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Iscritto: Jul 2011
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La sentenza 03761 è chiarissima:
1)Nelle norme tecniche sulle costruzioni, alle indagini geotecniche di laboratorio sono affiancati gli esami in sito i prelievi di campioni,ovviamente solo se effettuati con strumenti tecnici (Penetrometri, Pressiometri, campionatori Osterberg, Shelby) prelievi di campioni e modalità espressamente indicate (AGI, UNI, ISRM, ecc.)
2) La sentenza n. 13483 del tar Lazio afferma la leggitimità delle norme tecniche sulle costruzioni nella parte in cui sottopongono anche i prelievi di campione e le prove in sito all'autorizzazione di cui all'art.59, (poi lo stesso DM 14.01.2008 specifica che tali prove sono solo le geotecniche e non tutte le prove)
3) Nella sentenza 03761 si legge che: IL DPR 246/93, l'art. 59 del DM 380/2001 limitano ovviamente la necessità dei laboratori autorizzati per il prelievo di campioni e le prove in sito solo a specifiche analisi (ovviamente si riserisce al quelle geotecniche)
4)Tutto ciò non è in contrasto con il DPR 328/2001 inerente la professione del geologo, infatti il geologo può continuare a svolgere la sua professione di geotecnico senza effettuare direttamente le prove in sito, infatti può (da circolare 617 C6.2 del 02/02/2009): a) essere direttore di laboratorio b) essere responsabile di sito in alternativa c) progettare il piano indagini geotecniche d) individuare il modello geotecnico e) interpretare i dati geotecnici acquisiti f) individuare i valori caratteristici geotecnici g) redigere la relazione geotecnica
tutto ciò non può in nessun modo essere Realizzato da un impresa o laboratorio!!!!! questo al fine di tutelare il principio di terzietà.
Nel momento in cui il ministero ha genericamente utilizzato la parola "Geognostica" ha sbagliato sotto tale profilo il ricorso è fondato, il Ministero non poteva sottoporre ad autorizzazione tutte le indagini geognostiche, ma solo le geotecniche finalizzate alla progettazione delle opere descritte nell'NTC.
E' solo l'estensione anche alle indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito a finalità geognostiche che è ILLEGGITTIMA, ma il sistema organico di qualificazione e controllo dei soggetti operanti nel campo dell'acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione,istituito con il DM 14.01.2008 finalizzato alla sicurezza e incolumità pubblica è leggittimato oltre che dallo stesso DM anche da varie sentenze (13483/2010 - sentenza TAR Trento postata da Baldassarre).
CONCLUSIONE: TUTTE LE INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO E IN LABORATORIO COMPRESI I CAMPIONAMENTI E INDAGINI A SCOPI ESCLUSIVAMENTE GEOTECNICI (PER L'NTC HANNO LO STESSO VALORE LEGALE PERCHE' FINALIZZATE ALLO STESSO SCOPO PROGETTUALE) DEVONO ESSERE EFFETTUATE E CERTIFICATE DA SOGGETTI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE;
ERGO. IO VENDEREI IL PENETROMETRO FINCHE' NON SI RIEMPE IL MERCATO DELL'USATO
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Iscritto: Mar 2009
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dalla sentenza: Nelle premesse della circolare impugnata sembra giustificarsi la diversa disciplina (cioè quella delle indagini geognostiche, campionamenti e prove in sito, non regolamentate dall’art.59) con il riferimento alle norme tecniche sulle costruzioni: “…omissis…”. Però, anche le norme tecniche sulle costruzioni, approvate con D.M. del 14-1-2008, si riferiscono, alle indagini e prove geotecniche, prescrivendo che “ le indagini e le prove geotecniche debbano essere effettuate e certificate da uno dei laboratori di prova di cui all’art 59 del d.p.r. n. 380 del 2001”…omissis (si riferisce alle prove geotecniche di laboratorio!!!) . La estensione, quindi, anche alle indagini geognostiche, dei prelievi di campioni e di prove in situ della necessità che siano effettuate da laboratori autorizzati è al di fuori della previsione dell’art 59 del d.p.r. del 2001, dell’art 8 comma 6 del d.pr. 246 del 1993 ( tra l’altro annullato dalla sentenza TAR LAZIO 1422/08) e in contrasto con la disciplina delle norme tecniche sulle costruzioni, che limitano il prelievo di campioni e le prove in situ a specifiche analisi. Infatti, nelle norme tecniche sulle costruzioni, alle indagini geotecniche di laboratorio sono state affiancati, gli esami in sito e i prelievi di campioni solo se effettuati con strumenti tecnici o modalità espressamente indicate. omissis… La sentenza n. 13483 del 2010 afferma la legittimità delle norme tecniche sulle costruzioni nella parte in cui sottopongono, quindi, anche i prelievi di campioni e le prove in situ alla autorizzazione di cui all’art 59, ma la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni specifica il tipo di prove sottoposte ad autorizzazione. Le norme tecniche sulle costruzioni non fanno alcun riferimento alle indagini geognostiche. Inoltre, la disciplina della circolare impugnata è assolutamente generica nella parte in cui si riferisce a “tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito”, senza alcuna specificazione del tipo di prelievi o di prove in situ che richiedono una particolare autorizzazione. E’ assolutamente irragionevole, quindi, oltre che in violazione delle disposizioni legislative, che le indagini geognostiche siano di per sé inibite ai geologi liberi professionisti, così come il prelievo di campioni e le prove in situ che possono anche essere operate senza particolari mezzi