no_no
dopo la giusta correzione suggerrita da Ivan, riguardo la mia non chiara esposizione dell'art 3) ripropongo,
la mia interpretazione della sentenza 03761, con le mie correzioni:

1)Nelle norme tecniche sulle costruzioni, alle indagini geotecniche di laboratorio sono affiancati gli esami in sito i prelievi di campioni,ovviamente solo se effettuati con strumenti tecnici (Penetrometri, Pressiometri, campionatori Osterberg, Shelby) prelievi di campioni e modalità espressamente indicate (AGI, UNI, ISRM, ecc.).

2) La sentenza n. 13483 del tar Lazio afferma la leggitimità delle norme tecniche sulle costruzioni nella parte in cui sottopongono anche i prelievi di campione e le prove in sito all'autorizzazione di cui all'art.59,
(poi lo stesso DM 14.01.2008 e la stessa sentenza 03761, specificano che tali prove sono solo le geotecniche e non tutte le prove)

3) Nella sentenza 03761 si legge che, IL DPR 246/93, l'art. 59 del DPR 380/2001 limitano ovviamente la necessità dei laboratori autorizzati per il prelievo di campioni e le prove solo a specifiche analisi (ovviamente per l’art 59 si riferisce a quelle geotecniche come il dpr 426/93 si riferiva ai soli materiali da costruzione)

4)Tutto ciò non è in contrasto con il DPR 328/2001 inerente la professione del geologo, infatti il geologo può continuare a svolgere la sua professione di geotecnico senza effettuare direttamente le prove in sito, infatti può (da circolare 617 C6.2 del 02/02/2009):
a) essere direttore di laboratorio
b) essere responsabile di sito
in alternativa
c) progettare il piano indagini geotecniche
d) individuare il modello geotecnico
e) interpretare i dati geotecnici acquisiti
f) individuare i valori caratteristici geotecnici
g) redigere la relazione geotecnica

ciò non può in nessun modo essere Realizzato da un impresa o laboratorio al fine di tutelare il principio di terzietà o di indipendenza

Nel momento in cui il Ministero ha genericamente utilizzato la parola "Geognostica" ha sbagliato
sotto tale profilo il ricorso è fondato, il Ministero non poteva sottoporre ad autorizzazione tutte le indagini geognostiche, ma solo le geotecniche finalizzate alla progettazione delle opere descritte nell'NTC.

E' solo l'estensione anche alle indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito a finalità geognostiche che è ILLEGGITTIMA, ma il sistema organico di qualificazione e controllo dei soggetti operanti nel campo dell'acquisizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione,istituito con il DM 14.01.2008 finalizzato alla sicurezza e incolumità pubblica è leggittimato oltre che dallo stesso DM anche da varie sentenze (13483/2010 - sentenza TAR Trento).

il termine indagini: dal punto di vista etimologico già ricomprende il termine campionamento e prova in sito poichè attività della stessa indagine.

laboratorio: luogo o ambiente in cui si effettuano delle misure, quindi anche l'ambiente esterno, pertanto si può parlare di laboratorio in sito;


LA MIA CONCLUSIONE, CARO IVAN, NON CAMBIA:
TUTTE LE INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO E IN LABORATORIO COMPRESI I CAMPIONAMENTI E INDAGINI A SCOPI ESCLUSIVAMENTE GEOTECNICI (PER L'NTC HANNO LO STESSO VALORE LEGALE PERCHE' FINALIZZATE ALLO STESSO SCOPO PROGETTUALE) DEVONO ESSERE EFFETTUATE E CERTIFICATE DA SOGGETTI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE;

PENSO DI NON POSTARE PIU'....CONTENTI????
hahahaha

Ultima modifica di ESPT; 06/05/2012 14:04.