…tra la zecca e la casa delle libertà, preferisco da sempre frequentare quest’ultima, insieme a bionde, more e rosse…

Detto questo, mio nonno novantasettenne è un Giudice e mi dice che un Decreto Ministeriale non prescrive proprio niente a nessuno perché non è un ricetta medica delle sue. Detto pure questo, ho messo in dubbio il tuo interesse professionale, non quello non professionale quando ti ho fatto i complimenti per la scelta oculata di “passaggi” ad impatto…da vero geologo “non professionista”…

Scusa ma le sabbie sciolte in falda come le hai improvvisamente trovate? con un sondaggio geomeccanico immagino? E non hai fatto fare neanche una SPT in foro!? Hai chiamato me e mccoy dopo per caratterizzarle con le dinamiche, me da Ancona e lui da L’Aquila, non è che Tu abbia risparmiato tanto sai…cmq contentao te, che strano, pure qualcun’altro preferisce fare il modello geologico con i buchi puri e pare che glieli paghino pure, anche a lui! Ehi ragazzi ma dove lavorate nel paese dei balocchi!? Vabbè, ma tu insomma ti ricompreresti il penetrometro dinamico o statico ( fa un po’ te) per fare il modello geologico!? Perché giustamente, tu dici, lo strumento nasce per questo ed è giusto farlo lavorare così. Beh si! il discorso fila… e come se fila, per me non fa una piega …e beh! però così non vale, e che fai prima ci chiami, poi non ci chiami più, prima si, poi no, poi stavolta chiamo mccoy, l’altra volta t’ho chiamato a te, adesso te chiami da solo e no! e dai non vale, non ci fare concorrenza sleale a me e a mccoy e su e dai non te lo comprà!, non te lo ricomprà e non te lo ricomprà! il modello geologico col penetrometro….. lasciacelo a noi!, si lasciacelo a noi!!!, si, si… il modello geologico con il pentr….metro, penetrometro, metro, tro.

Ma ti rendi conto della Str****ata che vorresti far passare con la tua idea… Il MODELLO GEOLOGICO CON IL PENETROMETRO, MODELLO GEOLOGICO, PENETROMETRO, PENETROMETRO CON IL PENETROMETRO… da “LAVAGGIO DEL CERVELLO”!

Non si può Sentireeeeeeeeeeee, Cribbiooooo!!!

da dove ti vieneee, dimmelo da dove ti viene questa ispirazione così perversa e diabolica è Genialeee!, ti invidio.

Basta con le stupidaggini andiamo ai fatti, la sentenza non debbo rileggerla, l’ho imparata a memoria con un corso APC accelerato tenuto da Gianni Golfera, detto Gianni Memnmonic, il quale mi ha riferito di conoscere un certo Baldassare geologo laziale non della Lazio:

L’art. 59 del DPR 380/01 citato nel par. 6.2.2 di NTC2008 non è applicabile alle indagini geognostiche ai campionamenti e alle prove in sito. Non lo era prima che la Circolare MIT 7619/10 fosse annullata, non lo è ora che un Tribunale Amministrativo lo ha ufficialmente riconosciuto, non lo sarà domani che il Ministero emetterà un qualsiasi altro Decreto Autorizzatorio.


dalla Sentenza Tar Roma 3761/12:

Quote:

La distinzione tra analisi geotecnica e indagini geognostiche in genere è una nozione appartenente alla scienza tecnica, ma nel caso di specie appare manifestamente irragionevole che la circolare abbia riportato riportare qualsiasi prelievo su campione e prove in situ all’attività dei laboratori autorizzati, oltre al dato normativo, per cui tale previsione non rientra nel potere attribuito ai sensi dell’art 59 comma 2. Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini geotecniche, che sono indagini di laboratorio tanto che l’art 59 parla di prove su terreni e rocce, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ. La circostanza che poi che alcune analisi,anche geognostiche, particolarmente rilevanti per l’uso di macchinari di perforazione e carotaggi, possa giustificare comportare una diversa disciplina normativa, è irrilevante in questa sede, in quanto tale potere non rientrava nel potere esercitabile con il provvedimento impugnato. Sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui si riferisce a tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito( art 1.1). L’accoglimento per tale motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle ulteriori censure.