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...Infatti la legge permette di subappaltare i sondaggi ma dice anche che la responsabilità resta del progettista(geologo)...


interessante,
ci indichi a quale passo della legge ti riferisci

Ultima modifica di mimmo71; 18/05/2012 17:30.

confido nella percezione della mia ignoranza
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Il problema secondo me e' di trasparenza verso i clienti: basta scrivere " si programmano e supervisionano sondaggi geognostici eseguiti da soggetti di comprovata esperienza ecc. " per esempio. Nessuno dice che non si possono subappaltare, basta premetterlo e non "sapientemente" sottindenderlo...

Allora i titolari di sonde che non eseguono in proprio i sondaggi ma per mezzo dei loro operai?
che devono scrivere? Personale altamente qualificato...bla bla bla..bla bla bla!
E non è la stessa cosa? cosa cambia? La responsabilità civile e penale di una prestazione professionale quale l'esecuzione e la certificazione dei materiali geologici estratti dal sottosuolo mediante sondaggi è e resta sempre del GEOLOGO (quello con il timbro e l'iscrizione all'albo).
Infatti la legge permette di subappaltare i sondaggi ma dice anche che la responsabilità resta del progettista(geologo).
Ergo a mio parere non bisogna farsi infinocchiare nè da imprese nè da laboratori nè dai GC nè dai rappresentanti che remano contro ( e credetemi che ancora ce ne sono un bel pò in giro)

il cuore del problema che io individuo in questo tipo di approccio non e' penale o civile che sia e' morale: se io dico che eseguo un servizio o lavoro significa che io sono colui che materialmente lo esegue o che pagamdo contributi per i dipendenti ne e' il responsabile (manutenzione macchine, revisioni, patentini ecc)'. Quest garantisce al cliente di avere un rapporto diretto pagando direttamente chi deve riscuotere. Diversamente il cliente si trova a pagare il geologo che molto spesso inserisce un surplus di spesa, diciamo come gestione pratica rapporti ecc. Sicuramente non credo sia il tuo caso, ma credo che sui grandi numeri ci siano molti colleghi che hanno questa cattiva ( a mio modo di vedere) abitudine.


Impara l'arte e mettila da parte!
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con i tempi che attraversiamo è meglio far pagare direttamente il cliente all'impresa esecutrice e noi facciamo solo i geologi, altrimenti si rischia di non essere pagato come professionista e rimettereci anche i soldi per le indagini. A me personalmente e qualche altro collega che ho sentito è capitato. Buona domenica

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...Infatti la legge permette di subappaltare i sondaggi ma dice anche che la responsabilità resta del progettista(geologo)...


interessante,
ci indichi a quale passo della legge ti riferisci


D.lgs 163/2006
Art. 91. Procedure di affidamento
(art. 17, legge n. 109/1994)
...
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.


DPR 207/2010
Art. 252. Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
(art. 50, d.P.R. n. 554/1999)

1....
2. .... le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d(LIBERI PROFESSIONISTI), e), f), f-bis, g) e h), del codice i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni della presente parte. Sono altresì affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 130 del codice, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.
......
5. Nel caso di subappalto delle attività di cui all’articolo 91, comma 3, del codice, l’affidatario della progettazione è tenuto all’osservanza di quanto previsto dall’articolo 118 del codice.

In sostanza il progettista geologo affidatario, con il nuovo regolamento, è legittimato a non assumersi più la responsabilità per i servizi geologici di cui all’art. 91 comma 3 prestati da operatori che non rientrano tra i suoi subappaltatori qualificati, peggio ancora se selezionati da parti terze (Stazioni Appaltanti)con i requisiti delle imprese non attinenti all’oggetto delle attività tecniche professionali da svolgere;


Ultima modifica di Ivan Scaravilli; 19/05/2012 10:31.
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conosco il D.lgs 163/2006,
e non sei progettista di un bel niente!

"Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista"
è intesa la responsabilità del progettista (del progetto preliminare, definitivo, esecutivo) che per legge è ing. o arch.

edit ps: verifica ogni tanto l'impostazione della tua scheda grafica, che sembra che scrivi col commodore64

Ultima modifica di mimmo71; 19/05/2012 10:48.

confido nella percezione della mia ignoranza
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con i tempi che attraversiamo è meglio far pagare direttamente il cliente all'impresa esecutrice e noi facciamo solo i geologi, altrimenti si rischia di non essere pagato come professionista e rimettereci anche i soldi per le indagini. A me personalmente e qualche altro collega che ho sentito è capitato. Buona domenica


hai descritto quella che per me sarebbe la situazione ideale,
ovvero potermi relazionare professionalmente con un geologo impegnato a modellare e non con un sondatore che fa anche il geologo o con il geologo che vuole fare il sondatore, che per intenderci deve essere bravo anche lui (il sondatore).

