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.... e riconquisteremmo anche le prove di laboratorio! 
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E vai cosi si ragiona Ivan
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Scusa...ma.....evvai un par de...e i soldi li caccio sempre io..ma comunque godiamoci questo penetrometro nel fondo schiena dei laboratori certificati. Oggi brindo due volte. ...adriano.....iuhuuuu..ihuiiuiuiui 
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Riccardo non dire cavolate e goditi pure la mezza vittoria!
ovviamente non dimenticare chi bisogna ringraziare e chi bisogna prendere a “pomodori” in faccia
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Mah ..... Per me è una vittoria per intero.
Non ho ditta, non ho penetrometro o laboratorio, non partecipo a gare SOA, sono un semplice, banale libero prof.
senza art 59 la mia vita professionale sarà notevolmente semplificata e migliorata.
la strada è lunga certo, ma se penso a qualche anno fa, siamo parecchio avanti.
Comunque di pessimisti e caca dubbi è pieno il mondo. purtroppo per loro vivono male e non si godono per intero le cose positive.
Ho molti amici che lavorano e guadagnano con le penetrometrie e le piccole indagini, Io sono contento per loro.
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A volte rimango senza parole!!!! Ma di quale pessimismo parli???????? Che c’entra il pessimismo?? Leggiti l’articolo approvato!
legge approvata:
Art.7
Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini 1. Per le attivita' di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato I del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di pubblicazione del predetto regolamento, gli adempimenti amministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attivita' di cui al comma 1 del presente articolo, i gestori presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una scheda asseverata da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio allo stato esistenti, nonche' una relazione riportante, per gli aspetti di sicurezza antincendio, il programma operativo degli interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti. 3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da costruzione b) prove di laboratorio su terre e rocce.».
Si poteva estendere l’emendamento all’intero comma 3 o almeno anche al punto punto b (ex c) del comma 3 Cmq, ieri ho sentito alcuni colleghi che si lamentavano sul fatto che a loro è proibito un’analisi granulometria, ecc.......
p.s. Non mi interessa aver salvato qualche geologo con il penetrometro. Inoltre, pessimista a caca ci sarai tu e tutti quelli che hanno interessi personali da salvaguardare! saluti
p.s p.s hai venduto il tuo penetrometro?
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Questa vicenda sembra una partita di ping-pong, non proprio facile da seguire. saremmo a tutti gli effetti tornati alal sentenza del TAR Lazio secondo al quale le prove di laboratorio andavano certificate e quelle in sito no. Quasi quasi creo uno sticky chiuso con lucchetto, dove ogni volte che cambia qualcosa si aggiorna lo sticky.
Facciamo così se siete d'accordo, il thread si chiamerà 'situazione certificazioni' o simile, io scriverò quello che ho afferrato finora, terrò il thread aperto, appena arrivano un pò di commenti riorganizzo il tutto e chiudo. Ogni volta che qualcuno ha un commento o un'idea particolare e vuole aggiungere un contributo mi può inviare un messaggio privato e, nel caso, il thread verrà aggiornato, rimanendo sempre chiuso in modo da mantenerlo sintetico come riferimento chiaro per tutti i colleghi. Se lo lasciamo aperto può diventare lunghissimo e non più consultabile.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
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Maccy, inorridisco al solo pensiero di limitare gli interventi!  A te può sembrare anche una caciare inutile e dispersiva, ma ricorda che senza di essa oggi probabilmente si parlava di sconfitta della categoria. Quindi lasciaci scrivere qualsiasi cosa!  Dimentichi, inoltre, che nel frattempo (dalla sentenza all’approvazione della legge sviluppo) la controparte ha provocato a ribaltare la stessa sentenza con una legge ad hoc.
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Provo ad aggiungere delle mie considerazioni sulla vicenda in questione:
- Con le NTC08 veniva imposto un iter per le indagini geotecniche ben preciso, il quale nella stragrande maggioranza dei casi in questi anni non è stato applicato, soprattutto per mancanza di controllo in merito da parte dei GC.Ciò però non voleva dire che le indagini effettuate erano dal punto di vista normativo idonee,anzi.
- Con la recente sentenza del TAR, vengono abolite le circolari e quindi l'obbligo di certificazione ministeriale per effettuare le indagini in situ. (Tale sentenza fu fortemente discussa, se vi ricordate, anche sul Forum, forse perchè non credevamo al peso di quanto avevamo ottenuto).
- Il peso invece di quanto avevamo ottenuto è venuto fuori proprio con la vicenda Decreto Sviluppo, in quanto qualcuno (La combriccola del Karrer) eventualmente conscio di quanto aveva perduto,quindi stizzito ed incarognito, ha provato in tutte le maniere di reinserire la certificazione.Ma tal cosa non gli è stata concessa.
Chiaro è che rimane l'amaro in bocca per le prove di laboratorio, anche se la sentenza del Tar stessa individua chiaramente delle importanti considerazioni per i geologi.
A mio avviso più di così non si può fare.
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Questa vicenda sembra una partita di ping-pong, non proprio facile da seguire. saremmo a tutti gli effetti tornati alal sentenza del TAR Lazio secondo al quale le prove di laboratorio andavano certificate e quelle in sito no. dando una scorsa veloce (mi sono assentato per un pò), secondo me no (ma aiutatemi, forse tralascio qualcosa): - chi dice come eseguire le prove e le indagini in ambito "costruzioni" è ntc08 6.2.2 che indica l'art.59 del dpr380 del 6.6.01; - quali sono le prove e le indagini a cui si fa riferimento? circolare C6.2.2 e tabella C6.2.I (geotecniche e geofisiche) - cosa viene modificato con il c.d. "decreto sviluppo"? «2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da costruzione b) prove di laboratorio su terre e rocce.»rispetto alla situazione di luglio, non è stato modificato niente altro; - cosa è valido attualmente? secondo me ntc08 art59 dpr380 circolare 617 sentenza consiglio di stato
Ultima modifica di mimmo71; 04/08/2012 14:56. Motivo: elimino mie considerazioni personali
confido nella percezione della mia ignoranza
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