dalla Sentenza Tar Roma 3761/12:

Quote:

La distinzione tra analisi geotecnica e indagini geognostiche in genere è una nozione appartenente alla scienza tecnica, ma nel caso di specie appare manifestamente irragionevole che la circolare abbia riportato riportare [b][b]qualsiasi prelievo su campione e prove in situ all’attività dei laboratori autorizzati[/b], oltre al dato normativo, per cui tale previsione non rientra nel potere attribuito ai sensi dell’art 59 comma 2.[/b] Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini geotecniche, che sono indagini di laboratorio tanto che l’art 59 parla di prove su terreni e rocce, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ. La circostanza che poi che alcune analisi,anche geognostiche, particolarmente rilevanti per l’uso di macchinari di perforazione e carotaggi, possa giustificare comportare una diversa disciplina normativa, è irrilevante in questa sede, in quanto tale potere non rientrava nel potere esercitabile con il provvedimento impugnato. Sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui si riferisce a [b]tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito( art 1.1). L’accoglimento per tale motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle ulteriori [/b]censure.


Se fosse come dici tu, il Giudice non avrebbero scritto qualsiasi!!!!!!!!!!
Nel caso tu avessi ragione quel qualsiasi che c'entra?????

se il tuo raggionamento funzionasse il Giuduce avrebbe omesso il termine qualsiasi e avrebbe scritto:

"..appare manifestamente irragionevole che la circolare abbia riportato il prelievo su campioni e prove in situ all’attività dei laboratori autorizzati"

L'errore del Ministero sta nell'aver esteso a TUTTE le indagini i campionamenti e le prove in situ l'autorizzazione.

geognostico è un termine generico (e include studi di geotermia geotecnica, geofisica, paleontologia ecc)
geotecnico è un termine specifico e si riferisce solo allo studio delle caratteristiche fisiche meccanicehe delle terre e rocce ai fini dell'edificazione di opere

(tale concetto è ripetuto piu' volte nella sentenza...gia postato piu' volte)

Il ministero era leggittimato solo a autorizzare le attività inerenti le costruzioni di opere e non TUTTE le altre indagini geognostiche

NON CAPISCO PERCHE' CONTINUATE A NON CAPIRE...




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Ultima modifica di ESPT; 04/05/2012 16:09.