La relazione geologica è sempre obbligatoria tranne nei casi indicati nell'art.6 esplicitamente definiti "interventi non soggetti ad autorizzazione sismica" anche se pure qua si è un po esagerato vedi la lettera p)rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose senza ancoraggi profondi (si potrebbe iniziare a filosofeggiare sul significato di profondi!!!!).
Purtroppo penso che la regione in caso di asseverazione ritenga sviluppati gli elementi di pericolosità geologica elencati al punto 2 art 4 (a mio giudizio insufficienti) e con questo si esaurisca la definizione del modello geologico di sito.
In questo dovremmo essere noi a valorizzare il concetto di asseverazione che dovrebbe essere solo ed esclusivamente quello di garantire un più rapido sviluppo della pratica presso gli uffici (assenza di controllo) e non evitare i costi di indagini, rilievi ecc.. necessari ad escludere quanto elencato al punto 2 art 4. Ritengo comunque un errore quello di aver introdotto questo tipo di asseverazione che genera il desiderio di risparmio nei committenti.
In ogni caso gli aspetti sismici andrebbero comunque sviluppati.
Un altro elemento è quello che una volta completata la microzonazione sismica (non so quando, forse entro l'anno?) la lettera b-3) punto 2 art4 a mio giudizio non si verificherà mai (o quasi).


La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia,
ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)