E' venuto il momento di chiedere spiegazioni.
Come vengono utilizzati i soldi degli iscritti? E a favore di chi?

Chiunque può fare questa richiesta...
vi lascio un format per chi volesse queste spiegazioni ...ed anche perchè più fax arrivano più non possono ignorare il problema! wink
Loro non si arrenderanno mai...ma gli conviene? noi neanche!

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AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
NAZIONALE DEI
GEOLOGI
cng@epap.sicurezzapostale.it

p.c.

AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEI
GEOLOGI DI SICILIA
info@pecgeologidisicilia.it

AL SIN. GEO. LP SICILIA
(Sindacato Regionale dei Geologi Liberi Professionisti)
singeosicilia@alice.it

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO III - REPARTO II LIBERE PROFESSIONI
Uff. di vigilanza sui Consigli professionali locali
Uff. di vigilanza sui Consigli professionali nazionali
VIA ARENULA N°70 - 00186 ROMA
fax:+39 06 68897350




OGGETTO: RICORSO TAR PA N° 253/2012. Servizi di architettura e ingegneria riguardanti sondaggi e prospezioni geofisiche finalizzate all’individuazione degli interventi per il consolidamento della sponda sinistra della Diga Disueri in agro del Comune di Mazzarino (CL)- Codice CIG (SIMOG) 36697938FA - CODICE CUP G59E11001200002.
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Egr. Sig. Presidente,
si viene a conoscenza che in data 26/03/2012 il collega Dott. Geol. Scaravilli Ivan ORGS 2120 aveva richiesto un intervento in audiuvandum amministrativo allo Spett.le Consiglio Nazionale per l’impugnazione del bando in oggetto nella parte in cui non permetteva la partecipazione alla gara dei liberi professionisti geologi ma solo delle imprese autorizzate dal MIT ex-art. 59 DPR 380/2001 ed in possesso dell’attestazione SOA OS21 (opere speciali).
Atteso che il CNG è legittimato ad intervenire poichè è interesse dell’ente esponenziale della categoria professionale (al quale sono necessariamente iscritti i liberi professionisti) a tutelare l’attività professionale degli iscritti e non le eventuali attività svolte da geologi dipendenti o titolari di società che gestiscono laboratori, attività che non rientrano nell’oggetto della tutela dell’ordine professionale (TAR LAZIO n. 3761 del 26/04/2012).

Considerato che è anche interesse del sottoscritto professionista geologo che il CNG tuteli l’attività professionale dei geologi liberi professionisti iscritti all’albo.
Visto che in risposta alla richiesta di audiuvandum presentata dal collega Dott. Geol. Scaravilli sembrerebbe non essere pervenuta nessuna comunicazione ufficiale dal CNG né sarebbero stati comunicati i motivi del silenzio del Consiglio dell’Ordine mentre, invece, nei giorni precedenti alla stessa richiesta di audiuvandum, Lei, n.q. di Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, è intervenuto presso il Consiglio di Stato in una lite amministrativa tra società che gestiscono laboratori e imprese qualificate in SOA per eseguire opere pubbliche.
Considerato che con l’azione legale del CNG di cui sopra si sarebbe potuto aspettare al massimo un giudizio conforme al “solito” orientamento di parte di qualche rappresentante “deviato”: “…per l’esecuzione delle indagini geognostiche, in quanto lavori, è necessaria e sufficiente la qualificazione SOA…” oppure”….indagini geognostiche riservate alle imprese poiché in allegato A DPR 34/2000 ecc. ecc.” , ma non sufficiente a risolvere il problema della nostra categoria da oltre 10 anni:

Art. 41 DPR 328 del 5 giugno 2001
o
Art. 59 T.U. DPR 380 del 6 giugno 2001?

Visto che un giudizio, meno deleterio di quello finora sentito dai colleghi “deviati”, è stato ottenuto nell’azione legale del CNG presso il Consiglio di Stato ma del tutto sfavorevole alla categoria dei geologi (cfr. CDS sent. N° 03283/2012) che oltre alle indagini geognostiche si è vista depauperare, con un giudizio amministrativo riguardante le imprese ed i laboratori, anche la geotecnica in sito in cui le norme secondarie fanno confluire le indagini geofisiche (Cfr. Tab. 6.2.I in circ.. MIT 617 del 02/02/2009).


Per i superiori motivi
SI DIFFIDA AD ADEMPIERE,
- il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi pro-tempore affinché si attivi per l’istruzione e l’accoglimento della richiesta di audiuvandum del 26/03/2012 presentata dal collega geologo Dott. IVAN SCARAVILLI nella parte in cui vengono impugnate le procedure e gli atti lesivi all’attività professionale dei Geologi iscritti all’albo.

E SI CHIEDE,
- che siano indicati i nomi dei responsabili del procedimento sopra citato, nonché lo stato degli atti relativi ed inoltre che costoro, nell’espletamento dei competenti servizi, svolgendo gli atti del loro ufficio espongano le ragioni del ritardo o della esclusione entro 30 gg. dalla ricezione della presente richiesta, a norma dell'art. 328 c.p. e s.m.i. così come modificato dalla Legge 16 aprile 1990 n. 86.

Distinti saluti
Dott. Geol. Mario Rossi


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