Ehi Baldi! Complimenti per la tua capacità di distorcere la comunicazione che la sentenza dà, con la scelta oculata di “passaggi” ad impatto...un vero geologo “non professionista”…

Ma così sarebbe troppo facile Baldi…!!

dalla sentenza tu riporti:

Quote:
omissis… In questo quadro normativo, che prevede che le prove geotecniche siano effettuate da laboratori autorizzati…


Già qui, ad onor del vero, potevi pure copiare qualche “passo” precedente per far capire correttamente a tutti i Colleghi lettori del thread, che la sentenza, dopo una lunga premessa in cui delinea il quadro normativo relativo alle sole prove geotecniche di laboratorio, identificate nella stessa con le parole “indagini geotecniche”, afferma che:

Quote:
E’ evidente quindi, già rispetto al dato letterale, l’errato esercizio (della circolare) del potere normativo attribuito dalle disposizioni legislative ( art. 59).


Infatti la sentenza a pag. 9 di 19 recita:

Quote:
Il potere normativo secondario attribuito all’amministrazione (Ministero), dall’art 59, appare, già dalle premesse della circolare, esercitato al di fuori di quanto previsto dalla disciplina legislativa.


Fatta questa puntualizzazione, non da poco, la sentenza “illustra” semplicemente che anche le indagini geognostiche, nel loro significato più ampio, possono essere eseguite con prelievi di campioni, prospezioni del terreno, carotaggi cosi come le prove in situ condotte con gli specifici macchinari indicati nelle norme tecniche sulle costruzioni ( circolare 617).

Poi, sempre dalla sentenza:

Quote:
Nelle premesse della circolare impugnata sembra giustificarsi la diversa disciplina (cioè quella delle indagini geognostiche, campionamenti e prove in sito, non regolamentate dall’art.59) con il riferimento alle norme tecniche sulle costruzioni: “…omissis…”. Però, anche le norme tecniche sulle costruzioni, approvate con D.M. del 14-1-2008, si riferiscono, alle indagini e prove geotecniche, prescrivendo che “ le indagini e le prove geotecniche debbano essere effettuate e certificate da uno dei
laboratori di prova di cui all’art 59 del d.p.r. n. 380 del 2001”…omissis (si riferisce alle prove geotecniche di laboratorio!!!) . La estensione, quindi, anche alle indagini geognostiche, dei prelievi di campioni e di prove in situ della necessità che siano effettuate da laboratori autorizzati è al di fuori della previsione dell’art 59 del d.p.r. del 2001, dell’art 8 comma 6 del d.pr. 246 del 1993 ( tra l’altro annullato dalla sentenza TAR LAZIO 1422/08) e in contrasto con la disciplina delle norme tecniche sulle costruzioni, che limitano il prelievo di campioni e le prove in situ a specifiche analisi. Infatti, nelle norme tecniche sulle costruzioni, alle indagini geotecniche di laboratorio sono state affiancati, gli esami in sito e i prelievi di campioni solo se effettuati con strumenti tecnici o modalità espressamente indicate.
omissis…
La sentenza n. 13483 del 2010 afferma la legittimità delle norme tecniche sulle costruzioni nella parte in cui sottopongono, quindi, anche i prelievi di campioni e le prove in situ alla autorizzazione di cui all’art 59, ma la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni specifica il tipo di prove sottoposte ad autorizzazione. Le norme tecniche sulle costruzioni non fanno alcun riferimento alle indagini geognostiche. Inoltre, la disciplina della circolare impugnata è assolutamente generica nella parte in cui si riferisce a “tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito”, senza alcuna specificazione del tipo di prelievi o di prove in situ che richiedono una particolare autorizzazione. E’ assolutamente irragionevole, quindi, oltre che in violazione delle disposizioni legislative, che le indagini geognostiche siano di per sé inibite ai geologi liberi professionisti, così come il prelievo di campioni e le prove in situ che possono anche essere operate senza particolari mezzi tecnici.


Quindi, nonostante quanto affermato nella 13483 del 2010 e nelle NTC2008, le indagini geognostiche nel loro senso più ampio, comprese quindi anche le indagini geotecniche in sito , i campionamenti e le prove in sito, non possono di per sé essere inibite ai geologi liberi professionisti. E’ chiaro il concetto!? Praticamente si dice: Fate come vi pare, i geologi liberi professionisti in base a ben altre disposizioni legislative (sotto la propria responsabilità professionale), possono eseguire tutte le indagini geognostiche che vogliono, come e quanto vogliono, indipendentemente dalle specificazioni che le NTC2008 e le Circolari Ministeriali vogliano dare o intendano imporre.

Poi la circolare continua a specificare ( ma secondo me è irrilevante in base a quanto già detto, nonostante le cose possono essere lette a favore dei professionisti) la disciplina delle indagini geognostiche concludendo che:

Quote:
E’ evidente dunque che non qualsiasi l’attività di studio del terreno e roccia da parte del geologo può richiedere l’intervento di un laboratorio autorizzato


E prelude all’annullamento con:

Quote:
La distinzione tra analisi geotecnica e indagini geognostiche in genere è una nozione appartenente alla scienza tecnica, ma nel caso di specie appare manifestamente irragionevole che la circolare abbia riportato riportare qualsiasi prelievo su campione e prove in situ all’attività dei laboratori autorizzati, oltre al dato normativo, per cui tale previsione non rientra nel potere attribuito ai sensi dell’art 59 comma 2. Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini geotecniche, che sono indagini di laboratorio tanto che l’art 59 parla di prove su terreni e rocce, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ. La circostanza che poi che alcune analisi,anche geognostiche, particolarmente rilevanti per l’uso di macchinari di perforazione e carotaggi, possa giustificare comportare una diversa disciplina normativa, è irrilevante in questa sede, in quanto tale potere non rientrava nel potere esercitabile con il provvedimento impugnato. Sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui si riferisce a tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito( art 1.1). L’accoglimento per tale motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle ulteriori censure.



Per Baldi che dubita pure della mia virilità: a me piacciono le bionde! Ma non disdegno le more ed ho un debole per le rosse.