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Allora diciamo agli ingegneri che nei collaudi non possono usare lo SCLEROMETRO perché lo possono usare solo i laboratori dei materiali. La prossima volta che vado ad assistere indagini in sito non dico che sono un geologo ma un laboratorio.
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Mimmo, però questo discorso del laboratorio è interessante dal punto di vista semantico ma irrilevante dal punto di vista dell'applicazione della sentenza.
Ossia, nella pratica professionale il laboratorio geotecnico è il tradizionale laboratorio in ambiente confinato con scatole di taglio, triassiali ecc. Questo è sempre stato l'utilizzo del termine nello specifico settore tecnico.
Mi sfugge l'utilità pratica della disquisizione, in questa sede, sul termine 'laboratorio' iniziata da ESPT (al di là del puro sofismo che può anche avere il suo interesse).
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
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Ehi Baldi! Complimenti per la tua capacità di distorcere la comunicazione che la sentenza dà, con la scelta oculata di “passaggi” ad impatto...un vero geologo “non professionista”… Ma così sarebbe troppo facile Baldi…!! dalla sentenza tu riporti: omissis… In questo quadro normativo, che prevede che le prove geotecniche siano effettuate da laboratori autorizzati… Già qui, ad onor del vero, potevi pure copiare qualche “passo” precedente per far capire correttamente a tutti i Colleghi lettori del thread, che la sentenza, dopo una lunga premessa in cui delinea il quadro normativo relativo alle sole prove geotecniche di laboratorio, identificate nella stessa con le parole “indagini geotecniche”, afferma che: E’ evidente quindi, già rispetto al dato letterale, l’errato esercizio (della circolare) del potere normativo attribuito dalle disposizioni legislative ( art. 59). Infatti la sentenza a pag. 9 di 19 recita: Il potere normativo secondario attribuito all’amministrazione (Ministero), dall’art 59, appare, già dalle premesse della circolare, esercitato al di fuori di quanto previsto dalla disciplina legislativa. Fatta questa puntualizzazione, non da poco, la sentenza “illustra” semplicemente che anche le indagini geognostiche, nel loro significato più ampio, possono essere eseguite con prelievi di campioni, prospezioni del terreno, carotaggi cosi come le prove in situ condotte con gli specifici macchinari indicati nelle norme tecniche sulle costruzioni ( circolare 617). Poi, sempre dalla sentenza: Nelle premesse della circolare impugnata sembra giustificarsi la diversa disciplina (cioè quella delle indagini geognostiche, campionamenti e prove in sito, non regolamentate dall’art.59) con il riferimento alle norme tecniche sulle costruzioni: “…omissis…”. Però, anche le norme tecniche sulle costruzioni, approvate con D.M. del 14-1-2008, si riferiscono, alle indagini e prove geotecniche, prescrivendo che “ le indagini e le prove geotecniche debbano essere effettuate e certificate da uno dei laboratori di prova di cui all’art 59 del d.p.r. n. 380 del 2001”…omissis (si riferisce alle prove geotecniche di laboratorio!!!) . La estensione, quindi, anche alle indagini geognostiche, dei prelievi di campioni e di prove in situ della necessità che siano effettuate da laboratori autorizzati è al di fuori della previsione dell’art 59 del d.p.r. del 2001, dell’art 8 comma 6 del d.pr. 246 del 1993 ( tra l’altro annullato dalla sentenza TAR LAZIO 1422/08) e in contrasto con la disciplina delle norme tecniche sulle costruzioni, che limitano il prelievo di campioni e le prove in situ a specifiche analisi. Infatti, nelle norme tecniche sulle costruzioni, alle indagini geotecniche di laboratorio sono state affiancati, gli esami in sito e i prelievi di campioni solo se effettuati con strumenti tecnici o modalità espressamente indicate. omissis… La sentenza n. 13483 del 2010 afferma la legittimità delle norme tecniche sulle costruzioni nella parte in cui sottopongono, quindi, anche i prelievi di campioni e le prove in situ alla autorizzazione di cui all’art 59, ma la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni specifica il tipo di prove sottoposte ad autorizzazione. Le norme tecniche sulle