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Claro!

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Mi sono astenuto finora dall’intervenire nella discussione nel timore che se lo avessi fatto, il moderatore, come usavano gli antichi maestrini, potesse impugnare la matita blu per sottolineare eventuali smagliature lessicali.
Me ne faccio una ragione e vengo al dunque.
Il geologo fin dal suo ingresso nella professione ( 50 anni fa), come tutti i cittadini italiani, professionisti e non, ha avuto la possibilità, molti lo hanno fatto, di eseguire indagini geognostiche e geotecniche e quant’altro ha voluto, con la semplice iscrizione alla C.C.I.A.A. come artigiano o come impresa. Naturalmente assoggettandosi ai relativi oneri (assunzione del personale, pagamento dei premi assicurativi ed altri obblighi legislativi connessi con l’attività di impresa).
La totale anarchia che ha regnato e che, purtroppo, seguita a regnare nel settore delle indagini sta sotto gli occhi di tutti.
Qualche esempio?
A seguito di una richiesta di offerta, comprendente , tra l’altro, prove penetrometriche, un geologo ha “soffiato” il lavoro ad un collega quotando prove eseguite con il pocket penetrometer , mentre il concorrente quotava prove CPT.
Un altro esempio si legge nella pagina 34 del forum: “ io faccio tutto col DL30, ci ricavo tutti i parametri geotecnici e stratigrafici e anche le VS,30”.
Un altro ancora esegue verifiche di stabilità utilizzando come mezzo di indagine la sismica da cui ricava tutti i parametri necessari.
Per non parlare dell’uso improprio che alcuni fanno del “Tromino” i cui dati vengono interpretati senza conoscere la profondità del riflettore.
Non c’è da meravigliarsi, è dal 1999 che si parla di circolari, leggi primarie, secondarie, terziarie, quaternarie (non sono le ere geologiche), TAR, Consiglio di Stato, Corte costituzionale, per passare al semplice vocabolario e a Wikipedia per stabilire cosa si intende per laboratorio.
Abbiamo perso di vista il nocciolo della questione.
Tutti, a mio parere, dovrebbero poter svolgere le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche ma nel rispetto delle regole, delle procedure accettate a livello nazionale e internazionale e con attrezzature idonee.
Non mi risulta che gli ordini regionali abbiano preso dei provvedimenti nei riguardi di geologi che hanno utilizzato, ad esempio, il DL30 per ricavarci tutti i parametri geotecnici e stratigrafici e le VS,30 .
Né risulta che l’Ordine Nazionale abbia posto in essere una qualche iniziativa per scoraggiare l’utilizzo di attrezzature non idonee e perciò ingannevoli nei confronti dei committenti e che distrugge inoltre la concorrenza di colleghi “professionisti puri” che non possono competere perché la loro professionalità impone loro di quotare prove e attrezzature adeguate.
Va invece dato atto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si è posto il problema di regolamentare un settore con una motivazione appropriata, ossia che “l’attività di prove in sito e/o laboratorio è stata finora svolta al di fuori di qualsiasi controllo che potesse garantire una sufficiente affidabilità ai risultati…” .
Con l’annullamento da parte del TAR del Lazio della prima circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP., la n. 349/STC del 1999, abbiamo appreso che il Ministero non ha il potere di intervenire in un determinato settore se non esiste una legge che lo autorizzi.
L’ art. 59 del D.P.R. 380 del 2001 ha attribuito al Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, la competenza ad autorizzare con proprio decreto “ altri laboratori” ad effettuare “prove sui materiali da costruzione , comprese quelle geotecniche sui terreni e rocce”.
Nell’emanare la circolare 7619/STC il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è incorso nello stesso errore commesso nella precedente circolare 349/STC, intervenendo sulle “indagini geognostiche” quando invece aveva la competenza solo su “prove geotecniche sui terreni e rocce”.
Il coordinatore McCoy, se non erro, mi correggerà se sbaglio, si sofferma sulla frase “ad altri laboratori” contenuta nell’art. 59 del DPR n. 380, disquisendo sulla definizione di laboratorio, trascurando la frase ben più sostanziale “prove geotecniche sui terreni e rocce” che comprende, me lo vorrà concedere, sia le prove che si eseguono in un “laboratorio confinato” che le prove che si eseguono in sito (SPT, CPT, Pressiometriche, dilatometriche, scissometriche etc…) prove che sono tutte indispensabili per individuare , a seconda del tipo di terreno, le caratteristiche di resistenza al taglio e di compressibilità che sono alla base di qualsiasi calcolo geotecnico.
La professione di geologo, in cinquant’anni di storia, si è andata sempre più evolvendo.
Siamo passati dal “geologo-naturalista” le cui relazioni venivano criticate per mancanza di assunzioni di responsabilità (la relazione veniva paragonata agli oracoli della Sibilla Cumana), al “geologo-geotecnico” (quante battaglie sono state combattute per raggiungere tale traguardo), attualmente sembra prevalere il “geologo-avvocato” e in fondo al tunnel si scorge il ”geologo-operaio”.
Sembra che la recente sentenza del TAR abbia concesso al geologo di eseguire le indagini geognostiche e, qualcuno sostiene, anche le indagini geotecniche.
A tale riguardo si ribadisce che nessuna norma o circolare ha mai precluso al geologo tale possibilità, semmai gli è stato imposto di attenersi a delle regole, come debbono fare tutti coloro che esercitano un’attività.
A meno che, si sostenga , lo debba fare senza attrezzature adeguate e senza rispetto delle regole.
E’ evidente che se un geologo utilizza attrezzature improprie danneggia prima di tutto il libero professionista che sceglie di far eseguire le indagini a ditte (costituite da geologi e non) che hanno l’obbligo di tarare le attrezzature, di operare in regime di qualità, di avere l’attestazione SOA per la categoria OS20B e vengono controllate periodicamente.
Se si ritiene che un professionista, solo perché geologo, possa eseguire le indagini geognostiche o geotecniche che siano, senza il supporto logistico indispensabile, per il principio della reciprocità il sondatore o l’impresa che esegue sondaggi può legittimamente chiedere di esercitare la professione del “geologo-geotecnico”.

