Originariamente inviato da: mimmo71
Originariamente inviato da: Anonymous
...Infatti la legge permette di subappaltare i sondaggi ma dice anche che la responsabilità resta del progettista(geologo)...


interessante,
ci indichi a quale passo della legge ti riferisci


D.lgs 163/2006
Art. 91. Procedure di affidamento
(art. 17, legge n. 109/1994)
...
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.


DPR 207/2010
Art. 252. Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
(art. 50, d.P.R. n. 554/1999)

1....
2. .... le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d(LIBERI PROFESSIONISTI), e), f), f-bis, g) e h), del codice i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni della presente parte. Sono altresì affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 130 del codice, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.
......
5. Nel caso di subappalto delle attività di cui all’articolo 91, comma 3, del codice, l’affidatario della progettazione è tenuto all’osservanza di quanto previsto dall’articolo 118 del codice.

In sostanza il progettista geologo affidatario, con il nuovo regolamento, è legittimato a non assumersi più la responsabilità per i servizi geologici di cui all’art. 91 comma 3 prestati da operatori che non rientrano tra i suoi subappaltatori qualificati, peggio ancora se selezionati da parti terze (Stazioni Appaltanti)con i requisiti delle imprese non attinenti all’oggetto delle attività tecniche professionali da svolgere;


Ultima modifica di Ivan Scaravilli; 19/05/2012 10:31.