugnato, la circolare poi all’articolo 1, sempre con il riferimento all’art 59 del d.p.r. n. 380 del 2001, prevede : “le autorizzazioni disciplinate dalla presente circolare riguardano tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito”.
E’ evidente quindi, già rispetto al dato letterale, l’errato esercizio del potere normativo attribuito dalle disposizioni legislative.
Mentre le indagini geotecniche sono studi geologici applicati, eseguiti tramite prove di laboratorio, a cui la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni accosta anche le prove in situ con gli specifici macchinari ivi indicati(*), le indagini geognostiche indicano la più ampia attività di conoscenza geologica, che confluisce nella relazione geologica; anche tali indagini possono essere eseguite con prelievi di campioni, prospezioni del terreno, carotaggi.

QUESTO LO DICE ANCHE TAR TRENTO (vedi post precedente)

Nelle premesse della circolare impugnata sembra giustificarsi la diversa disciplina con il riferimento alle norme tecniche sulle costruzioni: “le stesse norme tecniche sulle costruzioni attribuiscono alle indagini geognostiche, alla qualità dei campioni di terreno prelevati ad alle prove in sito un ruolo imprescindibile nella fasi di progettazione, esecuzione e controllo di opere ed interventi sul territorio. Gli esiti delle indagini e delle prove possono incidere in modo diretto in tutte le fasi di impostazione, realizzazione, gestione e controllo di un intervento sul territorio, per cui è indispensabile che siano supportati da competenza, qualità ed obiettività e tali requisiti, pertanto, abbiano un riscontro formale ed ufficiale nei soggetti incaricati, per i quali deve essere garantita la legittimità ad operare, la competenza e la relativa responsabilità del prodotto”.
Però, anche le norme tecniche sulle costruzioni, approvate con D.M. del 14-1-2008, si riferiscono, alle indagini e prove geotecniche, prescrivendo che “ le indagini e le prove geotecniche debbano essere effettuate e certificate da uno dei laboratori di prova di cui all’art 59 del d.p.r. n. 380 del 2001”. In particolare, poi al punto 6 disciplinano la progettazione geotecnica e al punto 6.2.2, affermano che le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento e devono riguardare il volume significativo di cui al § 3.2.2, e devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione.
Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.
La estensione, quindi, anche alle indagini geognostiche, dei prelievi di campioni e di prove in situ della necessità che siano effettuate da laboratori autorizzati è al di fuori della previsione dell’art 59 del d.p.r. del 2001, dell’art 8 comma 6 del d.pr. 246 del 1993 e in contrasto con la disciplina delle norme tecniche sulle costruzioni, che limitano il prelievo di campioni e le prove in situ a specifiche analisi. Infatti, nelle norme tecniche sulle costruzioni, alle indagini geotecniche di laboratorio sono state affiancati, gli esami in sito e i prelievi di campioni solo se effettuati con strumenti tecnici o modalità espressamente indicate.La sentenza di questa sezione n. 13483 del 2010, pur relativa ad altra problematica, ha appunto fatto riferimento al nesso tra l’art 59 e la disciplina delle NTC tutte relative alle indagini geotecniche: “ con il DM 14.1.2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni) è stato introdotto un sistema organico di qualificazione e di controllo di modo che, in particolare, i progetti delle opere strutturali interagenti con il terreno siano basati su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove, costituenti parte integranti del progetto e caratterizzate da sicure autorevolezza ed affidabilità proprio in quanto condotte e certificate dai laboratori autorizzati di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Nella materia sono chiaramente in gioco esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica, poichè l’autorizzazione dei laboratori all’effettuazione, con validità certificatoria ufficiale, di prove geotecniche su rocce e terreni ai fini dell’edificazione di costruzioni, deve essere ispirata al massimo rigore proprio al fine di evitare che una funzione così delicata, non a caso costituente servizio pubblico, possa essere svolta da soggetti inadeguati, con conseguente possibile compromissione delle menzionate esigenze.”
La sentenza n. 13483 del 2010 afferma la legittimità delle norme tecniche sulle costruzioni nella parte in cui sottopongono, quindi, anche i prelievi di campioni e le prove in situ alla autorizzazione di cui all’art 59, ma la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni specifica il tipo di prove sottoposte ad autorizzazione. (*)

(*) da circolare applicativa NTC 617 del 2 febbraio 2009
Tabella C6.2.I Mezzi di indagine e prove geotecniche in sito

Prove penetrometriche
Prove scissometriche
Prove dilatometriche
Prove pressiometriche
Prove di carico su piastra
Prove di laboratorio
Prove speciali in sito (prove di taglio)
Prove di carico su piastra


QUINDI STANDO ALLA SENTENZA QUESTE PROVE “…Infatti, nelle norme tecniche sulle costruzioni, alle indagini geotecniche di laboratorio sono state affiancati, gli esami in sito e i prelievi di campioni solo se effettuati con strumenti tecnici o modalità espressamente indicate..”
SOLO SE USATE A FINI GEOTECNICI “La sentenza n. 13483 del 2010 afferma la legittimità delle norme tecniche sulle costruzioni nella parte in cui sottopongono, quindi, anche i prelievi di campioni e le prove in situ alla autorizzazione di cui all’art 59, ma la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni specifica il tipo di prove sottoposte ad autorizzazione. (*)
DEVONO ESSERE ESEGUITE DAI LABORATORI ART 59.

E' SOLO L'AMBITO DI APPLICAZIONE CHE CONTA
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