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Scusate ma ho modificato qualche thread inutile altrimenti non si capisce più niente, per favore atteniamoci alle questioni tecniche e tralasciamo il resto
Ribadisco che questo è un ricorso al CDS contro la sentenza del TAR Delle Puglie in seguito alla sentenza del Tribunale di Lecce, famosa sentenza di Ivan Scaravilli, se non ricordo male, correggetemi per favore perchè l'intreccio è fitto.
Ossia, è un ricorso al CDS non contro la recente sentenza del TAR Lazio, ma che comunque è vincolante ai fini legali. Sentenza che è tutta da interpretare, perchè dice chiaramente che i sondaggi a rotazione non sono soggetti a certificazione... e gli SPT? E tutte le altre prove in situ non menzionate nella circolare n. 7618?
Ultima modifica di mccoy; 04/06/2012 12:46.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
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In parole povere, da una prima lettura della Sentenza, potrei fare eseguire un sondaggio con prelievo di campione o campioni da un'impresa non certificata, facendo poi sottoporre i campioni a prove di laboratorio da imprese autorizzate.
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Altro aspetto: probabilmente ci sarà un ricorso al CDS relativo anceh alla sentenza del TAR Lazio, e questo potrà aggiungere qualcosa a questo ricorso al CDS contro la sentenza del TAR Puglie. Voglio sperare che le sentenze dei vari CDS poi non si contraddicano...
Ultima modifica di mccoy; 04/06/2012 10:56.
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2.2.– Ha svolto intervento volontario ad opponendum il Geol. Gian Vito Graziano, in proprio e in qualità di Presidente del Consiglio nazionale dei geologici.
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L’evoluzione della professione di geologo, dalla sua origine ad oggi, ha subito vari aggiustamenti. Dal “geologo naturalista” originario, siamo passati al “geologo - geotecnico”. Il mitico traguardo è stato raggiunto dopo asperrime battaglie con gli ingegneri e in contrapposizione con il mondo accademico ed anche con alcuni geologi al vertice del Consiglio Nazionale dei Geologi che si ostinavano a redigere e a suggerirci di redigere la “relazione geologico - tecnica“ perché la relazione geotecnica era appannaggio esclusivo degli ingegneri ed architetti di qualsiasi specializzazione. La battaglia è stata vinta con l’apporto dei “geologi-imprenditori” che hanno occupato lo spazio lasciato vuoto dalle altre professioni, monopolizzando le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche, il che ha loro permesso di acquisire quelle conoscenze ed esperienze che li hanno posti in condizione di dire la loro e collaborare fattivamente con i progettisti. La sentenza del Consiglio di Stato n. 3283 del 13.04.2012 ha messo la parola fine alla professione di “geologo-avvocato” (al riguardo cosa ha da aggiungere alla sua perentoria affermazione il coordinatore Mccoy: “le prove in situ secondo il TAR non vanno certificate e basta”)??? . La sentenza, inoltre, ha bloccato sul nascere l’ulteriore evoluzione della professione in “geologo-operaio”. L’ostinazione a confondere l’attività di impresa che si esplica allorché si eseguono prove geotecniche di laboratorio e prove geotecniche in sito con quella di geologo libero professionista è stata deleteria per tutta la categoria. In un ordine con un numero modesto di iscritti rispetto agli altri ordini, bisogna tendere all’unione, mentre si fa di tutto per scatenare gli uni contro gli altri. I geologi, oggi, sono spaccati in tre raggruppamenti contrapposti: -Geologi che hanno costituito una ditta secondo le leggi vigenti e quelli che si stanno attrezzando per farlo, con l’obiettivo di ottenere l’autorizzazione ministeriale prevista dal D.P.R. 380. -Geologi liberi professionisti cosiddetti “puri” che non gestiscono direttamente alcuna attrezzatura; -Geologi, come definirli “ibridi” o “misti” che sono professionisti e imprenditori (gestiscono attrezzatura varia) ma non sono iscritti alla C.C.I.A.A. né aspirano ad ottenere l’autorizzazione ministeriale prevista per eseguire le indagini. Che la legge riconosca al geologo la competenza nel campo delle indagini geognostiche non sposta di un millimetro il problema. Se si vuol fare un’indagine come prescrive la normativa (sono necessari dati fino a 30 m di profondità), bisogna essere attrezzati e organizzati come ditta, altrimenti non resta altro che rivolgersi o a ditte autorizzate che operano in regime di qualità e di controllo, o rivolgersi a ditte (costituite da geologi e non) che non sono soggetti a controlli e non possono rilasciare certificati ufficiali. Gli indagati per i crolli nelle zone terremotate dell’Emilia e Romagna saranno chiamati a rispondere se i certificati allegati alle relazioni geologiche e geotecniche sono stati rilasciati da ditte non autorizzate ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 380???? Il Presidente del Consiglio Nazionale dei geologi è incorso in un’altra brutta figura, partecipando a titolo personale e in qualità di Presidente dell’Ordine Nazionale dei Geologi, alla causa di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n° 3283 del 13 04. 2012 che ha posto la parola fine alla diatriba circa il significato della frase “prove geotecniche”. Così recita la sentenza: “in definitiva deve ritenersi che l’art. 59 del D.P.R. n° 380 del 2001, nella parte in cui fa riferimento alla prove geotecniche ricomprende nel proprio applicativo anche le prove che si svolgono in situ e che consistono nelle prove specificatamente indicati nei suddetti atti normativi secondari” ( circ. n. 617/C.S.LL.PP. del 02.02.2009 – Tab. C6.2.1 – n.d.r.) Anziché cercare di circoscrivere le sfere peculiari dell’attività professionale da quelle imprenditoriali nel settore delle indagini geognostiche e geotecniche , magari lasciando al geologo professionista l’utilizzo di alcune attrezzature, si è cercato lo scontro, scavando un solco profondo tra i geologi – imprenditori, geologi professionisti che utilizzano in proprio una o più attrezzature e i geologi puri. In un momento grave per la professione sarebbe necessaria l’unità di intenti.
