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chissà che fatica ora tutti che dovranno cambiare i propri siti internet dicendo che fanno indagini geognostiche in sito invece che geotecniche!

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chissà che fatica ora tutti che dovranno cambiare i propri siti internet dicendo che fanno indagini geognostiche in sito invece che geotecniche!


Baldassarre, sono contento per te e ESPT che riuscite, scrivendo, ad illudervi che la sentenza dica il contrario di quello che realmente esprima. Se questo serve a farvi stare tranquilli, tanto meglio, spero che il risveglio non sia troppo brusco però.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
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Non sarei tanto orgoglioso nel far tutelare i miei interessi da quella burocrazia (ricordiamo che il loro capo era un certo Balducci), preferisco camminare sulle mie gambe, lavorando secondo scienza e conoscenza ed in generale "Seguir virtute e canoscenza".

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…tra la zecca e la casa delle libertà, preferisco da sempre frequentare quest’ultima, insieme a bionde, more e rosse…

Detto questo, mio nonno novantasettenne è un Giudice e mi dice che un Decreto Ministeriale non prescrive proprio niente a nessuno perché non è un ricetta medica delle sue. Detto pure questo, ho messo in dubbio il tuo interesse professionale, non quello non professionale quando ti ho fatto i complimenti per la scelta oculata di “passaggi” ad impatto…da vero geologo “non professionista”…

Scusa ma le sabbie sciolte in falda come le hai improvvisamente trovate? con un sondaggio geomeccanico immagino? E non hai fatto fare neanche una SPT in foro!? Hai chiamato me e mccoy dopo per caratterizzarle con le dinamiche, me da Ancona e lui da L’Aquila, non è che Tu abbia risparmiato tanto sai…cmq contentao te, che strano, pure qualcun’altro preferisce fare il modello geologico con i buchi puri e pare che glieli paghino pure, anche a lui! Ehi ragazzi ma dove lavorate nel paese dei balocchi!? Vabbè, ma tu insomma ti ricompreresti il penetrometro dinamico o statico ( fa un po’ te) per fare il modello geologico!? Perché giustamente, tu dici, lo strumento nasce per questo ed è giusto farlo lavorare così. Beh si! il discorso fila… e come se fila, per me non fa una piega …e beh! però così non vale, e che fai prima ci chiami, poi non ci chiami più, prima si, poi no, poi stavolta chiamo mccoy, l’altra volta t’ho chiamato a te, adesso te chiami da solo e no! e dai non vale, non ci fare concorrenza sleale a me e a mccoy e su e dai non te lo comprà!, non te lo ricomprà e non te lo ricomprà! il modello geologico col penetrometro….. lasciacelo a noi!, si lasciacelo a noi!!!, si, si… il modello geologico con il pentr….metro, penetrometro, metro, tro.

Ma ti rendi conto della Str****ata che vorresti far passare con la tua idea… Il MODELLO GEOLOGICO CON IL PENETROMETRO, MODELLO GEOLOGICO, PENETROMETRO, PENETROMETRO CON IL PENETROMETRO… da “LAVAGGIO DEL CERVELLO”!

Non si può Sentireeeeeeeeeeee, Cribbiooooo!!!

da dove ti vieneee, dimmelo da dove ti viene questa ispirazione così perversa e diabolica è Genialeee!, ti invidio.

Basta con le stupidaggini andiamo ai fatti, la sentenza non debbo rileggerla, l’ho imparata a memoria con un corso APC accelerato tenuto da Gianni Golfera, detto Gianni Memnmonic, il quale mi ha riferito di conoscere un certo Baldassare geologo laziale non della Lazio:

L’art. 59 del DPR 380/01 citato nel par. 6.2.2 di NTC2008 non è applicabile alle indagini geognostiche ai campionamenti e alle prove in sito. Non lo era prima che la Circolare MIT 7619/10 fosse annullata, non lo è ora che un Tribunale Amministrativo lo ha ufficialmente riconosciuto, non lo sarà domani che il Ministero emetterà un qualsiasi altro Decreto Autorizzatorio.


dalla Sentenza Tar Roma 3761/12:

Quote:

La distinzione tra analisi geotecnica e indagini geognostiche in genere è una nozione appartenente alla scienza tecnica, ma nel caso di specie appare manifestamente irragionevole che la circolare abbia riportato riportare qualsiasi prelievo su campione e prove in situ all’attività dei laboratori autorizzati, oltre al dato normativo, per cui tale previsione non rientra nel potere attribuito ai sensi dell’art 59 comma 2. Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini geotecniche, che sono indagini di laboratorio tanto che l’art 59 parla di prove su terreni e rocce, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ. La circostanza che poi che alcune analisi,anche geognostiche, particolarmente rilevanti per l’uso di macchinari di perforazione e carotaggi, possa giustificare comportare una diversa disciplina normativa, è irrilevante in questa sede, in quanto tale potere non rientrava nel potere esercitabile con il provvedimento impugnato. Sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui si riferisce a tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito( art 1.1). L’accoglimento per tale motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle ulteriori censure.






