Gli avvocati Daniela Jouvenal Long e Giancarlo Navarra, legali del Consiglio Nazionale dei geologi, nel commendare le sentenze n°3761/2012 del TAR del Lazio e n° 3283/2012 del Consiglio di Stato, concludono testualmente “ Pertanto, si può desumere che restano di competenza dei geologi le attività di indagine geognostica che possono essere operate senza l’uso di particolari mezzi tecnici e che confluiscono nella relazione geologica”.

Dalla pubblicazione della circolare 349/STC da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 1999, sono trascorsi quasi 13 anni. Durante questi anni si sono susseguiti ricorsi su ricorsi, sentenze su sentenze. Tanto baillame per affermare una verità lapalissiana, cioè che l’attività professionale è distinta dall’attività di impresa, valida per tutti gli ordini professionali ( un ingegnere progettista sa che se volesse realizzare il suo progetto dovrebbe costituire un’impresa). Le due attività seguono percorsi diversi ancorché esercitabili da un unico soggetto.

Questa distinzione è stata da sempre tenuta presente da tanti geologi che si sono dedicate alle indagini geognostiche e/ o geotecniche che dir si voglia iscrivendosi alla C.C.I.A.A. e assoggettandosi agli oneri conseguenti.

Si è cercato negli ultimi tempi di confondere l’attività di impresa con quella professionale.

Purtroppo ad intorbidire le acque vi hanno contribuito anche gli organi istituzionali, il Consiglio Nazionale dei Geologi e la quasi totalità degli ordini regionali, allorché hanno sposato la causa di quei professionisti tuttologi che risolvono tutti i problemi di ordine geognostico, geotecnico e geofisico con il penetrometro.

Quanti geologi hanno acquistato un penetrometro spinti ad un tale oneroso passo dall’atteggiamento dei vari soloni che si piccano di conoscere e interpretare leggi e da chi, demagogicamente, li ha incoraggiati in tal senso ponendo la domanda retorica “ ma, come!!!, il geologo non può eseguire una prova penetrometrica ?? ” magari per ottenere il loro voto utile per essere eletto al Consiglio Nazionale e ai Consigli Regionali, senza spiegare che la normativa italiana si stava adeguando a quella europea, per cui era un rischio non tener separata l’attività di impresa da quella professionale.

Chi li risarcisce, ora, i geologi così pesantemente penalizzati???

La sentenza del Consiglio di Stato ha definitivamente posto la parola fine alla materia del contendere, minando alla base la credibilità del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali. Se prima della sentenza alcune commistioni erano da tutti tollerate, ora sono contro legge. Persino le prove sismiche, come ha stabilito il Consiglio di Stato, sono di competenza di ditte autorizzate.

Non resta che chiedere le dimissioni dei Consigli Nazionale e Regionali.

Con Consigli più credibili si potrebbero riallacciare i contatti da tempo interrotti con il Consiglio Superiore del LL.PP. per trovare una soluzione non penalizzante per la professione.