Quote:
...se trattasi di
prove in sito finalizzate alla modellazione geotecnica, è necessaria l’autorizzazione; se si tratta di
indagini geognostiche in senso stretto, l’autorizzazione non è necessaria.
Pertanto, si può desumere che restano di competenza dei geologi le attività di indagine
geognostica che possono essere operate senza l’uso di particolari mezzi tecnici e che confluiscono
nella relazione geologica.


Il commento dei legali è chiaro. Solo per indagini geognostiche in senso stretto non è necessaria l'autorizzazione. Questa conclusione vale non ostante la circolare 7619 sia stata dichiarata non valida.

Mi vengono in mente pochissimi casi nei quali queste indagini potrebbero essere usate anche a scopi geotecnici ed evitare la certificazione. Un caso è quello di successione in roccia, dove non viene eseguita alcuna prova in situ e il fatto che un'eventuale carota disturbata venga portata in laboratorio non comporta l'uso di particolari mezzi tecnici.

Diciamo chiaramente che, al momento, la sentenza equivale ad una sonora sconfitta della tesi del CNG e di tutti quanti sostenevano la non certificazione delle prove in situ. Questo detto senza la minima polemica nè senso di accusa o altro, è una semplice constatazione dei fatti.

Allo stato attuale non rimane che
1) Chiedere agli uffici competenti da quando e come inizieranno ad esigere le certificazioni
2)Chiedere se l'impresa che ha in corso una domanda di certificazione è equiparata a quella che l'ha già ottenuta
3) Porre in rilievo che il ministero ha emanato un obbligo (la certificazione) ma non sta permettendo alle imprese di adeguarsi in tempi ragionevoli. A questo proposito gli uffici competenti potrebbero permettere le condizioni di cui al precedente punto 2

Queste le mie considerazioni, non ho idea se questa sia la situazione finale e se siano possibili futuri sviluppi, alcuni dei quali sono già stati accennati in precedenza.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)