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OP
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salve, volevo chiedere un parere soprattutto ai colleghi della regione Lazio, relativamente al nuovo Regolamento per le Zone Sismiche All art 4 comma 4 si parla dei casi in cui è possibile omettere la rel geologica: "Per le opere di cui alle lettere a b c d del comma 1, unitamente alla documentazionedi cui al comma 3, deve essere obbligatoriamente allegata anche la relaizone geolgica; negli altri casi in cui è possibile omettere la relaizone geolgica, l'omissione stessa deve essere asseverata congiuntamente dal progettista e dal geologo."
Io la interpreo cosi: fra gli altri casi , cioè gli interventi che al comma 1 vanno dalla lettera E alla lettera R, di alcuni è possibile omettere la relazione geologica ( penso per esempio alla pensilina in legno citata alla lettera H)
Alcuni tecnici ( e pare anche al genio civile) invece ritengono che per tutti gli interventi in elenco, da E a R si possa omettere la relazione geologica (ovviamente se sussistono le condizioni previste dal resto del regolamento)
Ma un'interpretazione del genere non mette questa normativa in contrasto con le NTC, permettendo per esempio di costruire muri di sostegno fino a 3,5 metri senza relazione geologica?
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Anch'io sto notando alcuni elementi che potrebbero essere in contrasto con le NTC in particolare per le fasi che concorrono alla realizzazione di alcuni manufatti(es. scavi in trincea H>2m, scavi in prossimità di manufatti ecc.) quali quelli indicati alla lett e); m)e p)del regolamento regionale. Probabilmente in regione ritengono che con l'asseverazione (art 4 comm 2) si esauriscano le valutazioni delle pericolosità geologiche così come previsto al 6.2.1 NTC08. Rimarrebbero fuori gli aspetti sismici e geotecnici che a mio giudizio andrebbero sviluppati comunque.
La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia, ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)
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"Per le opere di cui alle lettere a b c d del comma 1, unitamente alla documentazionedi cui al comma 3, deve essere obbligatoriamente allegata anche la relaizone geolgica; negli altri casi in cui è possibile omettere la relazone geolgica, l'omissione stessa deve essere asseverata congiuntamente dal progettista e dal geologo." Comunque noto che la capacità di scrivere in maniera sintatticamente corretta è sempre più rara e non sto parlando di adolescenti semianalfabeti ma di legislatori. Se si scrivesse meglio ci sarebbero meno interpretazioni (spesso molto personali) della legge.
Sandro Cantoni
"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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"Per le opere di cui alle lettere a b c d del comma 1, unitamente alla documentazionedi cui al comma 3, deve essere obbligatoriamente allegata anche la relaizone geolgica; negli altri casi in cui è possibile omettere la relazone geolgica, l'omissione stessa deve essere asseverata congiuntamente dal progettista e dal geologo." Comunque noto che la capacità di scrivere in maniera sintatticamente corretta è sempre più rara e non sto parlando di adolescenti semianalfabeti ma di legislatori. Se si scrivesse meglio ci sarebbero meno interpretazioni (spesso molto personali) della legge. certo che sono dei bei "fregnoni" questi estensori della legge peggio degli azzeca garbugli d manzoni )vedi nel caso di omissione la firma del "suicida" geologo)ma che stà succeddendo nel lazio? è arrivato il terremoto?
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Rileggendo bene l'articolo in questione, in realtà anche nell interpretazione che do' io c'è qualcosa che non torna infatti mi chiedo che necessità ci sarebbe di asseverare la omissione della rel geologica in casi come la struttura in legno che ho già citato, visto che ( credo) nessuno la ha mai richiesta per strutture del genere;
alla luce di questa considerazione, la frase "...negli altri casi in cui è possibile omettere la relaizone geolgica, l'omissione stessa deve essere asseverata congiuntamente dal progettista e dal geologo." lascia al geologo il potere di decidere se la rel geologica sia necessaria o meno per gli interventi da e a r, con le conseguenze che avevo evidenziato prima ( per esempio, il muro di 3 m senza relazione geolgoica)
nel modulo allegato al regolamento ( modulo 103) per l'asseverazione dell 'omissione si parla di "opere di modesta rilevanza....zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico...." ricalcando quanto riportato dalle ntc al paragrafo 6.2.2. io ho sempre pensato che le ntc facessero riferimento all omissione delle indagini, ma che la relazione geologica fosse comunque obbligatoria sbagliavo io o è il regolamento del lazio che si è "allargato" troppo?
