Art. 8
Disposizioni in materia di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini
1. All’articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto,
ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito;
c) prove di laboratorio su terre e rocce.”.
E questo farebbe parte delle MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE!!? o delle tasche delle imprese e dei loro amici politici!!
Che schifo, siamo veramente allo schifo più totale, se volevano sotterrare definitivamente la nostra professione, con questo decreto sicuramente ci daranno una bella botta.
Mandiamo le nostre argomentazioni anche
all'Indignato Speciale , vediamo se veramente si indignano pure loro, o se gli tappano la bocca.