Bicio, il D.L. 83/2012 (Decreto Sviluppo) all'art. 7 recitava così:

Art. 7 Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare
prove ed indagini
(omissis)
3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito;
c) prove di laboratorio su terre e rocce.».

L’emendamento dell’On. Zamparutti ha comportato la cancellazione del punto "b" dal comma 3 dell'art. 7 del D.L.; la motivazione è stata che “si tratta di disposizione di importanza secondaria rispetto all’obiettivo di rilancio della crescita del Paese".
Non sarà pertanto necessario (almeno per ora e in attesa di nuovi 'colpi di mano') rivolgersi a ditte "certificate" dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, per il "riconoscimento" di indagini geognostiche e geotecniche.


Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)