tecnici. Quindi, nonostante quanto affermato nella 13483 del 2010 e nelle NTC2008, le indagini geognostiche nel loro senso più ampio, comprese quindi anche le indagini geotecniche in sito , i campionamenti e le prove in sito, non possono di per sé essere inibite ai geologi liberi professionisti. E’ chiaro il concetto!? Praticamente si dice: Fate come vi pare, i geologi liberi professionisti in base a ben altre disposizioni legislative (sotto la propria responsabilità professionale), possono eseguire tutte le indagini geognostiche che vogliono, come e quanto vogliono, indipendentemente dalle specificazioni che le NTC2008 e le Circolari Ministeriali vogliano dare o intendano imporre. Poi la circolare continua a specificare ( ma secondo me è irrilevante in base a quanto già detto, nonostante le cose possono essere lette a favore dei professionisti) la disciplina delle indagini geognostiche concludendo che: E’ evidente dunque che non qualsiasi l’attività di studio del terreno e roccia da parte del geologo può richiedere l’intervento di un laboratorio autorizzato E prelude all’annullamento con: La distinzione tra analisi geotecnica e indagini geognostiche in genere è una nozione appartenente alla scienza tecnica, ma nel caso di specie appare manifestamente irragionevole che la circolare abbia riportato riportare qualsiasi prelievo su campione e prove in situ all’attività dei laboratori autorizzati, oltre al dato normativo, per cui tale previsione non rientra nel potere attribuito ai sensi dell’art 59 comma 2. Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini geotecniche, che sono indagini di laboratorio tanto che l’art 59 parla di prove su terreni e rocce, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ. La circostanza che poi che alcune analisi,anche geognostiche, particolarmente rilevanti per l’uso di macchinari di perforazione e carotaggi, possa giustificare comportare una diversa disciplina normativa, è irrilevante in questa sede, in quanto tale potere non rientrava nel potere esercitabile con il provvedimento impugnato. Sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui si riferisce a tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito( art 1.1). L’accoglimento per tale motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle ulteriori censure. mccoy puoi sollecitare ESPT?
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Iscritto: Oct 2004
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Potresti dire chi sei così possiamo meglio capire la logica dei tuoi interventi nettamente a favore dei laboratori. Insomma METTICI LA FACCIA.
Dario Battistella
NB: ho in progetto di comprarmi un altro penetrometro, ho anche la strumentazione per le prove di carico su piastra e nessuno mi ha contestato quando l'ho utilizzata, tanto meno adesso con la nuova sentenza. I dati che ottengo sono già certificati perché li ho fatti io geologo iscritto all'ordine, inoltre mi assumo tutta la responsabilità di quei dati. Ho anche una strumentazione sismica, si tratta anche questa di una prova in situ, più avanti vorrai contestare anche questa.
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NON HO CAPITO COME SI CHIAMA IL VOLUME DI TERZAGHI... GEOQUALCOSA...GEO.. AH GEOTECNICA!!!! NELLO STESSO CAPITOLO PARLA ANCHE DI STRATIGRAFIE E RICOSTRUIZIONE DI MODELLO GEOLOGICO CHE PUOI FARLE ANCHE SENZA AUTORIZZAZIONE, ECCO PERCHE' PARLA DI GEOGNOSTICA IN GENERALE LEGGI BENE
Sei solo un sofista...
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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Lunedì inizio un.lavoro pubblico per il quale sono stato incaricato per la parte geologica e geognostica. Giá con il Rup (ingegnere) abbiamo parlato prima che uscissero le sentenze e secondo.lui tutta questa storia sulla cerificazione delle indagini e delle prove era una bufala poichè non.poteva essere che in Sicilia c'erano solo 7/8 ditte autorizzate. Ergo anche se ESpt sta rosicando faró una bella masw e una penetrometrica e le daró al progettista per i calcoli geotecnixi. ESPT...al limite mi puoi fare causa... Però finchè rimane il 6.2.2 dovresti purtroppo1) fare indagini di laboratorio 2) fare indagini certificate (e ce ne sono di rimaste sicuramente tali: quelle di laboratorio) per stare sicuro prendi un po' di terra da qualche vaso e facci fare una qualsiasi prova, chessò tipo il peso specifico dei grani
Andrea Evangelista Geologo
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http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=20AUTORIZZAZIONE DI LABORATORI PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE E PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SU Si informa che nell’ambito dell’attività svolta dal Servizio Tecnico Centrale,in relazione sia ai laboratori di prove sui materiali da costruzione che ai laboratori di prove geotecniche, tenuto conto anche di talune criticità emerse in questi ultimi tempi in merito alla qualità dei controlli sulle costruzioni, si rende opportuna una accurata campagna di sorveglianza sull’operato dei predetti laboratori. Il Servizio, pertanto, effettuerà una serie di visite ispettive, senza preavviso, presso laboratori selezionati sulla base di un campionamento casuale distribuito su tutto il territorio nazionale e per i diversi settori di attività. Ciò anche in attuazione dei punti 14 e 15 delle Circolari n. 7617/2010 e n. 7618/2010, nonché dei punti 12 e 13 della Circolare n. 7619/2010. Non è oro tutto ciò che luccica....Il sistema comincia a vacillare....???