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Buongiorno,
diciamo che sono in accordo con questa interpretazione.

Ne discende che per fare una relazione geotecnica ed acquisire elementi conoscitivi a supporto della stessa ovvero per fare il modello geotecnico propedeutico alla progettazione sono sempre indispensabili le prove di laboratorio.

D'altra parte in realtà questo aspetto è solo un ribadire qualcosa che è già espresso nel DM 14/01/2008 al paragrafo 6.2.2 secondo capoverso quando si parla di valori caratteristici dove tra laboratorio e prove in sito c'è un bel "e" non "o".

E' evidente, da quanto sopra, come questa norma rimanga una norma impostata sulle grandi opere, solo all'ultimo capoverso del 6.2.2 si fornisce una via d'uscita sibillina (per non dire pericolosa, cosa è infatti la modesta rilevanza? come la si definisce? etc..) sulla possibilità di omettere le prove. Alcuni regolamenti regionali mi sembra che tentino di rendere più applicabile all'ordinario il DM ammettendo la possibilità di delineare compiutamente il modello geotecnico anche solo attraverso le prove in situ.

Dopo questa sentenza il modello geotecnico potrebbe quindi essere delineato compiutamente solo con prove in situ non "certificate" almeno dove questi regolamenti regionali lo permettono? Sembrerebbe di si, se il regolamento regionale si imponesse effettivamente sul DM.

Mi rimane il dubbio di come la sentenza TAR si prenda la briga di ridefinire che cosa è geotecnico andando in contrasto con lo stesso DM che annovera le prove in situ tra le prove geotecniche vedasi ad esempio la tabella C6.2.1 della Circolare. Questa è una mia lacuna, non conosco questi aspetti...evidentemente può farlo.

Attendo eventuali commenti.

Un saluto


Fa' sempre la cosa giusta.
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Ne discende che per fare una relazione geotecnica ed acquisire elementi conoscitivi a supporto della stessa ovvero per fare il modello geotecnico propedeutico alla progettazione sono sempre indispensabili le prove di laboratorio.


Mjiasino, non trovi che il modello geotecnico, a differenza di quello geologico, sia più dipendente dalla scala del manufatto!?

E' qui la chiave del ragionamento! Non è una regola definire il modello geotecnico con prove di laboratorio geotecnico, non sempre! L'accuratezza della modellazione geotecnica è strettamente dipendente dalla tipologia del manufatto; al contrario di quella geologica che, trasversalmente, è uguale per tutte le opere: provvisorie, ordinarie, grandi opere.

I valori caratteristici poi, come sai, derivano da un'elaborazione, statistica o meno che sia, quindi a valle di un procedimento di caratterizzazione geotecnica, in sito e/o in laboratorio.

Quote:
Mi rimane il dubbio di come la sentenza TAR si prenda la briga di ridefinire che cosa è geotecnico andando in contrasto con lo stesso DM che annovera le prove in situ tra le prove geotecniche vedasi ad esempio la tabella C6.2.1 della Circolare. Questa è una mia lacuna, non conosco questi aspetti...evidentemente può farlo.


Nessun dubbio! Il DM 14-01-2008 NTC2008 parla anche di indagini geotecniche in situ e le descrive nella Circolare esplicativa 617, è evidente, ma questo non pregiudica l'esistenza delle Indagini Geognostiche in senso più ampio, mai citate nel DM (dice la Sentenza), comprese pure le geotecniche in sito quindi, regolamentate da altre disposizioni legislative, covigenti. Una cosa non esclude l'altra. Chi afferma il contrario non riferisce il vero.

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Molte grazie per le delucidazioni.
Vorrei tentare di approfondire.

Io sono assolutamente d'accordo con te sul fatto che le indagini geotecniche devono essere tarate in funzione del tipo di opera etc.. (lo dice anche il DM al primo capoverso del 6.2.2) tuttavia per arrivare al modello geotecnico si deve passare anche dalla caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni (DM quarto capoverso del 6.2.2), caratterizzazione fisico-meccanica che sempre il DM lega indissolubilmente al concetto di valore caratteristico (secondo capoverso del 6.2.2) sebbene sia in accordo con te che tali valori derivino da una elaborazione a valle dei dati TUTTAVIA tali valori "...devono essere ottenuti mediante specifiche prove di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e (sottolineo e) attraverso l'interpretazione dei risultati di prove e misure in sito."

