Molte grazie per le delucidazioni.
Vorrei tentare di approfondire.

Io sono assolutamente d'accordo con te sul fatto che le indagini geotecniche devono essere tarate in funzione del tipo di opera etc.. (lo dice anche il DM al primo capoverso del 6.2.2) tuttavia per arrivare al modello geotecnico si deve passare anche dalla caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni (DM quarto capoverso del 6.2.2), caratterizzazione fisico-meccanica che sempre il DM lega indissolubilmente al concetto di valore caratteristico (secondo capoverso del 6.2.2) sebbene sia in accordo con te che tali valori derivino da una elaborazione a valle dei dati TUTTAVIA tali valori "...devono essere ottenuti mediante specifiche prove di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e (sottolineo e) attraverso l'interpretazione dei risultati di prove e misure in sito."

Da cui la mia precedente affermazione che le indagini di laboratorio appaiono dover essere sempre presenti.

Alcuni regolamenti regionali possono, in questo senso, aiutare a sganciarsi da questo meccanismo completamente starato per le opere ordinarie. In questo contesto la recente sentanza TAR svincolerebbe ulteriormente le prove in situ dalla certificazione ministeriale.

Mi rendo conto che ho spostato l'argomento sul DM, piuttosto che sulla sentenza TAR.

Un saluto

Ultima modifica di mijasimo; 04/05/2012 10:49.

Fa' sempre la cosa giusta.