Mi sono astenuto finora dall’intervenire nella discussione nel timore che se lo avessi fatto, il moderatore, come usavano gli antichi maestrini, potesse impugnare la matita blu per sottolineare eventuali smagliature lessicali.
Me ne faccio una ragione e vengo al dunque.
Il geologo fin dal suo ingresso nella professione ( 50 anni fa), come tutti i cittadini italiani, professionisti e non, ha avuto la possibilità, molti lo hanno fatto, di eseguire indagini geognostiche e geotecniche e quant’altro ha voluto, con la semplice iscrizione alla C.C.I.A.A. come artigiano o come impresa. Naturalmente assoggettandosi ai relativi oneri (assunzione del personale, pagamento dei premi assicurativi ed altri obblighi legislativi connessi con l’attività di impresa).
La totale anarchia che ha regnato e che, purtroppo, seguita a regnare nel settore delle indagini sta sotto gli occhi di tutti.
Qualche esempio?
A seguito di una richiesta di offerta, comprendente , tra l’altro, prove penetrometriche, un geologo ha “soffiato” il lavoro ad un collega quotando prove eseguite con il pocket penetrometer , mentre il concorrente quotava prove CPT.
Un altro esempio si legge nella pagina 34 del forum: “ io faccio tutto col DL30, ci ricavo tutti i parametri geotecnici e stratigrafici e anche le VS,30”.
Un altro ancora esegue verifiche di stabilità utilizzando come mezzo di indagine la sismica da cui ricava tutti i parametri necessari.
Per non parlare dell’uso improprio che alcuni fanno del “Tromino” i cui dati vengono interpretati senza conoscere la profondità del riflettore.
Non c’è da meravigliarsi, è dal 1999 che si parla di circolari, leggi primarie, secondarie, terziarie, quaternarie (non sono le ere geologiche), TAR, Consiglio di Stato, Corte costituzionale, per passare al semplice vocabolario e a Wikipedia per stabilire cosa si intende per laboratorio.
Abbiamo perso di vista il nocciolo della questione.
Tutti, a mio parere, dovrebbero poter svolgere le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche ma nel rispetto delle regole, delle procedure accettate a livello nazionale e internazionale e con attrezzature idonee.
Non mi risulta che gli ordini regionali abbiano preso dei provvedimenti nei riguardi di geologi che hanno utilizzato, ad esempio, il DL30 per ricavarci tutti i parametri geotecnici e stratigrafici e le VS,30 .
Né risulta che l’Ordine Nazionale abbia posto in essere una qualche iniziativa per scoraggiare l’utilizzo di attrezzature non idonee e perciò ingannevoli nei confronti dei committenti e che distrugge inoltre la concorrenza di colleghi “professionisti puri” che non possono competere perché la loro professionalità impone loro di quotare prove e attrezzature adeguate.
Va invece dato atto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si è posto il problema di regolamentare un settore con una motivazione appropriata, ossia che “l’attività di prove in sito e/o laboratorio è stata finora svolta al di fuori di qualsiasi controllo che potesse garantire una sufficiente affidabilità ai risultati…” .
Con l’annullamento da parte del TAR del Lazio della prima circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP., la n. 349/STC del 1999, abbiamo appreso che il Ministero non ha il potere di intervenire in un determinato settore se non esiste una legge che lo autorizzi.
L’ art. 59 del D.P.R. 380 del 2001 ha attribuito al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, la competenza ad autorizzare con proprio decreto “ altri laboratori” ad effettuare “prove sui materiali da costruzione , comprese quelle geotecniche sui terreni e rocce”.
Nell’emanare la circolare 7619/STC il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è incorso nello stesso errore commesso nella precedente circolare 349/STC, intervenendo sulle “indagini geognostiche” quando invece aveva la competenza solo su “prove geotecniche sui terreni e rocce”.
Il coordinatore McCoy, se non erro, mi correggerà se sbaglio, si sofferma sulla frase “ad altri laboratori” contenuta nell’art. 59 del DPR n. 380, disquisendo sulla definizione di laboratorio, trascurando la frase ben più sostanziale “prove geotecniche sui terreni e rocce” che comprende, me lo vorrà concedere, sia le prove che si eseguono in un “laboratorio confinato” che le prove che si eseguono in sito (SPT, CPT, Pressiometriche, dilatometriche, scissometriche etc…) prove che sono tutte indispensabili per individuare , a seconda del tipo di terreno, le caratteristiche di resistenza al taglio e di compressibilità che sono alla base di qualsiasi calcolo geotecnico.
La professione di geologo, in cinquant’anni di storia, si è andata sempre più evolvendo.
Siamo passati dal “geologo-naturalista” le cui relazioni venivano criticate per mancanza di assunzioni di responsabilità (la relazione veniva paragonata agli oracoli della Sibilla Cumana), al “geologo-geotecnico” (quante battaglie sono state combattute per raggiungere tale traguardo), attualmente sembra prevalere il “geologo-avvocato” e in fondo al tunnel si scorge il ”geologo-operaio”.
Sembra che la recente sentenza del TAR abbia concesso al geologo di eseguire le indagini geognostiche e, qualcuno sostiene, anche le indagini geotecniche.
A tale riguardo si ribadisce che nessuna norma o circolare ha mai precluso al geologo tale possibilità, semmai gli è stato imposto di attenersi a delle regole, come debbono fare tutti coloro che esercitano un’attività.
A meno che, si sostenga , lo debba fare senza attrezzature adeguate e senza rispetto delle regole.
E’ evidente che se un geologo utilizza attrezzature improprie danneggia prima di tutto il libero professionista che sceglie di far eseguire le indagini a ditte (costituite da geologi e non) che hanno l’obbligo di tarare le attrezzature, di operare in regime di qualità, di avere l’attestazione SOA per la categoria OS20B e vengono controllate periodicamente.
Se si ritiene che un professionista, solo perché geologo, possa eseguire le indagini geognostiche o geotecniche che siano, senza il supporto logistico indispensabile, per il principio della reciprocità il sondatore o l’impresa che esegue sondaggi può legittimamente chiedere di esercitare la professione del “geologo-geotecnico”.