Da cui la mia precedente affermazione che le indagini di laboratorio appaiono dover essere sempre presenti.

Alcuni regolamenti regionali possono, in questo senso, aiutare a sganciarsi da questo meccanismo completamente starato per le opere ordinarie. In questo contesto la recente sentanza TAR svincolerebbe ulteriormente le prove in situ dalla certificazione ministeriale.

Mi rendo conto che ho spostato l'argomento sul DM, piuttosto che sulla sentenza TAR.

Un saluto

Ultima modifica di mijasimo; 04/05/2012 10:49.

Fa' sempre la cosa giusta.
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Originariamente inviato da: geoantonio


Ma ti rendi conto della Str****ata che vorresti far passare con la tua idea… Il MODELLO GEOLOGICO CON IL PENETROMETRO, MODELLO GEOLOGICO, PENETROMETRO, PENETROMETRO CON IL PENETROMETRO… da “LAVAGGIO DEL CERVELLO”!

da dove ti vieneee, dimmelo da dove ti viene questa ispirazione così perversa e diabolica è Genialeee!, ti invidio.


Quote:

La distinzione tra analisi geotecnica e indagini geognostiche in genere è una nozione appartenente alla scienza tecnica, ma nel caso di specie appare manifestamente irragionevole che la circolare abbia riportato riportare qualsiasi prelievo su campione e prove in situ all’attività dei laboratori autorizzati, oltre al dato normativo, per cui tale previsione non rientra nel potere attribuito ai sensi dell’art 59 comma 2. Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini geotecniche, che sono indagini di laboratorio tanto che l’art 59 parla di prove su terreni e rocce, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ. La circostanza che poi che alcune analisi,anche geognostiche, particolarmente rilevanti per l’uso di macchinari di perforazione e carotaggi, possa giustificare comportare una diversa disciplina normativa, è irrilevante in questa sede, in quanto tale potere non rientrava nel potere esercitabile con il provvedimento impugnato. Sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui si riferisce a tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito( art 1.1). L’accoglimento per tale motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle ulteriori censure.








non ti preoccupare Anto' che non ti metto in concorrenza con MCCoy, chiamo te che mi sembri più deciso di lui a firmarmi le prove geotecniche in sito e a risponderne davanti ad un tribunale sul perchè non applichi le disposizione di NTC2008 che non è stato abolito), se malauguratamente ci sono problemi alla sicurezza dell'edificio scolastico. ripeto poi tu fai come ti pare....

per l'uso del penetrometro ai fini stratigrafici (geognostica) vedi nel link allegato dell'università di Napoli alla sezione "CPT per uso stratigrafico" e capisci dove ho trovato questa stonxxxx, come dici tu.
questo è il link:
www.geotecnica.unina.it/filipposan/old/gndt/2.1.pdf

per Mccoy, leggi quanto ho postato a geodesi post 113702 e capisci che sono più scoraggiato e scettico di te solo perchè ho capito in che direzione va la norma.

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Originariamente inviato da: Baldassarre

per Mccoy, leggi quanto ho postato a geodesi post 113702 e capisci che sono più scoraggiato e scettico di te solo perchè ho capito in che direzione va la norma.


Vedremo come si svilupperà la situazione, ti devo dire però che già alcuni geni civili si orientavano verso l'obbligatorietà della certificazione per le prove di laboratorio, la non obbligatorietà per prove in situ e sondaggi. Questa sentenza molto probabilmente rafforzerà questo orientamento e scoraggerà quelli diversi.

Se poi il Ministero si intestardirà ad emanare un ulteriore circolare, che dire, questo potrebbe anche essere interpretato come sperpero deliberato di risorse pubbliche e segnalato nel sito del Governo, nella nuova casella dedicata agli sprechi...


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…tra la zecca e la casa delle libertà, preferisco da sempre frequentare quest’ultima, insieme a bionde, more e rosse…

Detto questo, mio nonno novantasettenne è un Giudice e mi dice che un Decreto Ministeriale non prescrive proprio niente a nessuno perché non è un ricetta medica delle sue.
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[/quote]

Geoantonio ti ricordi che abbiamo Norme deontologiche per l'esercizio della professione di geologo? ricordi l'art 1 che dice? la professione è esercitata nel rispetto della normativa vigente.....

oppure voi geologi-imprenditori fate riferimento ad altre norme deontologiche???

per MC COy, già! sperpero di denaro pubblico, sono degli incompetenti, ma attenzione: i tecnici del genio civile mica possono fare come gli pare anche loro devono rispettare le norme come me, te e Geoantonio.

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