Siamo arrivati a questo punto:

La sentenza TAR Lazio spiegata ad un bambino di 4 anni:

Il tar del Lazio ha fatto una sentenza (03761) e ha detto al Ministero:
<<caro Ministero come ti permetti di assoggettare ad autorizzazione tutte le indagini geognostiche, tutti i prelievi di campione e tutte le indagini in sito?. Caro ministero non sai che ci sono varie tipi di indagini geognostiche, di prelievi di campione e di indagini in sito (tra cui mineralogiche, petrografiche, stratigrafiche, paleontologiche, geochimiche, strutturali, geotecniche, idrogeologiche, ambientali, geofisiche, geomeccaniche, geotermiche, ecc, ecc). ?
Tu, Ministero, non puoi esercitare il tuo controllo su tutte le indagini geognostiche, su tutti i prelievi di campione e su tutte le prove in sito, ma solo su quelle per cui la legge ti delega, cioè quelle geotecniche (che sono una branca delle indagini geognostiche) e solo all’interno di determinate normative tecniche (NTC 2008).
Questo perché?
Perche:

1) solo le indagini e le prove geotecniche (ma non le altre indagini) sono sottoposte ad art 59 DPR 380.
2) Solo le indagini geotecniche (ma non le altre indagini) servono a reperire parametri geotecnici che entrano nel progetto e nei calcoli di una struttura che interagisce con la vita umana
1) Nelle norme tecniche sulle costruzioni, alle indagini geotecniche di laboratorio sono state affiancati, gli esami in sito e i prelievi di campioni solo se effettuati con strumenti tecnici o modalità espressamente indicate (prove e strumenti geotecnici citati nella circolare applicativa delle NTC2008 )
2) La sentenza n. 13483 del 2010 afferma la legittimità delle norme tecniche sulle costruzioni nella parte in cui sottopongono, quindi, anche i prelievi di campioni e le prove in situ alla autorizzazione di cui all’art 59, ma la disciplina delle NTC specifica il tipo di prove sottoposte ad autorizzazione. (prove geotecniche citate nella circolare applicativa delle NTC2008) e non parla di tutte le prove che il geologo può fare

Quindi caro Ministero secondo la legge, puoi, esercitare il tuo vigile controllo solo sui soggetti che realizzano indagini geotecniche, prelievi di campioni geotecnici e prove in sito geotecniche (all’interno delle NTC, tra l’altro, non in altri contesti).
E’ evidente dunque che non tutte le attività di studio del terreno e roccia da parte del geologo possono richiedere l’intervento di un laboratorio autorizzato, ma solo quelle per cui la legge ti delega, cioè quelle geotecniche.
Pertanto deve essere annullata la circolare nella parte in cui si riferisce a tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, a tutti i prelievi dei campioni e a tutte le prove sui terreni in sito( art 1.1), perché solo quelle geotecniche rientrano nel tuo potere autorizzatorio e non puoi permetterti, caro Ministero, di limitare numerose attivita (indagini geognostiche) senza una disposizione di legge precisa, disposizione che esiste solo per le indagini geotecniche.>>


Mio nipote di 4 anni l’ha capita e lui non ha la laurea. (dice che vuole fare ingegneria)