Ultima modifica di grannisi; 03/05/2012 18:31.
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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tenuto conto anche di talune criticità emerse in questi ultimi tempi in merito alla[/b] [u][b]qualità dei controlli sulle costruzioni criticità sulla qualità???? cioè??? il numero dei certificati supera quello delle prove "realmente eseguite"???? Il Servizio, pertanto, effettuerà una serie di visite ispettive, senza preavviso
senza preavviso???? e questo cos'è????
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Iscritto: Mar 2004
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Se non sbaglio, caro MCCOY, continui a sostenere che: 1)le indagini geotecniche sono solo quelle in laboratorio indoor 2)che le indagini outdoor sono solo indagini geognostiche 3)sostieni che solo le indagini condotte in laboratorio sono sicure ed affidabili perché condotte in ambiente controllato ... Però, senza offesa ESPT ma il razzo del tuo ragionamento è partito diretto verso Caronte e compagni, ossia i satelliti di Plutone. Parafrasando, sei totalmente fuori rotta e fuori argomento. Io personalmente non sostengo i 3 punti da te citati, bensì mi limito a leggere quello che sostiene il TAR, il che è ben diverso. La sentenza è stata emessa, il TAR ha dichiarato chiaramente che le prove in situ non devono essere certificate, adesso non comprendo la tua ossessione con le prove indoor-outdoor, i laboratori naturalistici della foresta pluviale e quanto altro. ESPT, sei sicuro di non avere bisogno di un pò di riposo??
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
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"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
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Mi dispiace ma ti è andata male, ora con la sentenza posso farmi le prove per conto mio, anzi ho già iniziato. E per tutto ciò devo ringraziare il Tar Facciamo un esempio pratico: dovendo redigere una relazione geotecnica per una scuola facendo riferimento all’NTC programmo indagini di laboratorio al fine di reperire i parametri geotecnici da utilizzare nel progetto. Ma per rispettare le NTC cap 6.2.2, mi rivolgo a laboratorio art 59 per prove edometiche, scatola di taglio e altre prove. Quando però sul cantiere mi accorgo che mi trovo davanti a sabbie sciolte in falda (grazie ESPT per l’esempio) che sono impossibili campionare e quindi risulta non possibile portare il campione in laboratorio, allora per risolvere il mio problema, poiché su consiglio di ESPT ho già venduto il mio penetrometro, incarico il buon McCoy oppure il mio amico Geoantonio per realizzare alcune prove pentrometriche, che con le sabbie si sposano benissimo. Tra l’altro risparmio pure perché MCCoy e Geoantonio, non avendo dipendenti non pagano contributi, non hanno oneri legge 81/2008 (DLGS sicurezza luoghi di lavoro), non pagano collega che firma certificati, non hanno oneri di mantenimento iso 9001, ecc ecc. Quindi prendo i dati che sicuramente saranno affidabili (non metterò mai in dubbio le loro capacità professionali) e li utilizzo nella relazione geotecnica che fonderà la progettazione della scuola. Ma la relazione geotecnica deve essere redatta in base a NTC che prescrivono che le prove devono essere realizzate da laboratorio geotecnico art. 59. QUINDI IL DOCUMENTO DA ME PRODOTTO E’ DIFFORME DALLA NORMA PERCHE’ IL BUON MCCOY E IL SIMPATICO GEOANTONIO NON SONO LABORATORI AUTORIZZATI. (l’annullamento della circolare non toglie esigenza di prove certificate) Pertanto per rispettare quello che dice la Normativa Vigente (non ESPT o MIMMO 71 o Baldassarre o chi per loro) se devo fare modello geologico mi ricompro penetrometro (perché pagare MCCoy???) o meglio un escavatore per fare trincee, ma se devo utilizzare parametri geotecnici ai fini della relazione geotecnica utilizzo quelli di “soggetto autorizzato” dalla legge (art. 59) che esegue prove in sito, visto che le prove in sito e le prove in laboratorio sono equivalenti davanti alla legge quando si redige relazione geotecnica in ambito NTC (cioè sottostanno alle stesse norme- lo dice la stessa sentenza di annullamento della Circolare ministeriale). DURA LEX SED LEX.
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