...se non vi fosse il punto 6.2.2. NTC08!
è assurdo ma sarei favorevole al decreto legge.
Sapete il motivo?

DPR 380/2001 art. 64 (L)
..2. La costruzione delle opere....deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

DPR 380/2001 art. 65(R):
...3. Alla denuncia devono essere allegati
...b) una relazione ...firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
...6. A strutture ultimate..il direttore dei lavori deposita..una relazione...sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi...3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;

Avete capito il senso?
Cerco di spiegarmi meglio.
I laboratori art. 59 (o meglio art. 20 L.1086/71) sono nati per controllare, a strutture ultimate, il cemento ed il ferro (materiali impiegati) che il direttore dei lavori prelevava (mi sembra faccia ancora questo mestiere) in provini in contraddittorio con l'impresa esecutrice redigendone un verbale di prelievo.
I risultati dello schiacciamento dei cubetti e quelli sugli acciai forniti dai laboratori ufficiali e da quelli autorizzati dal ministero venivano allegati alla relazione a strutture ultimate, da non confondere con la relazione di progetto. In altre parole si verificava con i laboratori che le caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati corrispondesse alle caratteristiche meccaniche dei materiali indicati nel progetto dal progettista. Per rispettare il rincipio di terzietà (il controllore non può essere il controllato ) le precedenti circolari applicative prevedevano che il direttore di un laboratorio art. 20 e/o 59 quando fosse interessato ad una fase dell'opera (progettazione, direzione lavori o collaudo) sul suo laboratorio non poteva condursi nessun tipo di prova per quella stessa opera. Questa cosa mi sembra che con le nuove circolari sia sparita e che sempre più si va affermando il principio che i laboratori di prova debbano entrare nella progettazione, direzione e collaudo delle opere. Questo si legge dal passaggio alla relazione che accompagana le modifiche all'art. 59:

In tale modo sono soggette ad autorizzazione due fasi distinte del processo con il
quale viene caratterizzato il comportamento meccanico dei terreni sui cui dovrà
sorgere l’opera, la cui conoscenza, come già accennato, è alla base dell’affidabilità
della progettazione stessa:


Questo passaggio letto insieme al punto 6.2.2 mi fa pendsare una cosa : Ma se le caratteristiche meccaninche di progetto devo darle io come professionista iscritto all'albo così come previsto dallo stesso art. 64 del DPR 380/2001 cosa c'azzecca allora il laboratorio nella fase progettuale dell'opera? Non dovrebbe presentarsi alla fine a strutture ultimate a controllare che i numerini che ho messo nella relazione geotecnica corrispondono ai numerini della litologia del sito di progetto? In quwesto senso sarei favorevole ai laboratori autorizzati. Solo se fossero autorizzati a compier non più del 5% dei controlli e prove geotecniche che avessi fatto io geologo per i fattacci miei. Poi loro dovrebbero venire a dirmi che i materiali impiegati sono conformi a quelli di progetto oppure no. Ma invece si nasconde tutto dietro allo sviluppo ed alla qualità fottendosi la fetta della progettazione ed esecuzione delle indagini geologiche. E' questo che mi fa incazzare! Da un lato si rispetta la legge e dall'altro la si aggira. Che ne facciamo dunque di questo art. 64 DPR 380/2001?
Ormai con il decreto ce l'hanno messa .....e credetemi nessuno ce la toglierà mai...dovremmo cercare di barattare . Lasciamogli il decreto ma chiediamo che nella conversione in legge si modifichi il 6.2.2 NTC08

Ultima modifica di Ivan Scaravilli; 30/06/2012 18:22.