Rileggendo bene l'articolo in questione, in realtà anche nell interpretazione che do' io c'è qualcosa che non torna
infatti mi chiedo che necessità ci sarebbe di asseverare la omissione della rel geologica in casi come la struttura in legno che ho già citato, visto che ( credo) nessuno la ha mai richiesta per strutture del genere;
alla luce di questa considerazione, la frase "...negli altri casi in cui è possibile omettere la relaizone geolgica, l'omissione stessa deve essere asseverata congiuntamente dal progettista e dal geologo." lascia al geologo il potere di decidere se la rel geologica sia necessaria o meno per gli interventi da e a r, con le conseguenze che avevo evidenziato prima ( per esempio, il muro di 3 m senza relazione geolgoica)
nel modulo allegato al regolamento ( modulo 103) per l'asseverazione dell 'omissione si parla di "opere di modesta rilevanza....zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico...." ricalcando quanto riportato dalle ntc al paragrafo 6.2.2.
io ho sempre pensato che le ntc facessero riferimento all omissione delle indagini, ma che la relazione geologica fosse comunque obbligatoria
sbagliavo io o è il regolamento del lazio che si è "allargato" troppo?