Buongiorno,
diciamo che sono in accordo con questa interpretazione.

Ne discende che per fare una relazione geotecnica ed acquisire elementi conoscitivi a supporto della stessa ovvero per fare il modello geotecnico propedeutico alla progettazione sono sempre indispensabili le prove di laboratorio.

D'altra parte in realtà questo aspetto è solo un ribadire qualcosa che è già espresso nel DM 14/01/2008 al paragrafo 6.2.2 secondo capoverso quando si parla di valori caratteristici dove tra laboratorio e prove in sito c'è un bel "e" non "o".

E' evidente, da quanto sopra, come questa norma rimanga una norma impostata sulle grandi opere, solo all'ultimo capoverso del 6.2.2 si fornisce una via d'uscita sibillina (per non dire pericolosa, cosa è infatti la modesta rilevanza? come la si definisce? etc..) sulla possibilità di omettere le prove. Alcuni regolamenti regionali mi sembra che tentino di rendere più applicabile all'ordinario il DM ammettendo la possibilità di delineare compiutamente il modello geotecnico anche solo attraverso le prove in situ.

Dopo questa sentenza il modello geotecnico potrebbe quindi essere delineato compiutamente solo con prove in situ non "certificate" almeno dove questi regolamenti regionali lo permettono? Sembrerebbe di si, se il regolamento regionale si imponesse effettivamente sul DM.

Mi rimane il dubbio di come la sentenza TAR si prenda la briga di ridefinire che cosa è geotecnico andando in contrasto con lo stesso DM che annovera le prove in situ tra le prove geotecniche vedasi ad esempio la tabella C6.2.1 della Circolare. Questa è una mia lacuna, non conosco questi aspetti...evidentemente può farlo.

Attendo eventuali commenti.

Un saluto


Fa' sempre la cosa giusta.