Sul senso della frase: “art 59 comma 2. Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini geotecniche, che sono indagini di laboratorio

posto la sentenza 137/2012 TAR Puglia
http://www.giustizia-amministrativa.it/D...01200137_01.XML

il dato normativo primario, nell’individuare accanto ai laboratori ufficiali pure quelli autorizzati, si riferisca alle sole prove geotecniche, ossia di laboratorio, e non anche a quelle geognostiche, che si svolgono in situ

In tale sentenza il senso della frase sembra proprio quello dato da McCoy, anche se il tutto appare in contraddizione con la pronuncia del TAR Trento

Se poi si può essere contenti per quello che ne deriva (liberalizzazione a favore dei geologi) come scienziati dovremmo avere l’onesta intellettuale di denunciare la falsità scientifica della successiva frase: “D’altra parte, il diverso sistema di accreditamento contemplato per le prove geotecniche (autorizzazione amministrativa) e per le indagini geognostiche (qualificazione) risponde alle diverse condizioni ambientali in cui le rispettive prove vengono svolte (ambiente protetto per le prime, ambiente all’aperto e dunque meno protetto per le seconde) e al conseguente diverso grado di precisione delle stesse.

Mi chiedo poi però cosa succederebbe se il STC preparasse una nuova circolare chiamata Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 che comprendesse tra le prove anche le penetrometriche (magari non il prelievo di campioni che nussun libro chiama prove) come già contiene:
4 – ALTRE PROVE ESTERNE
• Prova di densità in sito
• Prova di carico su piastra
• Prove di carico su pali


Ultima modifica di AndreaEvangelist; 03/05/2012 08:31.

Andrea Evangelista
Geologo