costruzioni non fanno alcun riferimento alle indagini geognostiche. Inoltre, la disciplina della circolare impugnata è assolutamente generica nella parte in cui si riferisce a “tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito”, senza alcuna specificazione del tipo di prelievi o di prove in situ che richiedono una particolare autorizzazione. E’ assolutamente irragionevole, quindi, oltre che in violazione delle disposizioni legislative, che le indagini geognostiche siano di per sé inibite ai geologi liberi professionisti, così come il prelievo di campioni e le prove in situ che possono anche essere operate senza particolari mezzi tecnici. Quindi, nonostante quanto affermato nella 13483 del 2010 e nelle NTC2008, le indagini geognostiche nel loro senso più ampio, comprese quindi anche le indagini geotecniche in sito , i campionamenti e le prove in sito, non possono di per sé essere inibite ai geologi liberi professionisti. E’ chiaro il concetto!? Praticamente si dice: Fate come vi pare, i geologi liberi professionisti in base a ben altre disposizioni legislative (sotto la propria responsabilità professionale), possono eseguire tutte le indagini geognostiche che vogliono, come e quanto vogliono, indipendentemente dalle specificazioni che le NTC2008 e le Circolari Ministeriali vogliano dare o intendano imporre. Poi la circolare continua a specificare ( ma secondo me è irrilevante in base a quanto già detto, nonostante le cose possono essere lette a favore dei professionisti) la disciplina delle indagini geognostiche concludendo che: E’ evidente dunque che non qualsiasi l’attività di studio del terreno e roccia da parte del geologo può richiedere l’intervento di un laboratorio autorizzato E prelude all’annullamento con: La distinzione tra analisi geotecnica e indagini geognostiche in genere è una nozione appartenente alla scienza tecnica, ma nel caso di specie appare manifestamente irragionevole che la circolare abbia riportato riportare qualsiasi prelievo su campione e prove in situ all’attività dei laboratori autorizzati, oltre al dato normativo, per cui tale previsione non rientra nel potere attribuito ai sensi dell’art 59 comma 2. Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini geotecniche, che sono indagini di laboratorio tanto che l’art 59 parla di prove su terreni e rocce, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ. La circostanza che poi che alcune analisi,anche geognostiche, particolarmente rilevanti per l’uso di macchinari di perforazione e carotaggi, possa giustificare comportare una diversa disciplina normativa, è irrilevante in questa sede, in quanto tale potere non rientrava nel potere esercitabile con il provvedimento impugnato. Sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui si riferisce a tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito( art 1.1). L’accoglimento per tale motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle ulteriori censure. Per Baldi che dubita pure della mia virilità: a me piacciono le bionde! Ma non disdegno le more ed ho un debole per le rosse.
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ciao Mc nessuna utilità pratica oltre quella della disquisizione che possiamo fare come professionisti sulla sentenza e sui termini in essa contenuta.
come dire, le nostre chiacchiere non hanno valore legale, ciò non toglie l'utilità pratica della chiacchiera per capire
Ultima modifica di mimmo71; 03/05/2012 09:37.
confido nella percezione della mia ignoranza
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ciao Mc nessuna utilità pratica oltre quella della disquisizione che possiamo fare come professionisti sulla sentenza e sui termini in essa contenuta.come dire, le nostre chiacchiere non hanno valore legale, ciò non toglie l'utilità pratica della chiacchiera per capire Mimmo, il fatto è che il termine 'laboratorio geotecnico' non lascia adito ad alcun dubbio. Su 5000 geologi, 4999 (tutti tranne ESPT!) boccerebbero l'interpretazione secondo la quale una prova CPT, ad esempio, possa essere comunemente definita 'prova di laboratorio'.
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McCoy qual'è la percentuale sulla definizione che contraddice la sentenza: "Una prova CPT è una prova geotecnica"?
