rispondo a MCcoy:

"1) La 7619 è stata o no abrogata?
2) La stessa 7619 indica un obbligo, non dice che il prelievo sia una prova in situ, ma un'attività:

Quote:
I laboratorio autorizzati per le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove in sito devono
essere in grado di effettuare, elaborare e certificare almeno le seguenti attività e prove obbligatorie, che
costituiscono requisito minimo per il rilascio dell’autorizzazione:
1.1 PERFORAZIONI
1.1.1 Perforazione a rotazione per il carotaggio continuo o a distruzione di nucleo, fino ad una
profondità di almeno 50 metri, in ogni tipo di materiale;
1.1.2 Prelievo di campioni indisturbati (ad infissione ed a rotazione) e a disturbo limitato;


1) per rispondere alla tua prima domanda mi sono rivolto ad un avvocato di mia conscenza che ha avuto la pazienza di sentirmi e di leggere la sentenza tar lazio. secondo lui la 7619 non è abrogata, è da cambiare l'art.1, quello che estende le autorizzazioni anche alla geognostica, ma per il resto sembrerebbe non essere toccata (prove in sito e prelievo di campioni). lo dimostra il fatto che i laboratori 7619 non hanno ricevuto revoca dell'autorizzazione (anche qui un mio amico che lavora in laboratorio me lo ha confermato).

2)la 7619 nella parte che tu quoti dice che "deve essere in grado di CERTIFICARE almeno le seguenti attività: ...prelievo di campioni.. ecc..

è chiaro che il prelievo di per se, non è una prova, ma anche l'estruzione di un campione in laboratorio fisso 7618 non è una prova a sè stante, ma è preliminare alle altre prove e fa comuneque parte dell'indagine, intesa come insieme di attività tese a raccogliere un indizio, prova, parametro.inoltre se lo prelevi male tutto il lavoro del laboratorio fisso va a farsi benedire (ricordi filiera certificata?)

per quanto riguarda il dilatometro o altre prove non citate, bisogna entrare nel concetto che non è la prova in se ad aver bisogno di certifcazione, ma il risultato (che verrà poi elaborato da geologo o ingegnere), che deve garantire affidabilità, ecc. (tutti concetti già espressi mille volte in mille sentenze e che non mi va di citare).
quindi poichè il parametro geotecnico entra nella progettazione che interagisce con vita umana (cito pareri legali-sentenze) deve essere reperito (aldila della prova con cui lo reperiamo) da soggetti autorizzati (laboratori) e elaborato da soggetti abilitati (geologi).

per quanto riguarda la tua premessa, credo che non ci sia modo di evitare lab certificati (fissi o in sito) quando si parla di geotecnica.
non si scappa.