Originariamente inviato da: Baldassarre
Originariamente inviato da: mccoy

La sentenza comunque apparirebbe dare adito a 3 possibilità:
1) Terreno coesivo: Sondaggio a rotazione senza SPT, prelievo di campioni indisturbati= no obbligo di impresa certificata per il sondaggio. Ossia il sondaggio è geognostico, mentre la prova di laboratorio è geotecnica.
Una quarta possibilità è quella delle penetrometrie senza sondaggi e qui è evidente che si tratta di prove in situ che devono essere eseguite da imprese certificate.

credo, mc coy che ti sbagli. le norme secondarie che cita la sentenza sono proprio le circolari, "atti ammnistativi secondari" nelle quali si specificano le prove oggetto di certificazione. ebbene mi sembra chiaro che il prelievo di campioni a scopi geotecnici è soggetto a certificazione di ditta autorizzata anche se il campione lo porti al laboratorio fisso 7618. il ministero ha voluto creare una filiera "certificata". non può prenderlo chiunque per lo stesso motivo che le spt non può farle chiunque.


Se è come dici tu allora non c'è maniera di evitare l'autorizzazione per tutto.

Però:
1) La 7619 è stata o no abrogata?
2) La stessa 7619 indica un obbligo, non dice che il prelievo sia una prova in situ, ma un'attività:

Quote:
I laboratorio autorizzati per le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove in sito devono
essere in grado di effettuare, elaborare e certificare almeno le seguenti attività e prove obbligatorie, che
costituiscono requisito minimo per il rilascio dell’autorizzazione:
1.1 PERFORAZIONI
1.1.1 Perforazione a rotazione per il carotaggio continuo o a distruzione di nucleo, fino ad una
profondità di almeno 50 metri, in ogni tipo di materiale;
1.1.2 Prelievo di campioni indisturbati (ad infissione ed a rotazione) e a disturbo limitato;


Spero che la parte finale della sentenza al CDS verrà definita al più presto così vedremo anche se il prelievo di per sè è stato parificato ad una prova in situ.

Avete poi notato che la 7619 non elenca il dilatometro? E questo vuol dire forse che il dilatometro non è una prova in situ per cui non c'è bisongo di autorizzazione?

Inoltre: Il DM e la circolare sono norme secondarie e non menzionano i prelievi tra le prove in situ, tabella C6.2.1 (mentre menzionano il dilatometro)


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)