Andrea Evangelista Geologo
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Sia geologica che geotecnica (secondo la sentenza geologica+geotecnica=geognostica), infatti con Rp/Rl possiamo fare una interpretazione stratigrafica
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McCoy qual'è la percentuale sulla definizione che contraddice la sentenza: "Una prova CPT è una prova geotecnica"? in attesa di Mccoy ho provato così, tanto per provare, a digitare su google due termini e, il risultato, che premetto non ha alcun valore, è: 1) cpt geotecnica (22.300 risultati) 2) cpt geognostica (19.400 risultati) poi, gironzolando un pò nella rete (oggi ho tempo da perdere) ricercando fra le lezioni universitarie alla voce indagini e prove geotecniche, trovo molti esempi: università di napoli: http://www.geotecnica.unina.it/filipposan/old/gndt/2.1.pdf...è inutile che continuo perchè è chiaro a livello accademico cosa sia un'indagine e una prova geotecnica e quali sono le sue finalità, come è chiaro cosa sia un'indagine geologica e quali sono le sue finalità. nello specifico esempio la cpt, la sonda (in situ) cioè il laboratorio (descrizione estesa e non contratta dell'ambiente in cui si ricreano le condizioni atte alla misura...) è costituita dal cilindro e dalla punta conica, su cui è montato lo strumento di misura (il trasduttore). e ancora, un esempio a livello editoriale specializzato, e consapevole di quanto altro ci sia, cito solo come primo risultato di una ricerca durata 0,2 sec: Prove geotecniche in situdi Alberto Bruschi, la cui descrizione recita: " L’Autore analizza storia, attrezzatura, tarature, esecuzione, caratterizzazione dei terreni attraversati, vantaggi e svantaggi delle prove in situ. Espone i parametri geotecnici necessari alla caratterizzazione del terreno al fine di costruire il modello geotecnico delle unità litologiche. Seguendo l’approccio di Kulhawy e Mayne del ’90, vengono approfondite le correlazioni necessarie a identificare i seguenti parametri: caratterizzazione del terreno, stato tensionale, parametri di resistenza al taglio, parametri di rigidezza, permeabilità e consolidamento, parametri dinamici. Il tutto passando in rassegna le correlazioni più recenti, più accreditate e/o più utilizzate per ogni tipologia di prova. Numerosi grafici sono inseriti nel testo, sia costruiti dall’Autore sia ricavati da pubblicazioni estere, in particolare dai testi del Prof. P.W. Mayne della Georgia University (il “padre” moderno dell’interpretazione delle prove in sito), dalle pubblicazioni della FHA statunitense e da tesi di laurea e di dottorato di varie Università (citate in bibliografia). Dall’insieme dei parametri ottenuti, identificato il modello geotecnico del sottosuolo, l’Autore espone sia le applicazioni indirette, utilizzando i parametri calcolati, sia le applicazioni dirette, utilizzando il “numero” uscito dalla prova." ...ma poi, cosa si intende raccontare a tutti gli altri autori sulle indagini e prove geotecniche?
confido nella percezione della mia ignoranza
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 Quello della CPT è un esempio infelice...prova a dir lo stessso di una SPT Che dire poi delle prove di laboratorio geotecnico come per esempio Determinazione della distribuzione granulometrica: che cos'è? geologica? geotecnica? geognostica? Allora qual'è il principio del certifico-non certifico??? Non può essere prova prettamente geologica/prova prettamente geotecnicae non può essere neanche indoor/outdoor come ho mostrato prima 4 – ALTRE PROVE ESTERNE • Prova di densità in sito • Prova di carico su piastra • Prove di carico su palil'unico modo di far quadrare in maniera logica le cose mi sembra quello di ESPT: prova utilizzata per la modellazione geologica/prova utilizzata per la modellazione geotecnica
Ultima modifica di AndreaEvangelist; 03/05/2012 11:16.
Andrea Evangelista Geologo
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McCoy qual'è la percentuale sulla definizione che contraddice la sentenza: "Una prova CPT è una prova geotecnica"? Si in effetti anche secondo me nella definizione di indagine geotecnica c'è la possibilità di interpretare e/o fraintendere: la prova geotecnica (di laboratorio - per es. triassiale ciu; in sito - per es. SPT, DPSH, CPT) è la singola "esperienza" e secondo gli intenti del CSLPP dovrebbe essere eseguita da una struttura autorizzata (riferimenti di legge quindi art. 59 DPR380/01 + DM 14.01.2008), l'indagine geotecnica è un complesso articolato di prove geotecniche, programmato, diretto, supervisionato ed interpretato dal geologo (riferimenti di legge art. 41 DPR328/01). Il problema principale, secondo me, rimane la distanza che c'è tra chi estende le norme (in entrambe i casi) e la realtà. Queste discrepanze determinano senza dubbio norme che si contraddicono tra di loro o che possano essere interpretate in modo non univoco. In effetti attenendosi alla lettera certi passi del 328 attribuiscono determinate attività, ma in maniera anche lessicalmente tale che possano inserirsi altre normative, emanate da altri che contraddicano, almeno in parte il contenuto. Insomma il problema principale, come nella politica, è il sistema italiano di gestire la Res Publica.
Impara l'arte e mettila da parte!
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