Scusate, ma ammesso che il D.L. 83/2012 passi al Senato; penso che non dovremmo più preoccuparci della vecchia sentenza del Consiglio di Stato poiché avremmo a tutti gli effetti un art59 nuovo e diverso dal precedente:
Vecchio punto 2 art 59 dpr 380/01
Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce
Nuovo punto 2 art 59 dpr 380/01
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
c) prove di laboratorio su terre e rocce

In pratica l'attuale art59 è migliore di quello precedente che indicava genericamente le prove geotecniche.
Con la presentazione del D.L. 83/2012 e il successivo sviluppo in commissione parlamentare abbiamo avuto due vittorie:
1) siamo sicuri della differenza tra prove in laboratorio e in sito (altrimenti la lettera b non sarebbe stata proposta, quindi basta con i vecchi teatrini laboratori=sonde geognositche-SPT-CPT ecc)
2) le prove in sito non hanno bisogno di nessuna certificazione.
A questo punto mi chiedo quando i GC che richiedono le prove in sito certificate faranno marcia indietro!



La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia,
ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)