Ultima modifica di mimmo71; 19/05/2012 10:51.

confido nella percezione della mia ignoranza
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Il problema secondo me e' di trasparenza verso i clienti: basta scrivere " si programmano e supervisionano sondaggi geognostici eseguiti da soggetti di comprovata esperienza ecc. " per esempio. Nessuno dice che non si possono subappaltare, basta premetterlo e non "sapientemente" sottindenderlo...

Allora i titolari di sonde che non eseguono in proprio i sondaggi ma per mezzo dei loro operai?
che devono scrivere? Personale altamente qualificato...bla bla bla..bla bla bla!
E non è la stessa cosa? cosa cambia? La responsabilità civile e penale di una prestazione professionale quale l'esecuzione e la certificazione dei materiali geologici estratti dal sottosuolo mediante sondaggi è e resta sempre del GEOLOGO (quello con il timbro e l'iscrizione all'albo).
Infatti la legge permette di subappaltare i sondaggi ma dice anche che la responsabilità resta del progettista(geologo).
Ergo a mio parere non bisogna farsi infinocchiare nè da imprese nè da laboratori nè dai GC nè dai rappresentanti che remano contro ( e credetemi che ancora ce ne sono un bel pò in giro)

il cuore del problema che io individuo in questo tipo di approccio non e' penale o civile che sia e' morale: se io dico che eseguo un servizio o lavoro significa che io sono colui che materialmente lo esegue o che pagamdo contributi per i dipendenti ne e' il responsabile (manutenzione macchine, revisioni, patentini ecc)'. Quest garantisce al cliente di avere un rapporto diretto pagando direttamente chi deve riscuotere. Diversamente il cliente si trova a pagare il geologo che molto spesso inserisce un surplus di spesa, diciamo come gestione pratica rapporti ecc. Sicuramente non credo sia il tuo caso, ma credo che sui grandi numeri ci siano molti colleghi che hanno questa cattiva ( a mio modo di vedere) abitudine.



Veramente si chiama libero scambio di beni e servizi! Se poi operare secondo legge si chiama adesso cattiva abitudine non saprei dirti...

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conosco il D.lgs 163/2006,
e non sei progettista di un bel niente!

"Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista"
è intesa la responsabilità del progettista (del progetto preliminare, definitivo, esecutivo) che per legge è ing. o arch.



Intanto di consiglierei di dare una ripassata al codice dei contratti pubblici....poi se la tua definizione di progettista (ing. arch. e basta) è intesa solo da te non ci sarà nessun problema visto che la definizione di progettista che hai dato non esiste in nessuna legge ed anzi ne va in contrasto:

Art. 41 DPR 328/2001:
1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione....


P.s.
Mentre ci se ripassati pure l'art. 41 DPR 328/2001 perchè odio discutere con ignoranti della materia che alla fine non fanno altro che fare confusione!

Ultima modifica di Ivan Scaravilli; 19/05/2012 12:28.
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...Art. 41 DPR 328/2001
1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione....

P.s.
Mentre ci se ripassati pure l'art. 41 DPR 328/2001 perchè odio discutere con ignoranti della materia


noterai che la mia scheda grafica accetta caratteri minuscoli..

riscrivo e aggiungo al tuo puntinato:
in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e progettazione...degli interventi geologici...

ma si dai, adesso con tutta la filosofia di cui sei capace, argomenta la progettazione di interventi geologici.

ah, quasi dimenticavo,
pur se consapevole a tratti della mia ignoranza,
l'art.41 del dpr 328/2001 lo conosco,

del tuo ultimo intervento, che dire... scostumato !?


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...Art. 41 DPR 328/2001
1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione....

P.s.
Mentre ci se ripassati pure l'art. 41 DPR 328/2001 perchè odio discutere con ignoranti della materia


noterai che la mia scheda grafica accetta caratteri minuscoli..

riscrivo e aggiungo al tuo puntinato:
in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e progettazione...degli interventi geologici...

ma si dai, adesso con tutta la filosofia di cui sei capace, argomenta la progettazione di interventi geologici.

ah, quasi dimenticavo,
pur se consapevole a tratti della mia ignoranza,
l'art.41 del dpr 328/2001 lo conosco,

del tuo ultimo intervento, che dire... scostumato !?

E torna...ma lo sai che sei bravo a provocare dietro il tuo nick? Solo che ti lascio perdere come cretino e ti rispondo da impreparato che sei!



Art. 41
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:
a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;
d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;
e) le indagini e la relazione geotecnica;
f)la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione;
g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione. programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
…………………




Ti avevo detto di ripassare. Presuntuoso! Torna alla prossima sessione!Nel frattempo ripassati i seguenti temi

Progettazione di interventi geologici:scavi di fondazione, interventi di consolidamento del sottosuolo ecc. ecc.



P.s.
Tu quando te lo togli il tuo bel costume e ti fai riconoscere? basta

Ultima modifica di Ivan Scaravilli; 19/05/2012 13:17.
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