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La relazione geologica è sempre obbligatoria tranne nei casi indicati nell'art.6 esplicitamente definiti "interventi non soggetti ad autorizzazione sismica" anche se pure qua si è un po esagerato vedi la lettera p)rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose senza ancoraggi profondi (si potrebbe iniziare a filosofeggiare sul significato di profondi!!!!). Purtroppo penso che la regione in caso di asseverazione ritenga sviluppati gli elementi di pericolosità geologica elencati al punto 2 art 4 (a mio giudizio insufficienti) e con questo si esaurisca la definizione del modello geologico di sito. In questo dovremmo essere noi a valorizzare il concetto di asseverazione che dovrebbe essere solo ed esclusivamente quello di garantire un più rapido sviluppo della pratica presso gli uffici (assenza di controllo) e non evitare i costi di indagini, rilievi ecc.. necessari ad escludere quanto elencato al punto 2 art 4. Ritengo comunque un errore quello di aver introdotto questo tipo di asseverazione che genera il desiderio di risparmio nei committenti. In ogni caso gli aspetti sismici andrebbero comunque sviluppati. Un altro elemento è quello che una volta completata la microzonazione sismica (non so quando, forse entro l'anno?) la lettera b-3) punto 2 art4 a mio giudizio non si verificherà mai (o quasi).
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>>>[quote=AD70]La relazione geologica è sempre obbligatoria tranne nei casi indicati nell'art.6 esplicitamente definiti "interventi non soggetti ad autorizzazione sismica"
Eh, invece al genio civile ti dicono che anche per gli interventi da E a R il geologo puo scegliere se fare o mneo la relazione geologica, se ha una conoscenza suffliciente del territorio
>>>>[quote=AD70]In questo dovremmo essere noi a valorizzare il concetto di asseverazione che dovrebbe essere solo ed esclusivamente quello di garantire un più rapido sviluppo della pratica presso gli uffici (assenza di controllo) e non evitare i costi di indagini, rilievi ecc.. necessari ad escludere quanto elencato al punto 2 art 4.
infatti secondo me aveva senso solo il modello 102, quello con cui assevera la sussistenza delle condizioni di cui all'Art 4 comma 2, ma solo se accompagnato da relazione geolgica con indagini.
>>>[quote=AD70]In ogni caso gli aspetti sismici andrebbero comunque sviluppati.
il problema è che, se non sbaglio, all inizio del regolamento si specifica che per relazione geologica si intende sia la geologica che la sismica, quindi anche quest'ultima potrebbe essere omessa.
ma in conclusione, se noi firmiamo il modello 103 e omettiamo la relazione geologica, per esempio per la costruzione di una cappella cimiteriale, andiamo contro le ntc?
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Come dice Alessandro quando saranno finiti i primi livelli di MS quasi mai sarà possibile l'asseverazione..ma al momento è chiaramente possibile omettere la relazione geologica per le opere dal punto E a R...il mio dubbio è in questi casi se va compilato l'allegato B In ogni caso il problema dell'asseverazione non è tanto farla, laddove chiarmanete fattibile, ma farla pagare adeguatamente visto che presuppone cmq delle verifiche e un assunzione di repsonsabilità pari a quella di una relazione...progettisti e committenti punteranno sempre a quella nella convinzione di poterla avere a pochi spicci o gratis (mi è capitato che dopo avergli fatto il preventivo si siano dileguati...) secondo me bisogna essere onesti e asseverare dove possibile ....anche perchè se si decide di fare una relazione questa deve comprendere indagini ex novo e non una semplice relazione con dati pregressi solo per far vedere di aver fatto qualcosa e giustificare il compenso
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Per me si va contro le NTC08 qualora nei casi in discussione siano omessi gli aspetti sismici poiché secondo NTC le verifiche sismiche possono essere omesse solo per opere provvisorie o strutture in fase di costruzione con durata di realizzazione inferiore a 2 anni. Tale omissione quindi non può essere fatta per gran parte dei progetti dalla e) alla r). Inoltre alcuni di questi potrebbero essere potenzialmente compresi in strutture con contenuti pericolosi per l'ambiente (quindi neanche in classe d'uso II). In breve per come la vedo io: l'asseverazione riguarda gli aspetti di pericolosità geologica, che per la regione vengono esauriti asseverando il punto 2) art 4 (per me insufficienti); gli aspetti sismici vanno comunque sviluppati.
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Scusate , ma che cosa vuol dire:
strutture di sostegno dei terreni tali da non interagire con la struttura dell' opera.? E se l' edificio viene costruito in un secondo momento vicino quel muro?
PS. Se per qualcuno in ascolto non fosse chiaro:
Per le opere di cui all' art.4 comma 1 lettera a,b,c,d
l' asseverazione serve solo per non sottoporle a controllo non per omettere la relazione geologica e indagini minime stabilite nell' allegato C.
L' omissione della relazione geologica è praticabile solo per pensiline e muri di sostegno in particolari condizioni.
Per aspera ad astra
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