Originariamente inviato da: Anonymous
Originariamente inviato da: ESPT
La sentenza 03761 è chiarissima:

3) Nella sentenza 03761 si legge che:
IL DPR 246/93, l'art. 59 del DM 380/2001 limitano ovviamente la necessità dei laboratori autorizzati per il prelievo di campioni e le prove in sito solo a specifiche analisi (ovviamente si riserisce al quelle geotecniche)



E quà ti volevo mio bello. Hai dimenticato che vi è un'altra sentenza chiarissima la 1422/2008:

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Roma, Sezione III,
ha pronunciato la seguente SENTENZA ..
per l’annullamento…
dell’articolo 8, comma 6, del DPR 21.4.1993 n. 246, nella parte in cui prevede che l’autorizzazione prevista dall’art. 20 della legge n. 1086 del 5 novembre 1971riguardi altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.



Originariamente inviato da: ESPT

E' solo l'estensione anche alle indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito a finalità geognostiche che è ILLEGGITTIMA,
....quindi il normatore quando ha scritto l'art 59 non era obbligato a scrivere anche campionamenti e prove in situ, perchè termini già ricompresi nella parola indagine

....
CONCLUSIONE: TUTTE LE INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO E IN LABORATORIO COMPRESI I CAMPIONAMENTI E INDAGINI A SCOPI ESCLUSIVAMENTE GEOTECNICI (PER L'NTC HANNO LO STESSO VALORE LEGALE PERCHE' FINALIZZATE ALLO STESSO SCOPO PROGETTUALE) DEVONO ESSERE EFFETTUATE E CERTIFICATE DA SOGGETTI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE;


Forse sei informato male:
Il DPR 380/2001 non è una norma scritta ex novo ma una raccolta di norme e regolamenti pre-esistenti.

La legge delega sulla cui base esso fu emanato (l. 50/99, art. 7, co. 2, lett. D)poneva il seguente criterio:


“Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione di testi unici
riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e
con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari.
Fino alla data di entrata in vigore di una legge generale sull'attività
normativa, nella redazione dei testi unici, emanati ai sensi del comma 4, il
Governo si attiene ai seguenti criteri e princìpi direttivi: … d) coordinamento
formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il
linguaggio normativo”


Una volta che il TAR Lazio ha annullato l’articolo 8, comma 6, del DPR 21.4.1993 n. 246, nella parte in cui prevede che l’autorizzazione prevista dall’art. 20 della legge n. 1086 del 5 novembre 1971riguardi altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, tu il 59 lo devi epurare della norma regolamentare annullata e ti ritroverai a fare autorizzazioni solo per cemento e ferro.

Per IVAN,
purtroppo ho avuto problemi con ADSL e non ho potuto risponderti immediatamente:
grazie per avermi fatto notare errori nell’esposizione del punto 3) della mia sintesi inerente la sentenza 03761, in particolare riguardo al dpr 246/1993 ;
a riguardo vorrei precisare che il mio è un semplice errore espositivo, infatti è noto da tempo a tutti che l’art 8 del dpr 246/1993 è stato annullato,
Nel punto 3)della mia sintesi non parlo dell’art 8 ma del dpr 246/1993, volendo intendere un’altra cosa:
in sintesi che il dpr 246/1993 si riferisce ai materiali da costruzione (ferro e cemento),
invece il dpr 380/2001 si riferisce anche alle indagini geotecniche sui terreni e rocce.
Il punto 3) corretto è:
“3) Nella sentenza 03761 si legge che:
IL DPR 246/93, l'art. 59 del DPR 380/2001 limitano ovviamente la necessità dei laboratori autorizzati per il prelievo di campioni e le prove solo a specifiche analisi (ovviamente per l’art 59 si riferisce a quelle geotecniche)
Inoltre aggiungo che sei tu che a mio avviso parli senza fondamento giuridico quando dici che l’art 59 si riferisce solo al ferro e cemento;
non è così e se non ti piace questo art 59 vai dal giudice e fatti dare ragione, da noi si fa così!!!
L’art 59 comma 2, attualmente vigente “attribuisce al Ministero il potere di
autorizzare laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.”


Dalla sentenza 03761 leggo:
…“La sentenza di questa sezione n. 13483 del 2010, pur relativa ad altra problematica,
ha appunto fatto riferimento al nesso tra l’art 59 e la disciplina delle NTC tutte
relative alle indagini geotecniche”….
poi leggo:
..” La sentenza n. 13483 del 2010 afferma la legittimità delle norme tecniche sulle
costruzioni nella parte in cui sottopongono, quindi, anche i prelievi di campioni e
le prove in situ alla autorizzazione di cui all’art 59, ma la disciplina delle Norme
tecniche sulle costruzioni specifica il tipo di prove sottoposte ad autorizzazione”…
CHE SONO LE GEOTECNICHE
Quindi la mia interpretazione della sentenza anche contemplando l’errore espositivo o se vuoi sostanziale del punto 3, non cambia:
“le indagini geotecniche in sito devono essere autorizzate e certificate”.

Ultima modifica di ESPT; 06/05/2012 13:58.