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9.– La questione che merita un indispensabile approfondimento istruttorio riguarda la definizione concreta del contenuto dell’appalto. E’, infatti, necessario che l’Autorità portuale depositi, nel termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, una relazione che – avuto riguardo a quanto affermato nella presente sentenza e alle indicazioni contenute nella circolare n. 7619 del 2010 – chiarisca se l’oggetto concreto dell’appalto implichi l’effettuazione di attività consistenti in prove geotecniche che si devono svolgere in situ e che appartengono alla tipologia per le quali gli atti normativi secondari sopra indicati richiedono una specifica autorizzazione. Le altre parti del giudizio sono autorizzate a fare pervenire anch’esse chiarimenti su questo aspetto.


Vogliamo dare una mano al nostro Presidente?
Vi allego il computo metrico da cui determinare la quota parte di :
"attività consistenti in prove geotecniche che si devono svolgere in situ e che appartengono alla tipologia per le quali gli atti normativi secondari sopra indicati richiedono una specifica autorizzazione"

Diamoci da fare! Vediamo chi riesce per primo a stabilire la somma in Euri di questa quota parte e cerchiamo di arrivare ad un numero il più picoolo possibile. pollicesu
Forza ragazzi abbiamo meno di 17 giorni

P.S. X IL PRESIDENTE
HAI FATTO UN DANNO ENORME MA NONOSTANTE TUTTO PER IL BENE DELLA NOSTRA CATEGORIA SIAMO SEMPRE DISPOSTI AD AIUTARTI MA SE CONTINUI A SDIRUBARCI RICORDATI CHE LA STESSA CATEGORIA TI SDIRUBBA A TE DAL POSTO IN CUI SEI:
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Il TAR Lazio ha ritenuto “assolutamente irragionevole…, oltre che in violazione delle disposizioni legislative, che le indagini geognostiche siano di per sé inibite ai geologi liberi professionisti, così come il prelievo di campioni e le prove in situ che possono essere operate anche senza particolari mezzi tecnici“.
Non ha bisogno di commenti quest’ultimo passaggio, che ha una rilevanza fondamentale nelle azioni di sostegno a favore del riconoscimento delle competenze professionali dei geologi e, permettetemi di aggiungere, in una eventuale difesa, che sarà sempre forte, decisa ed intransigente, di quella prerogativa dei geologi che sono le attività di prospezione geofisica.
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GIAN VITO GRAZIANO
(PRESIDENTE ORDINE NAZIONALE GEOLOGI )




Adesso che cosa devo rispondere a mimmo sulle prove geofisiche di cui in tabella C.6.2.I della circ. 619/2009?
PROVA RISPONDERGLI TU PRESIDENTE bravo

Immagini allegate
Ultima modifica di Ivan Scaravilli; 04/06/2012 20:00.