Riporto, oltre alle norme primarie che conosciamo tutti, ciò che è riportato da “Le competenze del geologo in materia di indagini geologiche e geotecniche e loro remunerazione in Italia ed Europa”; Anna Lagonegro, Claudio Romano; CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI, Roma, 2007:
“….Come ritenuto dal Consiglio di Stato nel parere n. 164/1991 si deduce “che solo i geologi hanno competenza ad individuare e rilevare i dati necessari (alla redazione della relazione geotecnica), nonché la caratterizzazione meccanica del terreno”, poiché solo ai geologi, per espressa previsione di legge, competono le rilevazioni, ovvero le indagini, sul suolo e sul sottosuolo….
…Tale competenza, poi, trova ulteriore, definitivo riscontro nell’art. 29, al comma 2 e alla successiva lett. B, del D.M. 18.11.1971, recante: “Tariffe per le prestazioni professionali dei geologi ”, stabilisce la tariffa non solo per l’esecuzione di prove geotecniche, oltre che geopedologiche e geochimiche, ma anche l’interpretazione di detti dati con relativa stesura dei grafici e compilazione della relativa relazione geotecnica, presupponendo, quindi, la specifica competenza del geologo in subiecta materia…
…Il D.M. 18.11.1971 e successive integrazioni e modifiche, recante la “La tariffa per le prestazioni professionali dei geologi”, all’art. 23, Tabella IV, nello stabilire le aliquote da applicarsi alle percentuali della Tabella III, prevede alla lettera “d” tra le prestazioni da compensare la “Direzione lavori di carattere geologico”; all’art. 23, tabella IV, le aliquote da applicarsi per l’assistenza ai collaudi; al successivo art. 26, lettera d), tra le attività comprese nella prestazione complessiva del geologo, la “direzione ed alta sorveglianza sotto l’aspetto geologico dei lavori con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio del geologo, emanando, in collaborazione con la direzione dei lavori, le disposizioni e gli ordini per l’attuazione della parte geologica dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita”….”.
Queste leggi sono prive di interpretazioni.
Non mi venite a dire che un operaio di un’impresa, o un altro geologo, mi deve certificare il lavoro che svolgo normalmente da circa venti anni nella rilevazione dei dati in campagna. Mi sembra un dazio…. Mi farò risarcire da qualche incompetente...


Dott. Geol.Massimo, Pasquale FEDELE