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In un momento grave per la professione sarebbe necessaria l’unità di intenti. È quello che affermo fin dall’inizio di questa BRUTTA storia! Bisogna anteporre l’interesse generale della categoria agli interessi degli imprenditori! L’unità di intenti si può raggiungere solo sull’interesse generale! Non è pensabile sacrificare Tizio e Caio per gli interessi di Sempronio. Se non facciamo chiarezza al nostro interno avremo sempre sentenze contraddittorie! Non si può salvare Cavoli e Capre! CHIARO!!!! Se ci ritroviamo in questa situazione è semplicemente perché il CNG, precedente, ci ha "venduti"P.S. Non sono un geologo avvocato, ma per mia fortuna ho ancora tanta onesta intellettuale e riesco ancora a capire l’abc delle cose!!
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Ovviamente, non smetterò mai di chiamare farabutto chi non risponde a queste 2 domande:
1) le autorizzazioni ministeriali garantiscono la qualità?? 2) le autorizzazione ministeriali garantiscono che le indagini vengono effettivamente fatte?
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Scusa Mimmo, quali sono le "prove specificamente indicate nei suddetti atti normativi secondari." Poi..scusate l'ignoranza..ma chi certifica le prove penetrometriche se i laboratori certifcati 7618 non possono certificarla la 7619 non cè più.. inoltre.. per certificare le prove devo avere 2 sonde che fanno qualcosa da non certificare?mi sembra assurdo.. Gli atti normativi secondari comprendono i DM, per cui potrebbe trattarsi delle NTC, come pure potrebbe trattarsi della circolare esplicitamente citata (ma su questo non sono sicuro). Gli aspetti che citi in effetti costituiscono altre contraddizioni intrinseche.
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...geognostica ??? geotecnica??? sempre misure sono...e allora dobbiamo per forza fare i furbetti... Come dice il CDS non sono la stessa cosa tecnicamente. Con il sondaggio geognostico a carotaggio tu non misuri niente e quindi non soggetto a certificazione. Con le prove geotecniche in sito (Vedi SPT) tu la misura la fai e allora obbligo certificativo. Ma se ci pensiamo bene questi tizi vogliono la fetta di torta più grossa per controllare gli appalti pubblici con i sondaggi geognostici. Quindi: 1) Approfittiamo della sentenza nella parte in cui non stabilisce l'autorizzazione ministeriale per le indagini geognostiche che rimangono soggette ad abilitazione professionale e qualificazione quando eseguite con mezzi speciali(in cui ovviamente non rientra la trivella proprio pechè trattasi di attrezzatura standard per la geognostica). In poche parole i laboratori certificati avrebbere bisogno per le loro menate certificate di sito dei nostri prefori di sondaggio ecc...altrimenti...PALA E PICO E VAI 
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è mia opinione, e senza desiderio di offesa, che sei mentalmente in contrapposizione con tutti ed è un errore
in effetti non vedo nessuna figura professionale e/o istituzionale che ci stia dando una mano. A dire il vero ne vedo pochi anche tra noi stessi geologi : con questo stucchevole gioco sull'interpretazione geognostica vs geotecnica stiamo mandando a puttane decenni di onorata professione ! Di fronte all'ennesima sciagura sismica non c'è più spazio per questi giochini, bisogna fa capire che con questa storia delle certificazioni (insieme all'attacco al tariffario) si andrà nella direzione opposta a quella della vera prevenzione
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