Originariamente inviato da: riccardo


DPR 328/2001 art 41 commi c-e

"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A

c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo [...]

e)le indagini e la relazione geotecnica"

NOI (GEOLOGI) SIAMO ABILITATI AD ESEGUIRE LE "INDAGINI E LE RELAZIONI GEOTECNICHE".

Più chiaro di così !
Il DPR è legge dello Stato non è un DM o una circolare !

E' Legge chi non la applica o no la fa applicare commette reato. corregetemi se sbaglio.

e non tiriamo menate che le Indagini non sono i buchi in terra.


Riccardo è proprio qui che purtroppo ti sbagli:

Dalla sentenza TAR Lazio 03757/2012:

“…Infatti, in primo luogo, la disciplina professionale non implica che il legislatore non possa
diversamente disciplinare la materia
. A tal proposito si deve fare riferimento alla norma espressa del
art 1 comma 2 del d.p.r. n. 328 del 2001, che prevede “le norme contenute nel presente regolamento
non modificano l'àmbito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate,
in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”. Inoltre la sezione, invece, nella successiva
sentenza n. 13483 del 2010, anch’essa citata dalla difesa ricorrente ha affermato la legittimità di un
regime controllato in relazione alla specificità e rilevanza degli interessi da tutelare: “i laboratori di
prove geotecniche devono assicurare l’indispensabile affidabilità nell’esecuzione delle prove stesse
e nel certificarne i risultati…..


in italiano sta a significare che è vero che il DPR 328/2001 annovera le indagini e la relazione geotecnica nella professionalità del geologo (tra l’altro non esclusivamente), ma ciò non toglie che il Legislatore (leggi MINISTERO) non possa disporre, nel rispetto del DPR 328, ulteriori regolamenti che normano tale settore.

E’ proprio a questo passaggio della sentenza che mi riferisco quando dico in altri post che è stato legittimato il potere del ministero! Cribbio!