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non vedo nessuna "smagliatura" nel pensiero esposto,
ti quoto
m


confido nella percezione della mia ignoranza
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ti quoto in pieno bravo


Andrea Evangelista
Geologo
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geomauro45 presentati con nome e cognome, gli interessi che intenti salvaguardare sono già chiari!!

p.s il sondatore può sostituirsi alla tua persona, non a me!!!


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A tale riguardo si ribadisce che nessuna norma o circolare ha mai precluso al geologo tale possibilità, semmai gli è stato imposto di attenersi a delle regole, come debbono fare tutti coloro che esercitano un’attività.


Tutti quelli che esercitano delle attività anche importanti devono avere essere concessionarie del ministero. Nemmeno nei regimi totalitari.

Discorso pacato ma ridicolo.

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Sentire certi interventi mi delude profondamente perchè questo è il pensiero di molti italiani. Lo stato interviene su tutto e non c'è più responsabilità nei comportamenti individuali, perché è demandata a leggi che vogliono regolare tutto fino ai minimi particolari. Non ci potrà mai essere fine ai regolamenti perché ci sarà sempre qualche particolare da regolare, magari da mettere sotto il controllo statale.
È una deriva tutta italiana, forse spagnola e greca, di certo questo eccesso negli altri paesi europei non c'è.
Se valesse il principio di chi sbaglia paga, ma paga veramente, non occorrebbe arrivare a tal punto.
Lo statalismo è una brutta bestia da combattere perchè autoreferenziale e quando al momento agevola i propri interessi viene giustificato.
Lo statalismo è utile ai beneficiati solo a breve termine, a lungo termine è un disastrro per tutti.

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condivido purtroppo...e vedo poche uscite


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Mi sono astenuto finora dall’intervenire nella discussione nel timore che se lo avessi fatto, il moderatore, come usavano gli antichi maestrini, potesse impugnare la matita blu per sottolineare eventuali smagliature lessicali


Congratulazioni, nessun segno Geomauro, nè blu nè rosso, la mia battaglia riguarda soprattutto 'inerente + accusativo' perchè è una espressione apparentemente colta ma utilizzata erroneamente da professori, avvocati, legislatori. Personalmente incoraggio questo tipo di correzioni costruttive, anche rivolte verso di me

Quote:
Un altro ancora esegue verifiche di stabilità utilizzando come mezzo di indagine la sismica da cui ricava tutti i parametri necessari.


Ridicolo ma vero, ho personalmente letto una relazione del genere


Quote:
Il moderatore McCoy, se non erro, mi correggerà se sbaglio, si sofferma sulla frase “ad altri laboratori” contenuta nell’art. 59 del DPR n. 380, disquisendo sulla definizione di laboratorio, trascurando la frase ben più sostanziale “prove geotecniche sui terreni e rocce” che comprende, me lo vorrà concedere, sia le prove che si eseguono in un “laboratorio confinato” che le prove che si eseguono in sito (SPT, CPT, Pressiometriche, dilatometriche, scissometriche etc…)...


Per la precisione, però, ho citato l'art 59 dopo avere sottolineato il fatto che la Sentenza identifica, nel contesto del ricorso, le indagini geotecniche con quelle di laboratorio. Sono d'accordo che nel linguaggio tecnico comune le indagini geotecniche comprendono anche prove in situ, ma nella sentenza le prime vengono identificate con le prove di laboratorio, ad esclusione delle prove in situ. Se questo costituisca un vizio impugnabile non lo so, qui si entra in materia di procedure giuridiche, l'esito della sentenza però è chiaro e indiscutibile, anche se alcuni utenti nel thread non appaiono rassegnarsi.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
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POSTATO DA IVAN SCARAVILLI:

Una volta che il TAR Lazio ha annullato l’articolo 8, comma 6, del DPR 21.4.1993 n. 246, nella parte in cui prevede che l’autorizzazione prevista dall’art. 20 della legge n. 1086 del 5 novembre 1971riguardi altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, tu il 59 lo devi epurare della norma regolamentare annullata e ti ritroverai a fare autorizzazioni solo per cemento e ferro.
[/quote]
_______________________________________________________________
RISPOSTA DI ESPT:

LA SENTENZA 03757 (quella inerente il direttore di laboratorio per capirci-ricorso 00787) afferma:

"L’art 59, quindi , secondo anche quanto affermato nella sentenza n. 1422 del 2008, si deve ritenere
la fonte legislativa attributiva del potere di regolamentare la materia delle autorizzazioni alla
effettuazione di prove su materiali da costruzioni, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.

Diversamente da quanto sostiene il ricorrente (cioè:CNG et alii),quindi, secondo l’orientamento già espresso dalla sezione, ritiene il collegio che da tale norma derivi il potere normativo del Ministero di disciplinare
integralmente la materia delle prove geotecniche su terreni e rocce prevedendo che siano svolte da solo da laboratori autorizzati."

queste sono le parole della sentenza e non di ESPT o di IVAN

quindi caro Ivan Scaravilli, chi viene sul geoforum a parlare senza fondamento giuridico, e contro la professionalità, sei solo tu!!

ed è propio la sentenza 1422 del 2008, oltre alla 13483 del 2010, che ti frega, BELLO MIO.....

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