POSTATO DA IVAN SCARAVILLI:

Una volta che il TAR Lazio ha annullato l’articolo 8, comma 6, del DPR 21.4.1993 n. 246, nella parte in cui prevede che l’autorizzazione prevista dall’art. 20 della legge n. 1086 del 5 novembre 1971riguardi altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, tu il 59 lo devi epurare della norma regolamentare annullata e ti ritroverai a fare autorizzazioni solo per cemento e ferro.
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RISPOSTA DI ESPT:

LA SENTENZA 03757 (quella inerente il direttore di laboratorio per capirci-ricorso 00787) afferma:

"L’art 59, quindi , secondo anche quanto affermato nella sentenza n. 1422 del 2008, si deve ritenere
la fonte legislativa attributiva del potere di regolamentare la materia delle autorizzazioni alla
effettuazione di prove su materiali da costruzioni, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.

Diversamente da quanto sostiene il ricorrente (cioè:CNG et alii),quindi, secondo l’orientamento già espresso dalla sezione, ritiene il collegio che da tale norma derivi il potere normativo del Ministero di disciplinare
integralmente la materia delle prove geotecniche su terreni e rocce prevedendo che siano svolte da solo da laboratori autorizzati."

queste sono le parole della sentenza e non di ESPT o di IVAN

quindi caro Ivan Scaravilli, chi viene sul geoforum a parlare senza fondamento giuridico, e contro la professionalità, sei solo tu!!

ed è propio la sentenza 1422 del 2008, oltre alla 13483 del 2010, che ti frega, BELLO MIO.....