Originariamente inviato da: geomauro45
Mi sono astenuto finora dall’intervenire nella discussione nel timore che se lo avessi fatto, il moderatore, come usavano gli antichi maestrini, potesse impugnare la matita blu per sottolineare eventuali smagliature lessicali


Congratulazioni, nessun segno Geomauro, nè blu nè rosso, la mia battaglia riguarda soprattutto 'inerente + accusativo' perchè è una espressione apparentemente colta ma utilizzata erroneamente da professori, avvocati, legislatori. Personalmente incoraggio questo tipo di correzioni costruttive, anche rivolte verso di me

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Un altro ancora esegue verifiche di stabilità utilizzando come mezzo di indagine la sismica da cui ricava tutti i parametri necessari.


Ridicolo ma vero, ho personalmente letto una relazione del genere


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Il moderatore McCoy, se non erro, mi correggerà se sbaglio, si sofferma sulla frase “ad altri laboratori” contenuta nell’art. 59 del DPR n. 380, disquisendo sulla definizione di laboratorio, trascurando la frase ben più sostanziale “prove geotecniche sui terreni e rocce” che comprende, me lo vorrà concedere, sia le prove che si eseguono in un “laboratorio confinato” che le prove che si eseguono in sito (SPT, CPT, Pressiometriche, dilatometriche, scissometriche etc…)...


Per la precisione, però, ho citato l'art 59 dopo avere sottolineato il fatto che la Sentenza identifica, nel contesto del ricorso, le indagini geotecniche con quelle di laboratorio. Sono d'accordo che nel linguaggio tecnico comune le indagini geotecniche comprendono anche prove in situ, ma nella sentenza le prime vengono identificate con le prove di laboratorio, ad esclusione delle prove in situ. Se questo costituisca un vizio impugnabile non lo so, qui si entra in materia di procedure giuridiche, l'esito della sentenza però è chiaro e indiscutibile, anche se alcuni utenti nel thread non appaiono rassegnarsi.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)