Però, per rispondere ai colleghi ancora confusi, e ringrazio grannisi per il testo incollato, le interpretazioni ufficiali del CNG, rappresentato dal presidente Graziano, appaiono chiarissime ed inequivocabili:

Prove in situ (qualsiasi): no certificazione
Prove di laboratorio: si certificazione

Il presidente pone in evidenza anche che, secondo il TAR Lazio, la richiesta di certificazione per le prove in situ sarebbe in contrasto con le NTC

Quote:
L’estensione della necessità che anche le indagini geognostiche, i prelievi di campioni e le prove in situ siano effettuate da laboratori autorizzati è fuori dalla previsione dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001, dell’art. 8 del D.P.R. 246/1993 ed è in contrasto con la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni.Il TAR Lazio ha ritenuto “assolutamente irragionevole…, oltre che in violazione delle disposizioni legislative, che le indagini geognostiche siano di per sé inibite ai geologi liberi professionisti, così come il prelievo di campioni e le prove in situ che possono essere operate anche senza particolari mezzi tecnici“.
Non ha bisogno di commenti quest’ultimo passaggio, che ha una rilevanza fondamentale nelle azioni di sostegno a favore del riconoscimento delle competenze professionali dei geologi e, permettetemi di aggiungere, in una eventuale difesa, che sarà sempre forte, decisa ed intransigente, di quella prerogativa dei geologi che sono le attività di prospezione geofisica.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)