Originariamente inviato da: geoantonio
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dalla sentenza:

[quote] Quindi, nonostante quanto affermato nella 13483 del 2010 e nelle NTC2008, le indagini geognostiche nel loro senso più ampio, comprese quindi anche le indagini geotecniche in sito , i campionamenti e le prove in sito, non possono di per sé essere inibite ai geologi liberi professionisti. E’ chiaro il concetto!? Praticamente si dice: Fate come vi pare, i geologi liberi professionisti in base a ben altre disposizioni legislative (sotto la propria responsabilità professionale), possono eseguire tutte le indagini geognostiche che vogliono, come e quanto vogliono, indipendentemente dalle specificazioni che le NTC2008 e le Circolari Ministeriali vogliano dare o intendano imporre.
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Anto' e poi io sarei il geologo non professionista!!!! è la casa delle libertà facciamo un pò come xxxxx ci pare!!! per dirla come un vecchio slogan satirico. stai attento a quello che scrivi, poi quando ti trovi davanti a un giudice che ti dice: perchè lei non ha usto le prescrizioni dell'NTC cosa rispondi, perchè sono geologo?

Anto’ poi discutiamo sulla mia professionalità, quella che mi porta a leggere a fondo le sentenze, le norme e le circolari visto che non mi fermo solo a leggere l’ultima frase di una sentenza e mi ci attacco come una zecca. Mi ripeterò all’infinito, secondo me (e anche secondo altri) la sentenza ritiene ILLEGGITTIMO l’ampliamento alle indagini geognostiche, campionamenti e prove in sito di una materia che può essere ristretta (leggi sottoposta ad autorizzazione) solo nel campo già identificato dalle NTC (cioè indagini, campionamenti e prove in sito utilizzati per modello geotecnico) – VATTE A RILEGGE LA SENTENZA TAR LAZIO!!!!!!